ART. 36
                   Misura dell'indennita' di funzione
1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni
organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete oltre al  trattamento
economico  iniziale  di  cui  alla  tabella  9 secondo la categoria e
livello  di  appartenenza  ed   alla   retribuzione   di   risultato,
un'indennita'  di  funzione  in  misura  variabile da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000.
2. Tale indennita' assorbe i compensi per lavoro straordinario.
3. Nei  casi  in  cui  per  effetto  di  una  diversa  organizzazione
dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il
dipendente  ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto
valutazioni positive con riferimento  ai  risultati  raggiunti,  allo
stesso  viene  attribuita  la fascia economica successiva a quella di
inquadramento. Qualora abbia gia'  raggiunto  l'ultima  fascia,  allo
stesso  viene  attribuito  -  a  titolo  personale  - un importo pari
all'ultimo incremento di fascia ottenuto.