ART. 36 Misura dell'indennita' di funzione 1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella 9 secondo la categoria e livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, un'indennita' di funzione in misura variabile da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000. 2. Tale indennita' assorbe i compensi per lavoro straordinario. 3. Nei casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia gia' raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto.