ART. 37
               Finanziamento del sistema classificatorio
1. I passaggi degli artt. 16 e 17 avvengono nei limiti previsti dalla
dotazione   organica   dell'azienda   o   ente   sulla   base   della
programmazione aziendale in tema di gestione delle risorse umane e di
reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2.  Le  aziende  ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla
istituzione nella  dotazione  organica  dei  nuovi  profili  ritenuti
necessari  sulla  base  delle  proprie esigenze organizzative che non
siano derivanti dalle trasformazioni previste dall'art. 22.