ART. 38
                Finanziamento dei trattamenti accessori
1. Dal  1  gennaio  al  31  dicembre  1998  alla  corresponsione  del
trattamento  accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario
e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo
o danno, si provvede con i fondi gia' previsti dall'art. 43, comma 2,
punti 1) e 2) del CCNL del  1  settembre  1995,  come  modificati  ed
integrati  dai  CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio
economico - e  dal  CCNL  integrativo  del  22  maggio  1997  il  cui
ammontare  e'  quello  consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In
particolare il fondo per il compenso del lavoro straordinario qualora
eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65  ore  pro  capite
per  dipendente  in  servizio.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1999 si
provvede agli stessi compensi unificando i  due  fondi  che  -  dalla
medesima data - assumeranno la denominazione di "Fondo per i compensi
per  lavoro  straordinario  e  per  la  remunerazione  di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno".
2. Al fine dell'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono  confermate
tutte  le  indennita'  per  particolari condizioni di lavoro previste
dall'art. 44 del CCNL 1 settembre 1995 e  dal  CCNL  27  giugno  1996
nonche'  le  modalita'  della  loro  erogazione,  fatto  salvo quanto
previsto dall'art. 41, comma 7. A tal fine, dal 31.12.1999  il  fondo
stesso  e' incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte salari
annuo calcolato  con  riferimento  al  1997,  al  netto  degli  oneri
riflessi.
3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998, sono unificati anche i fondi
disciplinati dall'art. 46, comma 1, punti 1) e  2)  del  CCNL  del  1
settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per
la  qualita'  della  prestazione  individuale  e per i compensi della
produttivita'  collettiva  e  per  il  miglioramento   dei   servizi,
nell'ammontare  consolidato  al  31  dicembre  1997,  con le seguenti
precisazioni:
a) nel consolidamento del fondo della produttivita' collettiva non va
considerato  quanto  connesso  alle   risorse   aggiuntive   previste
dall'art.  3,  comma 1 del CCNL del 27 giugno 1996 e dall'art. 17 del
CCNL del 22 maggio 1997;
b) qualora gli incrementi derivino da economie  di  gestione,  queste
dovranno  essere  espressamente accertate a consuntivo dai servizi di
controllo  interno  o  dai   nuclei   di   valutazione   e   dovranno
corrispondere   ad   effettivi   incrementi  di  produttivita'  o  di
miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attivita'.
c) a partire dall'1.1.1999 la contrattazione integrativa, nell'ambito
del fondo, definira' le risorse da destinare all'incentivazione della
produttivita' collettiva ed al miglioramento dei  servizi  attraverso
la   corresponsione   dei   premi   di  produttivita'  collettiva  ed
individuale;
d)  resta  confermata  la  possibilita'  di  utilizzazione  -   anche
temporanea - nel fondo per la produttivita' collettiva - di eventuali
risparmi  accertati  a  consuntivo nella gestione del fondo di cui al
comma 1;
4.  Il  fondo  previsto  nel  comma  3  e'  denominato  "Fondo  della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi  e  per  il
premio  della  qualita'  delle  prestazioni  individuali".  Esso  e',
altresi',  alimentato,  annualmente,  in  presenza   delle   relative
condizioni:
a)  a  decorrere  dal  1  gennaio  1998  con  le  risorse  derivanti:
dall'attuazione dell'art.  43  della  legge  449/1997,  nella  misura
destinata  dalle  aziende  ed  enti  alla contrattazione integrativa;
dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla
legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;  da  altre
disposizioni  di  legge  che  destinano  una  parte di proventi delle
aziende ed enti ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base  del  consuntivo  1997,
dell'1%  - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con
riferimento al 1997, in  presenza  di  avanzi  di  amministrazione  e
pareggio  di  bilancio,  secondo le modalita' stabilite dalle Regioni
negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci  di  previsione
annuale  ovvero  della realizzazione annuale di programmi - correlati
ad incrementi quali -  quantitativi  di  attivita'  del  personale  -
concordati  tra  Regioni  e  singole aziende ed enti e finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito
ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13  del  d.lgs.  n.  502  del
1992,  possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle
aziende ed enti - di obiettivi strategici relativi al  consolidamento
del  processo  di  riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale
recupero  di  margini  di  produttivita',  alla   cui   realizzazione
finalizzano  l'incremento  del  fondo  di  cui al comma 4 dell'1% del
monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997.    Le  Regioni
possono,   altresi'  ,  favorire  da  parte  delle  aziende  ed  enti
interventi  di  sviluppo  occupazionale  o  interventi  correlati  ai
processi  riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche
da  definirsi   in   sede   di   contrattazione   integrativa,   alla
realizzazione   dei   quali  finalizzeranno  un  ulteriore  quota  di
incremento dello stesso fondo pari allo  0,2  %  del  medesimo  monte
salari 1997.
6.  La  verifica  del raggiungimento dei risultati di cui al comma 4,
lett. b) ed al comma 5 e' affidata al  nucleo  di  valutazione  o  ai
servizi  di  controllo  interni  ed  e',  in  ogni  caso,  condizione
necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttivita',
secondo le modalita' stabilite in contrattazione integrativa.
7. Il fondo della produttivita' collettiva di cui al  comma  3  ,  e'
decurtato  in sede di contrattazione integrativa da un minimo del 10%
elevabile sino al 15% per finanziare il fondo  dell'art.  39.    Tale
decurtazione avverra' da data non anteriore al 1 luglio 1999.