ART. 38 Finanziamento dei trattamenti accessori 1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi gia' previsti dall'art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio economico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare e' quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo per il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due fondi che - dalla medesima data - assumeranno la denominazione di "Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno". 2. Al fine dell'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono confermate tutte le indennita' per particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 44 del CCNL 1 settembre 1995 e dal CCNL 27 giugno 1996 nonche' le modalita' della loro erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 7. A tal fine, dal 31.12.1999 il fondo stesso e' incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono unificati anche i fondi disciplinati dall'art. 46, comma 1, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualita' della prestazione individuale e per i compensi della produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi, nell'ammontare consolidato al 31 dicembre 1997, con le seguenti precisazioni: a) nel consolidamento del fondo della produttivita' collettiva non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 del CCNL del 27 giugno 1996 e dall'art. 17 del CCNL del 22 maggio 1997; b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttivita' o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attivita'. c) a partire dall'1.1.1999 la contrattazione integrativa, nell'ambito del fondo, definira' le risorse da destinare all'incentivazione della produttivita' collettiva ed al miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione dei premi di produttivita' collettiva ed individuale; d) resta confermata la possibilita' di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttivita' collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1; 4. Il fondo previsto nel comma 3 e' denominato "Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali". Esso e', altresi', alimentato, annualmente, in presenza delle relative condizioni: a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti: dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa; dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ed enti ad incentivi del personale. b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalita' stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attivita' del personale - concordati tra Regioni e singole aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni. 5. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende ed enti - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttivita', alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 4 dell'1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresi' , favorire da parte delle aziende ed enti interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. 6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 4, lett. b) ed al comma 5 e' affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed e', in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttivita', secondo le modalita' stabilite in contrattazione integrativa. 7. Il fondo della produttivita' collettiva di cui al comma 3 , e' decurtato in sede di contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15% per finanziare il fondo dell'art. 39. Tale decurtazione avverra' da data non anteriore al 1 luglio 1999.