ART. 39 Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica. 1. Per il finanziamento delle fasce retributive di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), dell'indennita' di funzione legata alle posizioni organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36., della voce retributiva di cui alla tabella allegato 9, penultima colonna (parte comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) nonche' dell'indennita' professionale specifica indicata nella tabella allegato 6, le aziende ed enti provvedono alla formazione di un fondo costituito - a decorrere dall'1 gennaio 1998: - dall'insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio alla stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla tabella allegato 7 di primo inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tabella allegato 4, colonna terza; - dal valore delle indennita' di cui all'art. 30, comma 5 e tabella allegato 6. 2. Rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi al personale comunque cessato dal servizio dall'1.1.1998, ivi compresi quelli di cui agli artt 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36, comma 3. 3. Il fondo del comma 1 sostituisce e riassorbe quello previsto dall'art. 43, comma 2, punto 3 del CCNL del 1 settembre 1995, come integrato dal CCNL del 27 giugno 1996. 4. Il fondo e', altresi', integrato con le seguenti risorse: a) a decorrere da data non anteriore al 1 luglio 1999 da una quota minima del 10% elevabile fino al 15% del fondo della produttivita' collettiva di cui all'art. 38, comma 3; b) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa; c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari allo 0, 81% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi; d) risorse derivanti dal fondo dell'art. 38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parita' di organico. 5) La contrattazione collettiva integrativa individua all'interno del fondo di cui al comma 1, le risorse da destinare al finanziamento dell'indennita' prevista per le posizioni organizzative ai sensi dell'art. 20, 21 e 36 ivi compresa la quota parte delle risorse di cui al comma 4 lett. a). A tal fine, con la medesima decorrenza dell'incarico, le disponibilita' individuate ai sensi del comma 1, sono incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell'art. 38, comma 1, per effetto del riassorbimento nell'indennita' di funzione del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 36 comma 2 nella misura corrispondente a n. 65 ore pro - capite per ciascuno dei dipendenti incaricati. Dalla medesima data il fondo del citato art. 38 e' , correlativamente, decurtato di un importo pari all'entita' delle competenze assorbite. La corresponsione dell'indennita' - la cui misura e' indicata nell'art. 36, avviene da data non anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con le procedure previste dal presente contratto. 6. Al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 3, le risorse attinenti alle competenze accessorie riassorbite all'atto dell'incarico relative al fondo di cui all'art. 38 sono riassegnate al medesimo. 7. In attesa dell'attuazione degli artt. 35 e 36 e - successivamente - a regime , qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il medesimo anno in cui si e' verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttivita' collettiva previsto dall'art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo del presente articolo per l'attuazione delle sue finalita'. Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per la produttivita' collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano. 8. Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere. 9. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.