ART. 39
         Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
        organizzative, della parte comune dell'ex indennita' di
             qualificazione professionale e dell'indennita'
                        professionale specifica.
1. Per il finanziamento delle fasce retributive di cui  all'art.  30,
comma  1, lett. b), dell'indennita' di funzione legata alle posizioni
organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36., della voce  retributiva
di  cui  alla  tabella  allegato  9,  penultima colonna (parte comune
dell'ex indennita' di qualificazione professionale  di  cui  all'art.
30,  comma 1 lett. a) nonche' dell'indennita' professionale specifica
indicata nella tabella allegato 6, le aziende ed enti provvedono alla
formazione di un fondo costituito - a decorrere dall'1 gennaio 1998:
- dall'insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il
personale in servizio alla stessa data, calcolati come differenza tra
il valore di fascia attribuito in base alla  tabella  allegato  7  di
primo  inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di
cui alla tabella allegato 4, colonna terza;
- dal valore delle indennita' di cui all'art. 30, comma 5  e  tabella
allegato 6.
2.  Rimangono  attribuiti  al  fondo  i  medesimi importi relativi al
personale comunque cessato dal servizio dall'1.1.1998,  ivi  compresi
quelli di cui agli artt 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36, comma 3.
3.  Il  fondo  del  comma  1  sostituisce e riassorbe quello previsto
dall'art. 43, comma 2, punto 3 del CCNL del 1  settembre  1995,  come
integrato dal CCNL del 27 giugno 1996.
4. Il fondo e', altresi', integrato con le seguenti risorse:
a)  a  decorrere  da data non anteriore al 1 luglio 1999 da una quota
minima del 10% elevabile fino al 15% del  fondo  della  produttivita'
collettiva di cui all'art. 38, comma 3;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori
oneri  derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale, concordata in contrattazione integrativa;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari allo 0, 81% del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto  degli
oneri riflessi;
d)  risorse  derivanti dal fondo dell'art. 38, comma 1 in presenza di
stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei  servizi
- anche a parita' di organico.
5) La contrattazione collettiva integrativa individua all'interno del
fondo  di  cui  al  comma 1, le risorse da destinare al finanziamento
dell'indennita' prevista per  le  posizioni  organizzative  ai  sensi
dell'art.  20,  21  e 36 ivi compresa la quota parte delle risorse di
cui al comma 4 lett. a). A  tal  fine,  con  la  medesima  decorrenza
dell'incarico,  le  disponibilita'  individuate ai sensi del comma 1,
sono incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell'art.  38,
comma  1,  per effetto del riassorbimento nell'indennita' di funzione
del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 36  comma  2
nella misura corrispondente a n. 65 ore pro - capite per ciascuno dei
dipendenti  incaricati.  Dalla medesima data il fondo del citato art.
38 e' , correlativamente, decurtato di un  importo  pari  all'entita'
delle  competenze  assorbite.  La corresponsione dell'indennita' - la
cui misura e' indicata nell'art. 36, avviene da data non anteriore al
conferimento al personale interessato dei relativi incarichi  con  le
procedure previste dal presente contratto.
6.  Al  verificarsi  dell'ipotesi  prevista dall'art. 36, comma 3, le
risorse attinenti alle  competenze  accessorie  riassorbite  all'atto
dell'incarico  relative  al fondo di cui all'art. 38 sono riassegnate
al medesimo.
7. In attesa dell'attuazione degli artt. 35 e 36 e -  successivamente
-  a regime , qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo
ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il medesimo anno  in
cui si e' verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel
fondo  per la produttivita' collettiva previsto dall'art. 38, comma 3
e,  quindi,  riassegnate  al  fondo   del   presente   articolo   per
l'attuazione  delle  sue  finalita'.    Tali  risorse  sono  pertanto
utilizzabili  nel  fondo  per  la   produttivita'   collettiva   solo
temporaneamente e non si storicizzano.
8.  Nel  caso  in  cui  l'azienda  o l'ente prevedano nella dotazione
organica un aumento di personale rispetto a quello preso  a  base  di
calcolo  per  la  formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel
finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto  delle
risorse  necessarie  per  sostenere  i maggiori oneri derivanti dalla
corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da
assumere.
9. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente
contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.