ART. 4
                Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale  le  patti  stipulano  il  contratto  collettivo
integrativo  utilizzando  le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e
39.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate  le
seguenti materie:
I  -  i  sistemi  di  incentivazione  del  personale  sulla  base  di
obiettivi, programmi e progetti di incremento della  produttivita'  e
di  miglioramento  della qualita' del servizio, con la definizione di
criteri generali delle metodologie di valutazione e  di  ripartizione
delle risorse del fondo di cui all'art. 38 comma 3;
II  -  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse derivanti dalle
seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi  di  cui  agli
artt. 38 e 39:
a)   attuazione   dell'art.   43   della  L.  449/1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, ai sensi  e  nei  limiti  dell'art.  1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
e  modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali
rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate  alla  incentivazione
di prestazioni o di risultati del personale;
d)  somme  connesse al trattamento economico accessorio del personale
trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione
dei processi di decentramento e delega di funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti  dalla  riduzione
stabile  o  trasformazione  di posti di organico del personale per il
finanziamento del fondo di cui all'art. 39;
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno  in
apposita  sessione  di  bilancio,  per  la  finalizzazione tra i vari
istituti nonche' la  rideterminazione  degli  stessi  in  conseguenza
della   riduzione  di  organico  derivante  da  stabili  processi  di
riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
IV - le modalita' e le verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione
dell'orario di' lavoro, di cui all'att. 27.
V  -  i  programmi annuali e pluriennali dell'attivita' di formazione
professionale, riqualificazione e  aggiornamento  del  personale  per
adeguarlo ai processi di innovazione;
VI  -  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro nonche' per l'attuazione  degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili;
VII  -  le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e
organizzative e dei processi di disattivazione o  riqualificazione  e
riconversione  dei  servizi  sulla  qualita'  e  professionalita' del
lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
VIII  -  i  criteri  per  le  politiche  dell'orario di lavoro di cui
all'art. 26.
IX - l'individuazione dei casi in cui  e'  elevabile  il  contingente
della  trasformazione  dei  rapporti di lavoro da tempo pieno a part-
time di cui all'art. 23, comma 10;
X - le pari opportunita', per le finalita' e con le  procedure  indi-
cate dall'art. 7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125.
XI  -  criteri  generali  per l'attribuzione dei trattamenti legati a
compensi per lavoro straordinario
3. La contrattazione collettiva integrativa  riguarda,  altresi',  le
seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
-  i  criteri  generali  per  la  definizione  delle procedure per le
selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna  categoria,  di  cui
all'art. 17;
-  il  completamento  ed integrazione dei criteri per la progressione
economica orizzontale di cui all'art. 35.
4. Le componenti salariali relative alla produttivita' da  attribuire
a  livello  di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione dei citati programmi,  verificati  dal
nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.
5.  Fermi  restando  i principi di comportamento delle parti indicati
dagli artt. 3, comma 1, e 10 sulle materie di cui al comma 2,  dal  V
al  IX  punto,  non  direttamente  implicanti l'erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio
delle trattative senza che sia  raggiunto  l'accordo  tra  le  parti,
queste  riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa
e  di  decisione.  D'intesa  tra  le  parti,  il  termine  citato  e'
prorogabile di altri trenta giorni.
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con  vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e
si  svolgono  sulle  materie  stabilite  nel  presente  articolo.  Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.