ART. 4 Contrattazione collettiva integrativa 1. In sede aziendale le patti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: I - i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttivita' e di miglioramento della qualita' del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 38 comma 3; II - criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: a) attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art. 39; III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonche' la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; IV - le modalita' e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di' lavoro, di cui all'att. 27. V - i programmi annuali e pluriennali dell'attivita' di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; VI - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonche' per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili; VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita' e professionalita' del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza; VIII - i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26. IX - l'individuazione dei casi in cui e' elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part- time di cui all'art. 23, comma 10; X - le pari opportunita', per le finalita' e con le procedure indi- cate dall'art. 7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125. XI - criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario 3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresi', le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: - i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria, di cui all'art. 17; - il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all'art. 35. 4. Le componenti salariali relative alla produttivita' da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10 sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato e' prorogabile di altri trenta giorni. 6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.