ART. 40
  Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento
       dell'indennita' infermieristica e del livello VIII bis
1. L'indennita' della professione  infermieristica  di  cui  all'art.
49,  commi  i  secondo  periodo,  2  e  4,  primo periodo, del DPR 28
novembre 1990, n. 384 e' attribuita al personale avente diritto  fino
al  31  dicembre  1999.  Tale  personale, sino alla predetta data, si
colloca nelle fasce retributive secondo quanto previsto dall'art. 31.
Successivamente a tale data il conseguimento delle fasce successive a
quelle di primo inquadramento avviene con le regole generali dell'art
35 mentre l'importo delle indennita' che sarebbero state maturate dal
personale interessato al raggiungimento delle anzianita' previste dal
citato art. 49 affluisce al fondo dell'art. 39 per  il  finanziamento
dei  percorsi  economici  orizzontali e delle posizioni organizzative
secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.
2. Il livello VIII bis di cui all'art. 49 del CCNL  del  1  settembre
1995  con  la stipula del presente contratto e' trasformato in fascia
retributiva e corrisponde alla posizione  Ds2  di  cui  alla  tabella
allegato.
4.  Tale  fascia  retributiva,  in  prima  applicazione  del presente
contratto, viene attribuita  al  personale  gia'  inquadrato  nell'ex
livello  VIII  bis.  Sino  al 31 dicembre 1999 l'acquisizione di tale
fascia retributiva Ds2 avviene al maturare dei  requisiti  e  con  le
procedure previsti dal citato art. 49 e, successivamente a tale data,
con  le  regole  generali  dell'art.  35 mentre l'importo del livello
economico che sarebbe stato maturato  dal  personale  interessato  al
raggiungimento delle anzianita' previste dal citato art. 49 affluisce
al  fondo  dell'art.  39  per il finanziamento dei percorsi economici
orizzontali e delle posizioni organizzative secondo  la  ripartizione
definita in contrattazione integrativa.