ART. 40 Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennita' infermieristica e del livello VIII bis 1. L'indennita' della professione infermieristica di cui all'art. 49, commi i secondo periodo, 2 e 4, primo periodo, del DPR 28 novembre 1990, n. 384 e' attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999. Tale personale, sino alla predetta data, si colloca nelle fasce retributive secondo quanto previsto dall'art. 31. Successivamente a tale data il conseguimento delle fasce successive a quelle di primo inquadramento avviene con le regole generali dell'art 35 mentre l'importo delle indennita' che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianita' previste dal citato art. 49 affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa. 2. Il livello VIII bis di cui all'art. 49 del CCNL del 1 settembre 1995 con la stipula del presente contratto e' trasformato in fascia retributiva e corrisponde alla posizione Ds2 di cui alla tabella allegato. 4. Tale fascia retributiva, in prima applicazione del presente contratto, viene attribuita al personale gia' inquadrato nell'ex livello VIII bis. Sino al 31 dicembre 1999 l'acquisizione di tale fascia retributiva Ds2 avviene al maturare dei requisiti e con le procedure previsti dal citato art. 49 e, successivamente a tale data, con le regole generali dell'art. 35 mentre l'importo del livello economico che sarebbe stato maturato dal personale interessato al raggiungimento delle anzianita' previste dal citato art. 49 affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.