ART. 41 Disposizioni particolari 1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive. 2. L'art. 15, comma 11 del CCNL 1 settembre 1995 e' cosi' modificato : "Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, e' concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art 27 del CCNL 1.9.1995." 3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall'art. 28 comma 4 saranno valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle proce- dure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purche' in modo non esclusivo. 4. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo. 5. All'art. 17 del CCNL del 1 settembre 1995 come modificato ed integrato dal CCNL stipulato il 22 maggio 1997 i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto: "9. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi e fermi restando i limiti e le modalita' di legge, il lavoratore dovra' essere informato di quanto disposto dall'art. 23, comma 4 della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria." "10. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato puo' essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non piu' di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreche' il dipendente assente sia lo stesso." "11. Il medesimo dipendente puo' essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti." "12. Ai di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto." "13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non e' richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza. "14. I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1.9.1995, per motivi di' urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.9.1995. "15. Al dipendente a tempo indeterminato, puo' essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 27, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto". 6. In attesa dell'accordo di cui all'art. 43, e' confermata la disciplina della mobilita' volontaria tra aziende sanitarie ed ospedaliere prevista dall'art. 12, comma 2 lett. A) del DPR 384/1990, come integrata dall'art. 9 del CCNL integrativo, stipulato il 22 maggio 1997 e pubblicato in G.U. 13.06.1997, n. 336. In caso di eccedenze di personale, a seguito dei processi di ristrutturazione, si applica l'art. 35 del d.lgs 29 del 1993, che individua nuove modalita', procedure e relazioni sindacali per il riassorbimento delle eccedenze di personale, ferma rimanendo la possibilita' di fare ricorso agli accordi di mobilita' previsti dall'att. 33 del CCNL 1 settembre 1995 anche con altre amministrazioni pubbliche di diverso comparto. 7. A decorrere dal 31.12.1999, le indennita' giornaliere di cui all'art. 44, commi 3 e 4 del CCNL 1 settembre 1995, sono rideterminate in £. 8.700 ed in £. 4.000. 8. Al fine di definire le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale e' istituita una Commissione mista ARAN organizzazioni sindacali di' categoria firmatarie del presente contratto, integrata da tre rappresentanti delle ARPA, che provvedera' a tale equiparazione, da allegarsi' ai regolamenti delle agenzie, sulla base dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; i livelli e categorie di provenienza del personale; contenuto mansionistico delle qualifiche e/o categorie di appartenenza. La Commissione dovra' terminare la propria attivita' entro il 31 marzo 1999. 9. Con decorrenza dal presente CCNL al personale che usufruisce del distacco sindacale compete il trattamento economico complessivo in atto goduto, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. Nel caso di dipendente cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa da almeno un anno nel trattamento economico spettante all'atto del distacco, con riguardo all'indennita' di funzione, dovra' essere ricompresa solo la quota prevista dall'art. 36, comma 3. 10. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende e gli enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.