ART. 41
                        Disposizioni particolari
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 21, comma 2  del  CCNL  1
settembre  1995  possono  essere  goduti  in  misura  frazionata  non
superiore a n. 18 ore complessive.
2. L'art. 15, comma 11 del CCNL 1 settembre 1995 e' cosi'  modificato
:  "Al  dipendente  gia'  in  servizio  a  tempo indeterminato presso
un'azienda o ente del comparto, vincitore di  concorso  presso  altra
amministrazione  anche di diverso comparto, e' concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita',  per  la
durata del periodo di prova, ai sensi dell'art 27 del CCNL 1.9.1995."
3.  Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in
vigore del presente  CCNL  o  successivamente  per  i  casi  previsti
dall'art.   28   comma   4   saranno  valutate  -  nell'ambito  della
determinazione dei criteri generali per la definizione  delle  proce-
dure  di  selezione  interna  - tra tutti gli altri elementi e titoli
presi in considerazione purche' in modo non esclusivo.
4. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate  per
il  finanziamento  dei  fondi  di  cui  agli  artt. 38 e 39 non siano
impegnate nel  rispettivo  esercizio  finanziario,  sono  riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
5.  All'art.  17  del  CCNL  del  1 settembre 1995 come modificato ed
integrato dal CCNL stipulato il 22 maggio 1997 i commi  8  e  9  sono
sostituiti  dai  seguenti  con  decorrenza dall'entrata in vigore del
presente contratto:
"9. Nel caso in cui la durata complessiva  del  contratto  a  termine
superi  i  quattro  mesi  e fermi restando i limiti e le modalita' di
legge, il lavoratore  dovra'  essere  informato  di  quanto  disposto
dall'art.  23,  comma  4 della legge 56/1987 in materia di iscrizione
nella lista di collocamento e relativa graduatoria."
"10. Ai sensi dell'art. 2 della legge n.  230/1962,  il  termine  del
contratto  a tempo determinato puo' essere eccezionalmente prorogato,
con il consenso del dipendente, non  piu'  di  una  volta  e  per  un
periodo  non  superiore alla durata del contratto iniziale, quando la
proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili
e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa, anche se  rientrante
in  un'altra  fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreche'
il dipendente assente sia lo stesso."
"11. Il medesimo dipendente puo' essere riassunto  con  un  ulteriore
contratto  a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo
dopo il decorso di  dieci  ovvero  di  venti  giorni  dalla  data  di
scadenza   del   precedente  contratto  di  durata,  rispettivamente,
inferiore o superiore  a  sei  mesi,  nel  rispetto  delle  norme  di
assunzione vigenti."
"12.  Ai  di  fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il
rinnovo del contratto a  termine  sono  nulli  quando  si  tratti  di
assunzioni  successive  a  termine  intese ad eludere disposizioni di
legge o del presente contratto."
"13.  Il  rispetto  del termine di quarantacinque giorni previsto dal
comma 1, non  e'  richiesto  ove  sussistano  documentati  motivi  di
urgenza.
"14. I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1.9.1995, per motivi di'
urgenza  nella  copertura  del posto, possono essere presentati entro
trenta  giorni  dalla  data  di  presa  di   servizio.   La   mancata
presentazione   dei  documenti  o  l'accertata  carenza  di  uno  dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione  determina  la   risoluzione
immediata  del  rapporto  di  lavoro  che  produce esclusivamente gli
effetti di cui  all'art.  2126  del  codice  civile  per  il  periodo
effettivamente  lavorato.  Tale clausola deve risultare espressamente
nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14 del CCNL
1.9.1995.
"15. Al  dipendente  a  tempo  indeterminato,  puo'  essere  concesso
dall'azienda  o  ente  di  provenienza  un periodo di aspettativa, ai
sensi dell'art. 27, per la durata del contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato  eventualmente  stipulato con la stessa o altra azienda o
ente del medesimo o di altro comparto".
6. In attesa dell'accordo  di  cui  all'art.  43,  e'  confermata  la
disciplina  della  mobilita'  volontaria  tra  aziende  sanitarie  ed
ospedaliere prevista dall'art. 12, comma 2 lett. A) del DPR 384/1990,
come integrata dall'art. 9 del  CCNL  integrativo,  stipulato  il  22
maggio  1997  e  pubblicato  in G.U. 13.06.1997, n.   336. In caso di
eccedenze di personale, a seguito dei processi  di  ristrutturazione,
si  applica  l'art.  35  del  d.lgs  29 del 1993, che individua nuove
modalita', procedure e  relazioni  sindacali  per  il  riassorbimento
delle eccedenze di personale, ferma rimanendo la possibilita' di fare
ricorso  agli  accordi  di mobilita' previsti dall'att. 33 del CCNL 1
settembre 1995 anche con altre amministrazioni pubbliche  di  diverso
comparto.
7.  A  decorrere  dal  31.12.1999,  le  indennita' giornaliere di cui
all'art.  44,  commi  3  e  4  del  CCNL  1  settembre   1995,   sono
rideterminate in £. 8.700 ed in £. 4.000.
8.  Al  fine  di  definire  le tabelle di equiparazione del personale
confluito  nelle  A.R.P.A.  a  quello  del  personale  del   servizio
sanitario   nazionale   e'   istituita  una  Commissione  mista  ARAN
organizzazioni  sindacali  di'  categoria  firmatarie  del   presente
contratto,   integrata   da   tre   rappresentanti  delle  ARPA,  che
provvedera' a tale equiparazione, da allegarsi' ai regolamenti  delle
agenzie,  sulla  base  dei  seguenti  criteri:  contratti  collettivi
attualmente applicati; i  livelli  e  categorie  di  provenienza  del
personale;  contenuto mansionistico delle qualifiche e/o categorie di
appartenenza. La Commissione dovra' terminare  la  propria  attivita'
entro il 31 marzo 1999.
9.  Con  decorrenza dal presente CCNL al personale che usufruisce del
distacco sindacale compete il trattamento  economico  complessivo  in
atto  goduto,  con  esclusione dei compensi e delle indennita' per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento
delle  prestazioni.  Nel  caso  di dipendente cui sia stato conferito
l'incarico  di  posizione  organizzativa  da  almeno  un   anno   nel
trattamento  economico  spettante all'atto del distacco, con riguardo
all'indennita' di funzione, dovra' essere ricompresa  solo  la  quota
prevista dall'art. 36, comma 3.
10.  Nella  stipulazione  dei  contratti individuali le aziende e gli
enti non  possono  inserire  clausole  peggiorative  dei  CCNL  o  in
contrasto con norme di legge.