Art. 42
                        Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione  di'  un  Fondo
nazionale  pensione  complementare  per  i lavoratori del comparto ai
sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta
di  minimizzare  l'incidenza  delle  spese  di  gestione,  le   parti
competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico
anche  per  i lavoratori appartenenti al comparto Regioni - autonomie
locali ovvero altri comparti, a condizione di reciprocita'.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico  delle
amministrazioni  e  di  quella  dovuta  dal  lavoratore,  nonche'  la
retribuzione utile alla determinazione delle  quote  stesse,  saranno
definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro
Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4.  Nello  stesso  ambito  contrattuale  saranno  definite  anche  le
modalita'  di  trasformazione  della  buonuscita  in  TFR,  le   voci
retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonche' la quota di
TFR da destinare a previdenza complementare, ed, infine, le modalita'
di  corresponsione  del TFR al personale a tempo determinato con meno
di un anno di servizio.
5. Destinatari del Fondo  pensioni  sono  i  lavoratori  che  avranno
liberamente  aderito  al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare  i
seguenti   impegni:   pervenire   alla   sottoscrizione  dell'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto,  il
regolamento  e  la  scheda di adesione; costituire il Fondo pensione;
procedere alle elezioni dei rappresentanti  dei  soci  del  Fondo  al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo
istitutivo,
7.   Le  parti  procederanno  alla  calendarizzazione  degli  impegni
suddetti, convenendo a questi fini' che una prima verifica  circa  lo
stato  dell'attivita'  normativa  e il contenuto di eventuali atti di
indirizzo si realizzera' entro il 30 aprile 1999.