Art. 42 Previdenza complementare 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di' un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto Regioni - autonomie locali ovvero altri comparti, a condizione di reciprocita'. 3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM. 4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalita' di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonche' la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, ed, infine, le modalita' di corresponsione del TFR al personale a tempo determinato con meno di un anno di servizio. 5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo, 7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini' che una prima verifica circa lo stato dell'attivita' normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzera' entro il 30 aprile 1999.