ART. 43
                            Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 settembre 1999,  le
seguenti materie:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
-  mobilita'  volontaria  tra  aziende  ed  enti del comparto nonche'
amministrazioni di comparti diversi;
- mobilita' connessa ad eccedenze;
- disciplina sperimentale del telelavoro e banca delle ore;
- forme di lavoro  flessibile  (contratti  di  formazione  e  lavoro,
fornitura di lavoro temporaneo).
2.  Entro la stessa data del comma 1 le parti procederanno, altresi',
ai sensi  dell'art.  72  del  d.lgs.  n.  29  del  1993,  alla  piena
contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro mediante
recupero  alla  disciplina  pattizia degli istituti non regolamentati
dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle  norme  contrattuali
da  attualizzare,  fra  le quali e' compresa la disciplina e la nuova
denominazione relativa all'indennita' di rischio radiologico.
3. Nelle more dell'applicazione del  comma  2,  le  norme  di  legge,
regolamentari  e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal
presente contratto rimangono in vigore.