ART. 43 Norme di rinvio 1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 settembre 1999, le seguenti materie: - procedure di conciliazione e arbitrato; - mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto nonche' amministrazioni di comparti diversi; - mobilita' connessa ad eccedenze; - disciplina sperimentale del telelavoro e banca delle ore; - forme di lavoro flessibile (contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro temporaneo). 2. Entro la stessa data del comma 1 le parti procederanno, altresi', ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali e' compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennita' di rischio radiologico. 3. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.