ART. 5
       Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
                  contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e  si
riferiscono  a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne  per  le  materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi
di  negoziazione  diversi,  essendo  legate  a  fattori organizzativi
contingenti.  L'individuazione  e  l'utilizzo  delle   risorse   sono
determinati   in  sede  di  contrattazione  integrativa  con  cadenza
annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire  la  delegazione  di  parte
pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma I entro trenta
giorni da quello successivo alla data di  stipulazione  del  presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.  9,
comma  2,  per  l'avvio  del  negoziato,  entro  trenta  giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi  della  contrattazione
collettiva  integrativa  con  i vincoli di bilancio e' effettuato dal
Collegio dei Revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto  collettivo
integrativo  definita  dalla  delegazione trattante e' inviata a tale
organismo  entro   5   giorni   corredata   dall'apposita   relazione
illustrativa  tecnico  finanziaria.  Trascorsi  quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la  parte  pubblica  la
sottoscrizione   e'   effettuata   dal   titolare   del   potere   di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I  contratti  collettivi  integrativi  devono  contenere  apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla  stipulazione
dei successivi contratti.
5.  Le  aziende  o  gli  enti  sono  tenuti a trasmettere all'ARAN il
contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.