ART. 6.
             Informazione, concertazione, consultazione
                      e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono
cosi' disciplinati:
A) INFORMAZIONE:
-  L'azienda  o  l'ente  -  allo  scopo  di  rendere  trasparente   e
costruttivo  il  confronto  tra  le  parti  a  tutti  i livelli delle
relazioni  sindacali,  informa  periodicamente  e  tempestivamente  i
soggetti  sindacali di cui all'art. 9, comma 2, sugli atti di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto  di
lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane.
-  Nel  caso  di  materie  per  le  quali il presente CCNL prevede la
contrattazione  collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e   la
consultazione, l'informazione e' preventiva.
-  Ai  fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta,
si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in  presenza
di:  iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e
dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica  degli  stessi;
eventuali   processi   di  dismissione,  di  esternalizzazione  e  di
trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto  dall'art.  11,
comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di
contrattazione.
B) CONCERTAZIONE
-  I  soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono
attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti
materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttivita' delle strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione  della  distribuzione
dei carichi di lavoro.
- andamento dei processi occupazionali;
La  concertazione e', altresi', prevista per l'attuazione del sistema
classificatorio in ordine alla definizione dei  criteri  e  modalita'
di:
-  svolgimento  delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art.
16;
- valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione
delle funzioni, art. 20;
- conferimento degli incarichi relativi alle posizioni  organizzative
e loro valutazione periodica, art. 21;
- dei sistemi di valutazione permanente di cui all'art. 35, comma 2;
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro
le  quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si con-
clude nel  termine  tassativo  di  trenta  giorni  dalla  data  della
relativa richiesta; dell'esito della concertazione e' redatto verbale
dal  quale  risultino  le posizioni delle parti nelle materie oggetto
della stessa.
C) CONSULTAZIONE
-  La  consultazione  dei  soggetti  di  cui  alla  lett.  A),  prima
dell'adozione  degli  atti  interni di organizzazione aventi riflessi
sul  rapporto   di   lavoro   e'   facoltativa.   Essa   si   svolge,
obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e
la variazione delle dotazioni organiche;
b)  modalita' per la periodica designazione dei rappresentanti per la
composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8,  del
d.lgs.  n.  29  del  1993 sino all'entrata in vigore della disciplina
inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato;
c) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale
alle attivita' dell'azienda o ente e'  prevista  la  possibilita'  di
costituire  a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e
degli enti e  senza  oneri  aggiuntivi  per  le  stesse,  Commissioni
bilaterali  ovvero  Osservatori  per  l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro
in relazione ai processi di riorganizzazione  delle  aziende  o  enti
ovvero  alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie
nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di
formazione. Tali organismi, ivi compreso  il  Comitato  per  le  pari
opportunita'  di cui all'art. 7, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l'azienda o  ente  e'  tenuto  a
fornire  -  e  di  formulare  proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi che non hanno  funzioni  negoziali,
e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile.
3.  Presso  ciascuna  Regione  puo'  essere costituita una Conferenza
permanente con rappresentanti delle Regioni, dei  Direttori  generali
delle   aziende  o  dell'organo  di  governo  degli  enti  secondo  i
rispettivi ordinamenti e delle  organizzazioni  Sindacali  firmatarie
del  presente  contratto,  nell'ambito  della quale, almeno una volta
l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali  in  materia
di   programmazione  dei  servizi  sanitari  e  dei  relativi  flussi
finanziari sono verificate la qualita' e quantita' dei  servizi  resi
nonche'   gli   effetti   derivanti  dall'applicazione  del  presente
contratto, con particolare  riguardo  agli  istituti  concernenti  la
produttivita',  le  politiche  della  formazione,  dell'occupazione e
l'andamento della mobilita'.
4. Il sistema delle  relazioni  sindacali  regionali  prevedera'  gli
argomenti  e  le  modalita'  di confronto con le competenti OO.SS. di
categoria su materie aventi  riflessi  sugli  istituti  del  presente
contratto,  in  particolare  su  quelli  a contenuto economico di cui
all'art. 38,  comma  4  nonche'  sulla  formazione  ed  aggiornamento
professionale,  secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con
le medesime OO.SS. Ai fini del comma 5,  i  protocolli  eventualmente
sottoscritti saranno inviati all'ARAN.
5.   E'   costituita  una  Conferenza  nazionale  con  rappresentanti
dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto,  nell'ambito
della  quale  almeno  una  volta  l'anno, sono verificati gli effetti
derivanti  dall'applicazione  di  esso  con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttivita', le politiche della  formazione
e dell'occupazione e l'andamento della mobilita'.