ART. 6. Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono cosi' disciplinati: A) INFORMAZIONE: - L'azienda o l'ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. - Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione e' preventiva. - Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di contrattazione. B) CONCERTAZIONE - I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: - articolazione dell'orario di servizio; - verifica periodica della produttivita' delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. - andamento dei processi occupazionali; La concertazione e', altresi', prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalita' di: - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16; - valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20; - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21; - dei sistemi di valutazione permanente di cui all'art. 35, comma 2; - La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si con- clude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. C) CONSULTAZIONE - La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e' facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) modalita' per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato; c) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attivita' dell'azienda o ente e' prevista la possibilita' di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda o ente e' tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Presso ciascuna Regione puo' essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una volta l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualita' e quantita' dei servizi resi nonche' gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttivita', le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilita'. 4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le competenti OO.SS. di categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico di cui all'art. 38, comma 4 nonche' sulla formazione ed aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. Ai fini del comma 5, i protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati all'ARAN. 5. E' costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttivita', le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilita'.