Art. 7.
                  Comitati per le pari opportunita'
1. I Comitati per le pari  opportunita',  istituiti  presso  ciascuna
azienda  o  ente  nell'ambito  delle forme di partecipazione previste
dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai  fini
della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto X;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione
Europea  per  l'affermazione  sul  lavoro  della  pari dignita' delle
persone, nonche' azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda  o  ente,
sono   costituiti  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e  da  un  pari
numero  di  rappresentanti  dell'azienda  o  ente.  Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo  e'
previsto un componente supplente.
3.  Nell'ambito  dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le  proposte  formulate
dai  Comitati  per  le  pari  opportunita',  sono previste misure per
favorire effettive parita' nelle condizioni di lavoro e  di  sviluppo
professionale,   che   tengano  conto  anche  della  posizione  delle
lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso  ai  corsi  di  formazione  professionale  e  modalita'  di
svolgimento  degli  stessi  anche  ai  fini  del  perseguimento di un
effettivo equilibrio,  a  parita'  di  requisiti  professionali,  nei
passaggi  interni  e  nel  conferimento  degli incarichi di posizioni
organizzative del sistema classificatorio;
- flessibilita' degli orari di lavoro  in  rapporto  agli  orari  dei
servizi sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilita'.
4.  Le  aziende  e gli enti favoriscono l'operativita' dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei  al  loro  funzionamento.  In
particolare,  valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto.  I  Comitati  sono
tenuti  a  svolgere  una  relazione  annuale  sulle  condizioni delle
lavoratrici  all'interno  degli  enti,  fornendo,   in   particolare,
informazioni   sulla   situazione  occupazionale  in  relazione  alla
presenza nelle varie  categorie  e  nei  vai  profili  nonche'  sulla
partecipazione ai processi formativi.
I Comitati per le pari opportunita' rimangono in carica per la durata
di  un  quadriennio  e  comunque  fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.