ART. 8
            Titolarita' dei permessi e delle prerogative
                   sindacali nei luoghi di lavoro
1. La titolarita' dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro,  cosi'
come  previsto  dall'art.  10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro
sui distacchi, aspettative e permessi nonche' sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalita'  e
nelle quantita' previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a)   componenti  delle  rappresentanze  sindacali  unitarie  (R.S.U.)
elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro  per  la  costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle  pubbliche  amministrazioni  e  per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b)   ai   dirigenti   sindacali   delle   organizzazioni    sindacali
rappresentative:
-  dei  terminali  di  tipo  associativo delle associazioni sindacali
rappresentative  che  dopo  l'elezione  delle  R.S.U.  siano  rimasti
operativi nei luoghi di lavoro;
-   delle   organizzazioni   sindacali  firmatarie  aventi  titolo  a
partecipare alla  contrattazione  collettiva  integrativa,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2;
-  componenti  degli organismi statutari delle proprie confederazioni
ed  organizzazioni  sindacali  di   categoria   rappresentative   non
collocati  in  distacco  o  aspettativa,  qualora non coincidenti con
nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti
alinea.
2. Per la titolarita' delle altre  prerogative  si  rinvia  a  quanto
previsto dall'art. 13 dell'accordo quadro di cui al comma 1.