ART. 9 Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita come segue: - dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente o da un suo delegato; - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta: - dalle R.S.U; dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L. 3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).