ART. 9
                   Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e'
costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente o  da
un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
-  dalle  R.S.U; dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Le aziende e gli  enti  possono  avvalersi,  nella  contrattazione
collettiva   integrativa,   dell'assistenza   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).