DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantita' finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali gia' realizzate nel settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della sanita' fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificita' proprie di tali aree, esse si incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel presente contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale dell'attivita' libero-professionale intramoenia del personale della dirigenza sanitaria. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti confermano che tra gli enti del comparto sono ricomprese le ex istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 (pubblicato sulla G.U. del 24.06.1998 serie generale n. 145) e che nella dizione "tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato" di cui all'art. 1, comma 1, si intende altresi' il personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi sociali delle aziende medesime nonche' tutto il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Nelle aziende ed enti tenuti al rispetto delle regole sul bilinguismo, le parti ritengono che per i passaggi interni tra una categoria e l'altra, ovvero quelli tra un livello economico e l'altro della stessa categoria non debba essere richiesto l'accertamento della conoscenza della lingua, in quanto tale accertamento riguarda gli accessi dall'esterno. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Con riferimento all'art. 10, comma 2, del presente CCNL le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli ¾assistenti tecnici" limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per l'ambiente). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 29 sulla formazione e aggiornamento professionale del personale, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti gia' esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacita' di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. Pertanto, le parti auspicano di pervenire alla destinazione alle finalita' previste dall'art. 29 di una quota pari almeno all'l% della spesa complessiva del personale, in conformita' a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti congiuntamente dichiarano che con la norma di cui all'art. 38, comma 5 non hanno inteso pregiudicare eventuali trattamenti di maggiore favore attribuiti in forza di accordi regionali intervenuti precedentemente alla data di sottoscrizione del presente contratto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 per la lotta al lavoro dei bambini Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti. In particolare l'OIL ha denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche nella produzione di strumenti e materiali chirurgici. Tale produzione si concentra in Pakistan nella zona d Sialkot, nota appunto per la esportazione di tali prodotti in tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume che circa 8000 bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza. Al fine di contribuire all'impegno delle istituzioni internazionali e del governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998, la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e, facendo anche seguito alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le organizzazioni imprenditoriali italiane per progetti OTL e UNICEF in Pakistan, nel settore degli strumenti chirurgici. Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e perche' tali prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL. Le parti si impegnano, pertanto, a richiedere alle imprese fornitrici che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 1138 sull'eta' minima e si impegnano altresi' a sostenerle verso tale obiettivo attraverso il rafforzamento dei programmi dell'OIL in atto a Sialkot nel settore degli strumenti chirurgici. Tali programmi hanno come obiettivo la rimozione dei minori dal lavoro, la loro reintegrazione nel mondo della scuola l'eventuale inserimento al loro posto di membri della famiglia anche attraverso misure di formazione professionale e di sostegno socioeconomico. Le parti si impegnano a rivedersi entro 6 mesi dalla data della firma della presente dichiarazione, per concordare la pratica attuazione degli impegni e definire le modalita' e le risorse necessarie. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 Le parti concordano circa l'opportunita' fornita alle aziende ed enti dagli strumenti della classificazione per portare a compimento forme di riordino della dotazione organica - anche mediante trasformazione dei relativi posti - con riguardo al personale formalmente collocato in altri settori di attivita' per motivi di sa- lute accertati secondo le modalita' di legge. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 Le parti concordano che con l'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio l'utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi, tuttora valide, debba avvenire anche per il personale riservatario, nei limiti dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Le parti concordano sulla necessita' di chiarire con il Dipartimento della Funzione Pubblica le modalita' applicativa dell'art 32, comma 13, legge 449 del 27.12.1997 per la soluzione degli eventuali casi ancora in contestazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Le parti, al fine di evitare disparita' di trattamento, concordano che l'art. 31, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 hanno conseguito o conseguiranno il livello VIII bis, ancorche' non specificatamente menzionato nel comma 5 citato. Segreteria di Coordinamento Nazionale RSU / Snatoss, Adass, Fase, Fapas,Sunas, Soi NOTA A VERBALE CCNL COM PARTO SANITA' A.RA.N. - OO.SS. del 7 aprile 1999 La scrivente rappresentanza sindacale, considerato che: - ad oggi non esiste alcuna norma legislativa o contrattuale che legittimi per le R.S.U. del personale, a livello aziendale, l'istituzione di Coordinamenti e/o Comitati ristretti o di organismi similari comunque denominati; - il nuovo organismo di rappresentanza sindacale unitaria del personale origina da un Contratto quadro nazionale (C.C.N.Q.) cui ha fatto seguito uno specifico accordo integrativo di comparto, e che gli stessi constituiscono senza dubbio al momento l'unica norma di riferimento; - il risultato del percorso elettorale e' l'espressione democratica della volonta' dei Lavoratori, i quali sono stati chiamati ad individuare, votandoli, i membri del nuovo organismo di rappresentanza, secondo regole predeterminate che non e' corretto, oggi, sminuire nella portata con manovre locali; - le regole nazionali non graduano in nessun caso la titolarieta' che e' e deve restare paritaria per ogni singolo eletto, destinatario in azienda delle prerogative originariamente assegnatagli; RITIENE illegittimo ogni tentativo di comprimere la liberta' di ogni singolo eletto alla partecipazione alle trattative e ad usufruire della propria quota parte di prerogative sindacali e RIGETTA il tentativo di regolamentare le R.S.U. del personale con accordi, di livello aziendale, che prevedano Coordinamenti e/o Comitati ristretti o organismi similari comunque denominati. Tentativo assolutamente anacronistico e svilente dei principi ispiratori delle norme legisla- tive e contrattuali che hanno sancito l'istituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale, nonche' contrario alle norme contrattuali sottoscritte in data odierna dalle parti che nulla prevedono a tale proposito. DICHIARA La propria disponibilita' a regolamentare in modo univoco, in ambito nazionale, il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale con un contratto che sia rispettoso della liberta' di ogni singolo eletto alla partecipazione alle trattative e di usufruire della propria parte di prerogative sindacali. Roma li 7 aprile 1999 RSU I Snatoss, Adass, Fase, Fapas,Sunas, Soi Segreteria di Coordinamento Nazionale Segreteria di Coordinamento Nazionale RSU / Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi NOTA A VERBALE CCNL COMPARTO SANITA' A.RA.N. OO.SS. del 7 aprile 1999 Preso atto delle integrazioni e delle modifiche apportate in sede della stesura dell'odierna ipotesi di CCNL del Comparto Sanita' e delle risultanze della consultazione di base in cui e' emersa una sostanziale critica per gli effetti degli accordi generali sul costo del lavoro che hanno portato alla limitatezza delle risorse ed al conseguente differimento della decorrenza economica degli incrementi tabellari, si deve evidenziare che anche in questa fase non sono state accolte le specifiche richieste della scrivente rappresentanza sindacale relativamente a: - norma transitoria di primo inquadramento del personale in servizio che consenta la collocazione in categoria D del personale ex categoria C in possesso di determinati titoli ed esperienza professionale, anche mediante integrazione e/o modificazione dell'attuale articolato; - superamento delle limitazioni attualmente previste relativamente alla possibilita' di affidamento di incarichi organizzativi al personale della Categoria "C" di cui all'art. 21 c. 2, che nega al personale amministrativo di vedersi attribuite funzioni organizzative e cio' anche di fronte all'eventuale carenza di corrispondente personale di categoria "D"; - inserimento di uno specifico impegno per le Aziende del comparto a concretizzare effettivamente le progressioni previste con le dinamiche contrattuali ed in particolare effettuare una immediata ricognizione dei singoli ambiti aziendali che porti: - alla modifica ed alla conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche, che vanno adattate alla reale situazione organizzativa ed operativa e che debbono riconoscere le legittime aspettative degli operatori che si vedono collocati i posizioni incongruenti rispetto al sistema; - alla adeguata valutazione dei requisiti posseduti e delle funzioni effettivamente svolte dai singoli operatori, anche per sofferenza e carenza delle pregresse piante organiche, di cui comunque le aziende hanno usufruito e beneficiato; - valutazione dell'esperienza professionale quale elemento per la progressione economica orizzontale nell'ambito delle selezioni per l'accesso dall'interno. Cio' premesso, nel riconoscere il sostanziale accoglimento delle altre riserve poste con la dichiarazione a verbale allegata alla preintesa, si prende atto del rinvio della regolamentazione contrattuale della Libera Professione per il personale del Comparto ed i rapporti di questÎultimo con l'area della Dirigenza, pur riconoscendo che lÎattuale formulazione della dichiarazione congiunta n.1 vincola le parti per il futuro nonche' del rinvio della regolamentazione della mobilita' tra comparti diversi che, a nostro avviso, dovra' tenere in debito conto ed omogeneizzare la diversa collocazione iniziale di alcune professioni (Assistenti sociali Ostetriche - ecc.) Roma li 7 aprile 1999 RSU I Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi Segreteria di Coordinamento Nazionale DICHIARAZIONE A VERBALE Roma 07/04/1999 Il C.S.A. e la Confederazione CISAS, dichiarano che alla firma posta su questo contratto collettivo nazionale di lavoro, non puo' essere attribuito il valore di condivisione, piena e totale, di tutti gli istituti contrattuali, sui quali il C.S. A ha gia' espresso notevoli riserve sia nel corso delle trattative che nella sottoscrizione della Preintesa del 20/01/99. Tra l'altro, le stesse Assemblee di base alle quali e' stata sottoposta la Preintesa siglata il 20/01/99, hanno condiviso le riserve e le richieste espresse dalla delegazione del C.S.A. nel corso delle trattative. La sottoscrizione del presente CCNL e' dettata, quindi. dalla esigenza fondamentale di consentire la partecipazione del C.S.A. alla contrattazione integrativa aziendale. Riteniamo che al C.S.A. vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e sostenuto, durante tutta la fase delle trattative contrattuali, diverse richieste fondamentali che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione e accoglienza da parte dell'ARAN. Ci riferiamo: - alla mancata regolamentazione e riconoscimento dell'attribuzione dell'indennita' di rischio radiologico, in modo particolare: 1. al personale tecnico-sanitario di radiologia medica a rapporto di lavoro part-time; 2. allo stesso personale che e' stato classificato nella Categoria B; 3. al restante personale del Comparto che opera in zone controllate e che e' stato riconosciuto professionalmente esposto e classificato nella categoria B; - al mancato riconoscimento: 4. per il personale amministrativo della Categoria C, della possibilita' dell'affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative cosi' come e' avvenuto per il personale del ruolo sanitario e sociale della stessa Categoria C; 5. delle funzioni reali e di fatto per i Coadiutori amministrativi ai quali necessariamente doveva essere trasformata la qualifica in Assistenti amministrativi - Categoria C - a far tempo dal 31/12/99; 6. delle funzioni reali e di fatto degli Infermieri Generici e delle stesse Puericultrici che avrebbero meritato, necessariamente, in questo contratto, un profilo professionale piu' definito, qualificato e qualificante, da parte del Ministero della Sanita' e, quindi, un trattamento economico, consequenziale, migliorativo; 7. delle funzioni reali degli Operatori tecnici ex IV livello, assimilabili a quelle eseguite dagli Operatori tecnici ex V livello e, quindi, la necessaria e dovuta riclassificazione in una sola Categoria "B" e non in due, come e' avvenuto, "B" e "BS"; 8. ed alla mancata applicazione dell'art. 1 del D.lgs. 396/97 sulla distinta disciplina per le figure di alta professionalita' ed in subordine la mancata previsione di una Commissione paritetica ARAN- OO.SS. per acquisire gli elementi di conoscenza utili alla individuazione di una separata area di professionisti, cosi' come previsto dall'art. 38 del Contratto dei Ministeri; 9. di un profilo professionale, esclusivamente, per il Caposala; 10. dell'istituzione dell'indennita' di rischio biologico per i tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Il C.S.A., inoltre, in corso di trattative per la stipula del CCNL, ha proposto le seguenti modifiche sul sistema classificatorio: in prima applicazione, il personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto con il profilo di Agente tecnico (ex operaio qualificato) gia' appartenente alla posizione funzionale di III livello - ex DPR 384/90 - ed inquadrato nelle Categorie A, viene ricollocato, dal 31/12/99 direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria B con la trasformazione del profilo in Operatore tecnico; - in prima applicazione, il personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto con il profilo di Coadiutore amministrativo gia' appartenente alla posizione funzionale di IV livello - ex DPR 384/90 - ed inquadrato nella Categoria B, con una anzianita' di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene ricollocato dal 31/12/99 direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria C con trasformazione del proprio posto e profilo in Assistente amministrativo; - in prima applicazione, il personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto con il profilo di Assistente amministrativo, gia' appartenente alla posizione funzionale di VI livello - ex DPR 384/90 - ed inquadrato nella Categoria C, con una anzianita' di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene ricollocato dal 31/12/99, direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria D con trasformazione del proprio posto e profilo in Collaboratore amministrativo-professionale; - in prima applicazione, il personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto con il profilo di Infermiere Generico e Puericultrice gia' appartenente alla posizione funzionale di V livello - ex DPR 384/90 - ed inquadrato nella Categoria B gruppo 2, viene ricollocato dal 31/12/00 direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria C mantenendo sempre la qualifica di Infermiere Generico e Puericultrice; - e in prima applicazione, il personale collocato nella Categoria A, a far tempo dal 31/12/99, viene ricollocato nella prima fascia della Categoria B; - il riconoscimento nel profilo della Categoria D di un'area riservata all'Operatore professionale sanitario AFD/Caposala; - la precedenza nell'affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative al personale in servizio con la qualifica attuale di Caposala - Categoria D - rispetto al personale Infermieristico - Categoria C; - la modifica delle funzioni descritte per il Collaboratore professionale sanitario come di seguito definite: "Svolge le attivita' attinenti la sua competenza professionale specifica nell'ambito della unita' operativa assegnata. Coordina l'attivita' del personale, predisponendone i piani di lavoro, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato. Verifica la qualita' delle prestazioni erogate dalla U.O.. Concorre ad individuare e a pianificare gli obiettivi, fornendo elementi di negoziazione del budget di concerto al responsabile della unita' operativa, per una gestione autonoma delle risorse direttamente attribuite, rispondendone per gli obiettivi definiti e programmati. Promuove le attivita' di formazione e aggiornamento e l'istruzione del personale nell'ambito della U.O. assegnata. Puo' essere assegnato previa verifica dei requisiti a funzione dirette di tutor in piani formativi. Le attivita' lavorative del Collaboratore professionale sanitario possono svolgersi anche nei sottoindicati settori secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti ed i requisiti culturali e professionali da essi previsti secondo le declaratorie: - settore epidemiologico - settore statistico - settore formazione, settore ricerca e VRQ". - la modifica delle funzioni del Collaboratore Professionale Esperto come appresso indicate. "Dirige la struttura organizzativa dei processi infermieristici, tecnici sanitari e di riabilitazione e di vigilanza e di ispezione. Programma nell'ambito delle attivita' di autonomia l'organizzazione dei servizi, la gestione del budget assegnato finalizzato alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, di concerto con i responsabili dei servizi e dei presidi, verificando l'espletamento delle attivita' del personale medesimo. Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro delle attivita' di competenza. Partecipa per l'area di propria competenza alla elaborazione di progetti anche trasversali all'organizzazione, che comportano l'assegnazione del budget, di concerto con le strategie dell'Azienda. Partecipa alla formazione dei piani operativi ed ai sistemi della qualita' ai fini della ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attivita' didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quale ad es. diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Le attivita' lavorative del collaboratore professionale sanitario esperto possono svolgersi oltre che per l'area sanitaria, anche nei sottoindicati settori di attivita', secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti ed i requisiti culturali e professionali da essi previsti secondo le declaratorie: - settore formazione - settore ricerca e VRQ - settore informatico - settore statistico" - per accedere dall'interno al livello economico DS occorre esperienza quinquennale nel corrispondente profilo della Categoria C corredato dal certificato di abilitazione a funzioni direttive nella assistenza infermieristica. CISAS C.S.A. Coordinamento Sindacale Autonomo di CISAS Sanita' (CISAS Sanita'. CISAL (FLS/CISAL. CISAL Sanita', DIRSAN CISAL), CONFILL Sanita' - CUSAL. CONFAIL-FAILEL-UNSIAU, FENSPRO-FASIL-USPPI) DICHIARAZIONE A VERBALE FIALS/CONF.SAL La F.I.A.L.S./CONF.SAL, nel sottoscrivere il presente Contratto, esprime la propria totale insoddisfazione, non approvando l'impostazione e tanto meno il nuovo sistema classificatorio, pertanto si impegna, congiuntamente agli eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, a migliorarne l'applicazione a mezzo dell'istituto della contrattazione integrativa, a trovare forme e mezzi per una collocazione ottimale di quel personale che all'interno delle Aziende riveste qualifiche atipiche, funzioni diverse e/o superiori. La F.I.A.L.S./CONF.SAL manifesta le proprie riserve sul contenuto dell'art. 3 (obiettivi e strumenti) articolo in cui si riconosce alle Regioni una capacita' di intervento rilevante sulle quote economiche e sugli atti di indirizzo per obiettivi delle Aziende, ma in cui non e' previsto un livello di contrattazione collettiva regionale per omogeneizzare interventi e criteri che tengano conto non della realta' della singola Azienda, ma della complessita' degli obiettivi prefissati nell'ambito regionale. La F.I.A.L.S./CONF.SAL, rilevando nel nuovo sistema classificatorio delle iniquita' ed incongruenze, dichiara di non condividerne il contenuto. La stessa ritiene ingiustificabile il mancato riconoscimento delle professionalita' acquisite e propone: - Coadiutore Amministrativo della posizione funzionale IV livello/ex D.P.R. 384/90 con anzianita' di 5 anni al 31/12/97, va ricollocato nel trattamento economico della categoria C con trasformazione del posto di assistente amministrativo; - Assistente Amministrativo della posizione funzionale VI livello/ ex D.P.R. 384/90 con anzianita' di 5 anni al 31/12/97, va collocato nel trattamento economico della categoria D con trasformazione del posto in collaboratore amministrativo; - Infermiere Generico e Puericultrice nella posizione funzionale di V livello /ex D.P.R. 384/90 va ricollocato a partire dal 31/12/99, nel trattamento economico iniziale della categoria C. La F.I.A.L.S./CONF.SAL rileva che l'art. 39 comma 4 lettera B, risulta essere in contrapposizione con i criteri di lotta alla disoccupazione, considerato che ipotizza la riduzione stabile della dotazione organica del personale, reinvestendo le somme per le mancate per assunzioni in risorsa economica per il personale gia' dipendente, ossia in una sola parola, la lotta del personale dipendente, alla "occupazione". In fase di prima applicazione nessuna norma garantisce inquadramento a fasce intermedie o superiori in presenza di trattamento per R.I.A., gia' in godimento del personale dipendente e che invece come per tutte le altre voci automatiche della retribuzione, ha necessita' di trovare riconoscimento nell'ambito della maggiore qualificazione professionale per essere assorbita dalle fasce stipendiali nell'ambito della categoria. La F.I.A.L.S./CONF.SAL sottolinea che l'art. 42 al comma 4 disattende nella definizione delle norme attivate in questo Contratto, l'esigenza del personale che chiede di avere trasformata da subito la buona uscita in T.F.R., affinche' soprattutto i giovani abbiano a godere di agevolazioni economiche gia' da troppi anni in vigore presso i privati e che non possono essere disattesi nell'ambito di una aziendalizzazione ormai avviata. Si lamenta la mancata normativa relativa alla mensa aziendale, considerato che era gia' stata rinviata dal precedente Contratto, ed al personale vengono applicate norme valide per i ministeriali ma non applicabili al personale del comparto sanita'. CAPOSALA Al fine di evitare conflittualita' all'interno della categoria, demotivando il personale in quanto le scelte per l'assegnazione di incarichi potrebbe essere fatta dal Primario senza tenere conto di una corretta e trasparente valutazione professionale, si propone: - di integrare l'emendamento dell'art. 22 comma 6 che prevede per l'accesso ai posti di caposala con i requisiti previsti dal D. M. 30/01/82, aggiungendo i requisiti del "integrazioni e modificazioni" introdotti dal D.M. 03/12/82 che prevedono "per la categoria degli infermieri il certificato di abilitazione a funzioni direttive nella assistenza infermieristica"; - di introdurre a regime il sopradescritto emendamento nei requisiti per l'accesso, dall'esterno e dall'interno, ai posti della categoria D "collaboratore professionale sanitario", per quanto riguarda la categoria infermieristica; - di inserire l'infermiere abilitato alle funzioni direttive tra i profili dell'art. 9 comma 7 emendando ed integrando nel seguente modo: CATEGORIA D a) omissis; all'operatore professionale di 1 A categoria coordinatore = Coordinatore professionale sanitario AFD/Caposala; - di emendare l'art. 21 - "posizioni organizzative" al comma 2 specificando - la tipologia delle funzioni di "carattere assistenziale" da affidare ai dipendenti della categoria C mentre per gli incarichi e per le posizioni squisitamente organizzative siano previsti i requisiti come da D.M. 30/01/82 integrato con D.M. 03/12/82 cosi come dichiarato al punto 1. MASSOFISIOTERAPISTA 1. All'art 18 comma 5 i massaggiatori ed i massofisioterapisti assieme all'infermiere generico, infermiere psichiatrico vengono collocati ad esaurimento nella categoria Bs. In base alla corrente legislazione e' necessario distinguere il massaggiatore dal massofisioterapista. Il Massaggiatore trova il suo riscontro legislativo nella Legge n. 1264 del 1927, mentre il massofisioterapista non vedente nella Legge 570/61, il massofisioterapista vedente nell'art. 1 della legge 403/71. Il massaggiatore appartiene alle arti ausiliare delle professioni sanitarie, mentre il massofisioterapista e' una professione sanitaria. Quindi la figura del massofisioterapista vedente non va certamente accorpata con quella dell'infermiere. 2. All'art. 19 comma 2 del contratto il terapista della riabilitazione e' gia' equipollente al fisioterapista. Cio' non corrisponde al vero in quanto non e' stato ancora reso operante l'art. 3 del decreto 741/94. Nell'area riabilitativa, infatti, fra le varie figure ci sono quella del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione. Queste due figure non sono ancora state rese equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, anche se ormai e' opinione diffusa che il terapista della riabilitazione si identifichi con il fisioterapista. La formazione del massofisioterapista avviene o con scuole regionali o con scuola a fini speciali (Universita' di Pavia), mentre quella del terapista della riabilitazione avviene attraverso scuole regionali, scuole ai fini speciali e diploma universitario. Il diploma universitario di terapista della riabilitazione non e' lo stesso di quello di fisioterapista, i cui corsi sono stati attivati a partire dall'anno accademico 1996/97. Inoltre il diploma universitario di terapista della riabilitazione in base all'art. 8 del D. L. 18/09/95 n. 379 abilita (ma non e' uguale) a svolgere le mansioni contemplate nel Decreto n. 741/94. 3. All'art. 18 comma 5 i massaggiatori ed i massofisioterapisti assieme all'infermiere generico, infermiere psichiatrico vengono collocati ad esaurimento nella categoria Bs. In base alla corrente legislazione e' necessario distinguere il massaggiatore dal massofisioterapista, il massaggiatore trova il suo riscontro legislativo nella legge n. 1264 del 1927, mentre il massofisioterapista non vedente nella legge 570/61, il massofisioterapista vedente nell'art. 1 della legge 403/71. Il massaggiatore appartiene alle arti ausiliare delle professioni sanitarie, mentre il massofisioterapista e' una professione sanitaria. Quindi la figura del massofisioterapista vedente non va certamente accorpata con quella dell'infermiere. 4. All'art. 19 comma 2 del contratto il terapista della riabilitazione e' gia' equipollente al fisioterapista. Cio' non corrisponde al vero in quanto non e' stato ancora reso operante l'art. 3 del decreto 741/94. Nell'area riabilitativa, infatti, fra le varie figure vi sono quella del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione. Queste due figure non sono ancora state rese equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, anche se ormai e' opinione diffusa che il terapista della riabilitazione si identifichi con il fisioterapista. La formazione del massofisioterapista avviene o con scuole regionali o con scuola a fini speciali (Universita' di Pavia), mentre quella del terapista della riabilitazione avviene attraverso scuole regionali, scuole ai fini speciali e diploma universitario. Il diploma universitario di terapista della riabilitazione non e' lo stesso di quello di fisioterapista, i cui corsi sono stati attivati a partire dall'anno accademico 1996/97. Inoltre il diploma universitario di terapista della riabilitazione in base all'art. 8 del D. L. 18/09/95 n. 379 abilita (ma non e' uguale) a svolgere le mansioni contemplate nel Decreto 741/94. La FIALS/CONF.SAL chiede pertanto che la figura del massofisioterapista non venga posta ad esaurimento fino a quando non sara' stato emanato il decreto interministeriale (Ministero Sanita' e Ministero Universita') che stabilisce le modalita' dell'equipollenza, come precisato nell'art. 3 del Decreto n. 741/94.