(all. 12 - art. 1)
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
  Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto   che   le   conclusioni
contrattuali  raggiunte  realizzano  un  delicato bilanciamento tra i
rispettivi interessi, tenuto  conto  delle  quantita'  finanziarie  a
disposizione  delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio
rispetto  ad  altre  conclusioni  contrattuali  gia'  realizzate  nel
settore pubblico.
  Conseguentemente  le  parti  concordano  che,  nel  caso  in cui le
conclusioni  contrattuali  che  si  realizzeranno  nelle  aree  della
dirigenza  del  comparto  della  sanita'  fossero  incoerenti  con  i
principi di cui sopra e  comportassero  soluzioni  difformi  rispetto
agli  istituti  contrattuali  comuni,  fatte  salve  le  specificita'
proprie di tali aree,  esse  si  incontreranno  per  ridiscuterle  ed
armonizzarle  nel  presente  contratto,  ivi  compresi gli effetti di
ricaduta   sul    personale    dell'attivita'    libero-professionale
intramoenia del personale della dirigenza sanitaria.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
  Le  parti  confermano che tra gli enti del comparto sono ricomprese
le ex istituzioni di assistenza e  beneficenza  (IPAB)  che  svolgono
prevalentemente funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 del Contratto
collettivo  nazionale  quadro  per  la  definizione  dei  comparti di
contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 (pubblicato sulla  G.U.
del  24.06.1998  serie generale n. 145) e che nella dizione "tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato"
di cui  all'art.  1,  comma  1,  si  intende  altresi'  il  personale
dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi
sociali  delle  aziende  medesime  nonche'  tutto  il personale degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
  Nelle  aziende  ed  enti  tenuti  al  rispetto  delle  regole   sul
bilinguismo,  le  parti  ritengono che per i passaggi interni tra una
categoria e l'altra, ovvero quelli tra un livello economico e l'altro
della stessa categoria  non  debba  essere  richiesto  l'accertamento
della  conoscenza  della lingua, in quanto tale accertamento riguarda
gli accessi dall'esterno.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
  Con riferimento all'art. 10, comma 2, del presente  CCNL  le  parti
dichiarano   che   nel  personale  di  vigilanza  ed  ispezione  sono
ricompresi  i   vigili   sanitari   indipendentemente   dalle   varie
denominazioni  adottate  in  sede  locale  ed  anche  gli ¾assistenti
tecnici" limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti  di
prevenzione,  i    P.M.P.  (presidi  multizonali  di  prevenzione)  o
strutture ad essi riconducibili ed ex  P.M.P.  confluiti  nelle  ARPA
(agenzie regionali per l'ambiente).
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui all'art. 29 sulla
formazione e aggiornamento  professionale  del  personale,  le  parti
convengono  sulla  esigenza di favorire, attraverso la contrattazione
collettiva decentrata integrativa, un  significativo  incremento  dei
finanziamenti  gia'  esistenti  da  destinare  alla  formazione,  nel
rispetto  delle  effettive  capacita'  di  bilancio,  anche  mediante
l'ottimizzazione  delle  risorse dell'Unione europea ed il vincolo di
reinvestimento di  una  quota  delle  risorse  rese  disponibili  dai
processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
  Pertanto,  le  parti  auspicano di pervenire alla destinazione alle
finalita' previste dall'art. 29 di una quota pari almeno all'l% della
spesa complessiva del personale, in conformita' a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
  Le parti congiuntamente dichiarano che con la norma di cui all'art.
38, comma 5 non hanno inteso pregiudicare  eventuali  trattamenti  di
maggiore  favore attribuiti in forza di accordi regionali intervenuti
precedentemente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
                 per la lotta al lavoro dei bambini
  Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro),
oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare.  Il
lavoro  minorile  cresce  soprattutto  nelle  zone  dove  aumenta  la
disoccupazione degli adulti.
  In  particolare  l'OIL  ha  denunciato una forte presenza di lavoro
minorile anche nella produzione di strumenti e materiali  chirurgici.
Tale  produzione  si concentra in Pakistan nella zona d Sialkot, nota
appunto per la esportazione di tali prodotti in tutto  il  mondo.  Da
stime  ricavate  da studi OIL si presume che circa 8000 bambini siano
utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul loro sviluppo
psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
  Al fine di contribuire all'impegno delle istituzioni internazionali
e del governo italiano, che ha  sottoscritto  con  le  parti  sociali
italiane   il   16  aprile  1998,  la  Carta  di  impegni  contro  lo
sfruttamento del  lavoro  minorile  e,  facendo  anche  seguito  alla
raccolta  fondi  promossa  da  CGIL  CISL  e  UIL e le organizzazioni
imprenditoriali italiane per progetti OTL e UNICEF in  Pakistan,  nel
settore degli strumenti chirurgici.
  Le  parti  firmatarie di questo accordo si impegnano a dare il loro
contributo per combattere tale fenomeno e perche' tali prodotti siano
fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL.
  Le  parti  si  impegnano,  pertanto,  a  richiedere  alle   imprese
fornitrici  che  i  prodotti  siano  fabbricati  nel  rispetto  delle
Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione
1138 sull'eta' minima e si impegnano altresi' a sostenerle verso tale
obiettivo attraverso il rafforzamento dei programmi dell'OIL in  atto
a  Sialkot  nel  settore  degli  strumenti chirurgici. Tali programmi
hanno come obiettivo la rimozione dei  minori  dal  lavoro,  la  loro
reintegrazione nel mondo della scuola l'eventuale inserimento al loro
posto  di membri della famiglia anche attraverso misure di formazione
professionale e di sostegno socioeconomico.
  Le parti si impegnano a rivedersi entro 6  mesi  dalla  data  della
firma   della  presente  dichiarazione,  per  concordare  la  pratica
attuazione degli  impegni  e  definire  le  modalita'  e  le  risorse
necessarie.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
  Le  parti  concordano  circa l'opportunita' fornita alle aziende ed
enti dagli strumenti della classificazione per portare  a  compimento
forme   di   riordino  della  dotazione  organica  -  anche  mediante
trasformazione  dei  relativi  posti  -  con  riguardo  al  personale
formalmente collocato in altri settori di attivita' per motivi di sa-
lute accertati secondo le modalita' di legge.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
  Le  parti  concordano che con l'entrata in vigore del nuovo sistema
classificatorio l'utilizzo delle graduatorie dei  pubblici  concorsi,
tuttora  valide,  debba avvenire anche per il personale riservatario,
nei limiti dei posti previsti per l'accesso dall'esterno.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
  Le  parti  concordano  sulla  necessita'   di   chiarire   con   il
Dipartimento   della   Funzione  Pubblica  le  modalita'  applicativa
dell'art 32, comma 13, legge 449  del  27.12.1997  per  la  soluzione
degli eventuali casi ancora in contestazione.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
  Le  parti, al fine di evitare disparita' di trattamento, concordano
che l'art. 31, comma 5, trova applicazione anche  nei  confronti  dei
dipendenti  che  dal  1  gennaio  1998  al  31  dicembre  1999  hanno
conseguito  o  conseguiranno  il  livello  VIII  bis,  ancorche'  non
specificatamente menzionato nel comma 5 citato.
                Segreteria di Coordinamento Nazionale
            RSU / Snatoss, Adass, Fase, Fapas,Sunas, Soi
                NOTA A VERBALE CCNL COM PARTO SANITA'
                 A.RA.N. - OO.SS. del 7 aprile 1999
La scrivente rappresentanza sindacale, considerato che:
-  ad  oggi  non  esiste  alcuna norma legislativa o contrattuale che
  legittimi  per  le  R.S.U.  del  personale,  a  livello  aziendale,
  l'istituzione   di   Coordinamenti  e/o  Comitati  ristretti  o  di
  organismi similari comunque denominati;
-  il  nuovo  organismo  di  rappresentanza  sindacale  unitaria  del
  personale  origina  da un Contratto quadro nazionale (C.C.N.Q.) cui
  ha fatto seguito uno specifico accordo integrativo di  comparto,  e
  che  gli  stessi constituiscono senza dubbio ­ al momento ­ l'unica
  norma di riferimento;
- il risultato del percorso elettorale e'  l'espressione  democratica
  della  volonta'  dei  Lavoratori,  i  quali  sono stati chiamati ad
  individuare,  votandoli,  i   membri   del   nuovo   organismo   di
  rappresentanza,  secondo regole predeterminate che non e' corretto,
  oggi, sminuire nella portata con manovre locali;
- le regole nazionali non graduano in nessun caso la titolarieta' che
  e' e deve restare paritaria per ogni singolo eletto, destinatario ­
  in azienda ­ delle prerogative originariamente assegnatagli;
                               RITIENE
illegittimo ogni tentativo di comprimere la liberta' di ogni  singolo
eletto  alla  partecipazione  alle  trattative  e  ad usufruire della
propria quota parte di prerogative sindacali e
                               RIGETTA
il tentativo di regolamentare le R.S.U. del personale con accordi, di
livello aziendale, che prevedano Coordinamenti e/o Comitati ristretti
o  organismi  similari  comunque denominati.  Tentativo assolutamente
anacronistico e svilente dei principi ispiratori delle norme legisla-
tive  e  contrattuali   che   hanno   sancito   l'istituzione   delle
Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  del personale, nonche' contrario
alle norme contrattuali sottoscritte in data odierna dalle parti  che
nulla prevedono a tale proposito.
                              DICHIARA
La  propria disponibilita' a regolamentare in modo univoco, in ambito
nazionale, il funzionamento delle Rappresentanze  Sindacali  Unitarie
del  personale  con un contratto che sia rispettoso della liberta' di
ogni  singolo  eletto  alla  partecipazione  alle  trattative  e   di
usufruire della propria parte di prerogative sindacali.
Roma li 7 aprile 1999
                                  RSU   I   Snatoss,   Adass,   Fase,
                                  Fapas,Sunas, Soi
                                  Segreteria     di     Coordinamento
                                  Nazionale
                Segreteria di Coordinamento Nazionale
            RSU / Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi
                NOTA A VERBALE CCNL COMPARTO SANITA'
                 A.RA.N. ­ OO.SS. del 7 aprile 1999
Preso  atto  delle  integrazioni  e delle modifiche apportate in sede
della stesura dell'odierna ipotesi di CCNL  del  Comparto  Sanita'  e
delle  risultanze  della  consultazione  di base in cui e' emersa una
sostanziale critica per gli effetti degli accordi generali sul  costo
del  lavoro  che  hanno  portato alla limitatezza delle risorse ed al
conseguente differimento della decorrenza economica degli  incrementi
tabellari,  si  deve  evidenziare  che  anche in questa fase non sono
state accolte le specifiche richieste  della scrivente rappresentanza
sindacale relativamente a:
- norma transitoria di primo inquadramento del personale in  servizio
che  consenta  la  collocazione  in  categoria  D  del  personale  ex
categoria  C  in  possesso  di    determinati  titoli  ed  esperienza
professionale,   anche   mediante   integrazione   e/o  modificazione
dell'attuale articolato;
- superamento delle limitazioni  attualmente  previste  relativamente
alla  possibilita'  di  affidamento  di  incarichi  organizzativi  al
personale della Categoria "C" di cui all'art. 21 c. 2,  che  nega  al
personale amministrativo di vedersi attribuite funzioni organizzative
e  cio'  anche  di  fronte  all'eventuale  carenza  di corrispondente
personale di categoria "D";
- inserimento di uno specifico impegno per le Aziende del comparto  a
concretizzare   effettivamente   le   progressioni  previste  con  le
dinamiche contrattuali ed in  particolare  effettuare  una  immediata
ricognizione dei singoli ambiti aziendali che porti:
-  alla modifica ed alla conseguente rideterminazione delle dotazioni
organiche, che vanno adattate alla reale situazione organizzativa  ed
operativa  e  che  debbono riconoscere le legittime aspettative degli
operatori che si vedono collocati i posizioni  incongruenti  rispetto
al sistema;
-  alla adeguata valutazione dei requisiti posseduti e delle funzioni
effettivamente svolte dai singoli operatori, anche per  sofferenza  e
carenza  delle pregresse piante organiche, di cui comunque le aziende
hanno usufruito e beneficiato;
- valutazione dell'esperienza professionale  quale  elemento  per  la
progressione  economica  orizzontale  nell'ambito delle selezioni per
l'accesso dall'interno.
Cio' premesso, nel  riconoscere  il  sostanziale  accoglimento  delle
altre  riserve  poste  con  la  dichiarazione a verbale allegata alla
preintesa,  si  prende  atto  del   rinvio   della   regolamentazione
contrattuale  della  Libera Professione per il personale del Comparto
ed  i  rapporti  di  questÎultimo  con  l'area  della  Dirigenza, pur
riconoscendo che lÎattuale formulazione della dichiarazione congiunta
n.1  vincola  le  parti  per  il  futuro  nonche'  del  rinvio  della
regolamentazione  della  mobilita' tra comparti diversi che, a nostro
avviso, dovra' tenere in debito conto  ed  omogeneizzare  la  diversa
collocazione  iniziale  di  alcune  professioni  (Assistenti  sociali
Ostetriche - ecc.)
Roma li 7 aprile 1999
                                  RSU I Snatoss, Adass, Fase,  Fapas,
                                  Sunas, Soi
                                  Segreteria     di     Coordinamento
                                  Nazionale
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
                           Roma 07/04/1999
  Il C.S.A. e la Confederazione  CISAS,  dichiarano  che  alla  firma
posta  su  questo  contratto collettivo nazionale di lavoro, non puo'
essere attribuito il valore di condivisione, piena e totale, di tutti
gli istituti contrattuali, sui quali  il  C.S.  A  ha  gia'  espresso
notevoli   riserve   sia   nel   corso  delle  trattative  che  nella
sottoscrizione della Preintesa del 20/01/99.
  Tra l'altro, le stesse  Assemblee  di  base  alle  quali  e'  stata
sottoposta  la  Preintesa  siglata  il  20/01/99,  hanno condiviso le
riserve e le richieste espresse  dalla  delegazione  del  C.S.A.  nel
corso delle trattative.
  La  sottoscrizione  del  presente  CCNL  e'  dettata, quindi. dalla
esigenza fondamentale di  consentire  la  partecipazione  del  C.S.A.
alla contrattazione integrativa aziendale.
  Riteniamo  che  al  C.S.A.  vada  riconosciuto  il  merito  di aver
sollecitato e sostenuto,  durante  tutta  la  fase  delle  trattative
contrattuali,  diverse  richieste fondamentali che non hanno trovato,
al momento, la piena condivisione e accoglienza da parte dell'ARAN.
  Ci riferiamo:
- alla mancata regolamentazione  e  riconoscimento  dell'attribuzione
dell'indennita' di rischio radiologico, in modo particolare:
1.  al personale tecnico-sanitario di radiologia medica a rapporto di
lavoro part-time;
2. allo stesso personale che e' stato classificato nella Categoria B;
3. al restante personale del Comparto che opera in zone controllate e
che e' stato riconosciuto professionalmente  esposto  e  classificato
nella categoria B;
- al mancato riconoscimento:
4.   per   il  personale  amministrativo  della  Categoria  C,  della
possibilita'  dell'affidamento  degli  incarichi  per  le   posizioni
organizzative  cosi'  come  e'  avvenuto  per  il personale del ruolo
sanitario e sociale della stessa Categoria C;
5. delle funzioni reali e di fatto per i Coadiutori amministrativi ai
quali necessariamente  doveva  essere  trasformata  la  qualifica  in
Assistenti amministrativi  - Categoria C - a far tempo dal 31/12/99;
6.  delle funzioni reali e di fatto degli Infermieri Generici e delle
stesse Puericultrici  che  avrebbero  meritato,  necessariamente,  in
questo contratto, un profilo professionale piu' definito, qualificato
e  qualificante,  da  parte del Ministero della Sanita' e, quindi, un
trattamento economico, consequenziale, migliorativo;
7.  delle  funzioni  reali  degli  Operatori  tecnici  ex IV livello,
assimilabili a quelle eseguite dagli Operatori tecnici ex  V  livello
e,  quindi,  la  necessaria  e  dovuta  riclassificazione in una sola
Categoria "B" e non in due, come e' avvenuto, "B" e "BS";
8. ed alla mancata applicazione dell'art. 1 del D.lgs.  396/97  sulla
distinta  disciplina  per  le figure di alta   professionalita' ed in
subordine la mancata previsione di una Commissione  paritetica  ARAN-
OO.SS.   per   acquisire   gli  elementi  di  conoscenza  utili  alla
individuazione di una separata area  di  professionisti,  cosi'  come
previsto dall'art. 38 del Contratto dei Ministeri;
9. di un profilo professionale, esclusivamente, per il Caposala;
10.  dell'istituzione  dell'indennita'  di  rischio  biologico  per i
tecnici sanitari di laboratorio biomedico.   Il C.S.A.,  inoltre,  in
corso  di trattative per la stipula del CCNL, ha proposto le seguenti
modifiche sul sistema classificatorio:   in  prima  applicazione,  il
personale  in  servizio  all'entrata in vigore del presente contratto
con il profilo  di  Agente  tecnico  (ex  operaio  qualificato)  gia'
appartenente alla posizione funzionale di III livello - ex DPR 384/90
-  ed  inquadrato  nelle Categorie A, viene ricollocato, dal 31/12/99
direttamente, nel trattamento economico iniziale  della  Categoria  B
con la trasformazione del profilo in Operatore tecnico;
-  in  prima  applicazione,  il  personale in servizio all'entrata in
vigore  del  presente  contratto  con  il   profilo   di   Coadiutore
amministrativo  gia'  appartenente  alla  posizione  funzionale di IV
livello - ex DPR 384/90 - ed inquadrato nella Categoria  B,  con  una
anzianita'  di  5 anni di servizio al 31/12/97, viene ricollocato dal
31/12/99  direttamente,  nel  trattamento  economico  iniziale  della
Categoria  C  con  trasformazione  del  proprio  posto  e  profilo in
Assistente amministrativo;
- in prima applicazione, il  personale  in  servizio  all'entrata  in
vigore   del   presente   contratto  con  il  profilo  di  Assistente
amministrativo, gia' appartenente alla  posizione  funzionale  di  VI
livello  -  ex  DPR 384/90 - ed inquadrato nella Categoria C, con una
anzianita' di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene  ricollocato  dal
31/12/99,  direttamente,  nel  trattamento  economico  iniziale della
Categoria D  con  trasformazione  del  proprio  posto  e  profilo  in
Collaboratore amministrativo-professionale;
-  in  prima  applicazione,  il  personale in servizio all'entrata in
vigore del presente contratto con il profilo di Infermiere Generico e
Puericultrice  gia'  appartenente  alla  posizione  funzionale  di  V
livello  -  ex DPR 384/90 - ed inquadrato nella Categoria B gruppo 2,
viene  ricollocato  dal  31/12/00   direttamente,   nel   trattamento
economico  iniziale  della Categoria C mantenendo sempre la qualifica
di Infermiere Generico e Puericultrice;
- e in prima applicazione, il personale collocato nella Categoria  A,
a  far tempo dal 31/12/99, viene ricollocato nella prima fascia della
Categoria B;
-  il  riconoscimento  nel  profilo  della  Categoria  D  di  un'area
riservata all'Operatore professionale sanitario AFD/Caposala;
-  la  precedenza  nell'affidamento  degli incarichi per le posizioni
organizzative al personale in servizio con la  qualifica  attuale  di
Caposala  -  Categoria  D  -  rispetto al personale Infermieristico -
Categoria C;
-   la   modifica  delle  funzioni  descritte  per  il  Collaboratore
professionale  sanitario  come  di  seguito  definite:   "Svolge   le
attivita'   attinenti   la  sua  competenza  professionale  specifica
nell'ambito della unita' operativa assegnata.   Coordina  l'attivita'
del  personale,  predisponendone  i  piani  di  lavoro,  nel rispetto
dell'autonomia  operativa  del  personale  assegnato.   Verifica   la
qualita' delle prestazioni erogate dalla U.O..
Concorre  ad  individuare  e  a  pianificare  gli obiettivi, fornendo
elementi di negoziazione del budget di concerto al responsabile della
unita'  operativa,  per   una   gestione   autonoma   delle   risorse
direttamente  attribuite,  rispondendone per gli obiettivi definiti e
programmati.
Promuove le attivita' di formazione e  aggiornamento  e  l'istruzione
del personale nell'ambito della U.O. assegnata. Puo' essere assegnato
previa  verifica  dei  requisiti a funzione dirette di tutor in piani
formativi.
Le attivita' lavorative  del  Collaboratore  professionale  sanitario
possono svolgersi anche nei sottoindicati settori secondo le esigenze
organizzative  e  funzionali  delle  Aziende  ed  Enti ed i requisiti
culturali e professionali da essi previsti secondo le declaratorie:
- settore epidemiologico
- settore statistico
- settore formazione, settore ricerca e VRQ".
- la modifica delle funzioni del Collaboratore Professionale  Esperto
come  appresso  indicate.    "Dirige  la  struttura organizzativa dei
processi infermieristici, tecnici sanitari e di riabilitazione  e  di
vigilanza  e  di ispezione.  Programma nell'ambito delle attivita' di
autonomia  l'organizzazione  dei  servizi,  la  gestione  del  budget
assegnato  finalizzato  alla  razionalizzazione  dell'utilizzo  delle
risorse umane, di concerto con  i  responsabili  dei  servizi  e  dei
presidi,  verificando  l'espletamento  delle  attivita' del personale
medesimo.  Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro
delle attivita' di competenza.    Partecipa  per  l'area  di  propria
competenza   alla   elaborazione   di   progetti   anche  trasversali
all'organizzazione, che  comportano  l'assegnazione  del  budget,  di
concerto con le strategie dell'Azienda. Partecipa alla formazione dei
piani   operativi   ed  ai  sistemi  della  qualita'  ai  fini  della
ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attivita' didattiche
tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quale ad es.  diploma
universitario,  formazione  complementare,  formazione  continua) del
personale appartenente ai profili  sanitari  a  lui  assegnate.    Le
attivita'   lavorative   del  collaboratore  professionale  sanitario
esperto possono svolgersi oltre che per l'area sanitaria,  anche  nei
sottoindicati settori di attivita', secondo le esigenze organizzative
e  funzionali  delle  Aziende  ed  Enti  ed  i  requisiti culturali e
professionali da essi previsti secondo le declaratorie:
- settore formazione
- settore ricerca e VRQ
- settore informatico
- settore statistico"
-  per  accedere  dall'interno  al  livello  economico   DS   occorre
esperienza  quinquennale nel corrispondente profilo della Categoria C
corredato dal certificato di abilitazione a funzioni direttive  nella
assistenza infermieristica.
          CISAS                         C.S.A.
          Coordinamento Sindacale Autonomo di CISAS Sanita'
   (CISAS Sanita'. CISAL (FLS/CISAL. CISAL Sanita', DIRSAN CISAL),
CONFILL Sanita' - CUSAL. CONFAIL-FAILEL-UNSIAU, FENSPRO-FASIL-USPPI)
               DICHIARAZIONE A VERBALE FIALS/CONF.SAL
La  F.I.A.L.S./CONF.SAL,  nel  sottoscrivere  il  presente Contratto,
esprime   la   propria   totale   insoddisfazione,   non   approvando
l'impostazione   e  tanto  meno  il  nuovo  sistema  classificatorio,
pertanto si impegna, congiuntamente agli eletti nelle R.S.U. in  seno
alle   proprie   liste,   a   migliorarne   l'applicazione   a  mezzo
dell'istituto della contrattazione integrativa,  a  trovare  forme  e
mezzi per una collocazione ottimale di quel personale che all'interno
delle  Aziende  riveste  qualifiche  atipiche,  funzioni  diverse e/o
superiori.
La F.I.A.L.S./CONF.SAL manifesta le  proprie  riserve  sul  contenuto
dell'art. 3 (obiettivi e strumenti) articolo in cui si riconosce alle
Regioni  una capacita' di intervento rilevante sulle quote economiche
e sugli atti di indirizzo per obiettivi delle Aziende, ma in cui  non
e'  previsto  un  livello  di contrattazione collettiva regionale per
omogeneizzare interventi  e  criteri  che  tengano  conto  non  della
realta'  della singola Azienda, ma della complessita' degli obiettivi
prefissati nell'ambito regionale.
La F.I.A.L.S./CONF.SAL, rilevando nel nuovo  sistema  classificatorio
delle  iniquita'  ed  incongruenze,  dichiara  di non condividerne il
contenuto.   La   stessa   ritiene   ingiustificabile   il    mancato
riconoscimento delle professionalita' acquisite e propone:
-  Coadiutore Amministrativo della posizione funzionale IV livello/ex
D.P.R. 384/90 con anzianita' di 5 anni al  31/12/97,  va  ricollocato
nel  trattamento  economico  della categoria C con trasformazione del
posto di assistente amministrativo;
- Assistente Amministrativo della posizione funzionale VI livello/ ex
D.P.R. 384/90 con anzianita' di 5 anni al 31/12/97, va collocato  nel
trattamento  economico della categoria D con trasformazione del posto
in collaboratore amministrativo;
- Infermiere Generico e Puericultrice nella posizione funzionale di V
livello /ex D.P.R. 384/90 va ricollocato a partire dal 31/12/99,  nel
trattamento economico iniziale della categoria C.
La  F.I.A.L.S./CONF.SAL  rileva  che  l'art.  39  comma  4 lettera B,
risulta essere in  contrapposizione  con  i  criteri  di  lotta  alla
disoccupazione,  considerato  che ipotizza la riduzione stabile della
dotazione organica  del  personale,  reinvestendo  le  somme  per  le
mancate  per  assunzioni  in  risorsa economica per il personale gia'
dipendente,  ossia  in  una  sola  parola,  la  lotta  del  personale
dipendente, alla "occupazione". In fase di prima applicazione nessuna
norma  garantisce  inquadramento  a  fasce  intermedie o superiori in
presenza di trattamento per R.I.A., gia' in godimento  del  personale
dipendente  e  che  invece  come  per tutte le altre voci automatiche
della  retribuzione,  ha   necessita'   di   trovare   riconoscimento
nell'ambito  della  maggiore  qualificazione professionale per essere
assorbita dalle fasce stipendiali nell'ambito della categoria.
La F.I.A.L.S./CONF.SAL sottolinea che l'art. 42 al comma 4 disattende
nella  definizione  delle  norme  attivate   in   questo   Contratto,
l'esigenza del personale che chiede di avere trasformata da subito la
buona  uscita  in  T.F.R.,  affinche' soprattutto i giovani abbiano a
godere di agevolazioni economiche  gia'  da  troppi  anni  in  vigore
presso  i  privati  e che non possono essere disattesi nell'ambito di
una aziendalizzazione ormai avviata. Si lamenta la mancata  normativa
relativa  alla  mensa  aziendale,  considerato  che  era  gia'  stata
rinviata dal precedente Contratto, ed al personale vengono  applicate
norme  valide  per i ministeriali ma non applicabili al personale del
comparto sanita'.
CAPOSALA
Al fine  di  evitare  conflittualita'  all'interno  della  categoria,
demotivando  il  personale  in quanto le scelte per l'assegnazione di
incarichi potrebbe essere fatta dal Primario senza  tenere  conto  di
una corretta e trasparente valutazione professionale, si propone:
-  di  integrare  l'emendamento  dell'art. 22 comma 6 che prevede per
l'accesso ai posti di caposala con i requisiti  previsti  dal  D.  M.
30/01/82,  aggiungendo i requisiti del "integrazioni e modificazioni"
introdotti dal D.M. 03/12/82 che prevedono "per  la  categoria  degli
infermieri  il certificato di abilitazione a funzioni direttive nella
assistenza infermieristica";
- di introdurre a regime il sopradescritto emendamento nei  requisiti
per  l'accesso, dall'esterno e dall'interno, ai posti della categoria
D "collaboratore professionale sanitario",  per  quanto  riguarda  la
categoria infermieristica;
-  di  inserire  l'infermiere abilitato alle funzioni direttive tra i
profili dell'art. 9 comma 7  emendando  ed  integrando  nel  seguente
modo:
CATEGORIA D
a) omissis;
all'operatore   professionale   di  1  A  categoria  coordinatore  =
Coordinatore professionale sanitario AFD/Caposala;
- di emendare l'art.  21  -  "posizioni  organizzative"  al  comma  2
specificando   -   la   tipologia   delle   funzioni   di  "carattere
assistenziale" da affidare ai dipendenti della categoria C mentre per
gli incarichi e per le posizioni  squisitamente  organizzative  siano
previsti  i  requisiti  come  da  D.M.  30/01/82  integrato  con D.M.
03/12/82 cosi come dichiarato al punto 1.
MASSOFISIOTERAPISTA
1. All'art 18  comma  5  i  massaggiatori  ed  i  massofisioterapisti
assieme  all'infermiere  generico,  infermiere  psichiatrico  vengono
collocati ad esaurimento nella categoria Bs. In  base  alla  corrente
legislazione   e'   necessario   distinguere   il  massaggiatore  dal
massofisioterapista.  Il  Massaggiatore  trova   il   suo   riscontro
legislativo    nella    Legge   n.   1264   del   1927,   mentre   il
massofisioterapista   non   vedente   nella    Legge    570/61,    il
massofisioterapista  vedente  nell'art.  1  della  legge  403/71.  Il
massaggiatore  appartiene  alle  arti  ausiliare  delle   professioni
sanitarie,   mentre   il   massofisioterapista   e'  una  professione
sanitaria. Quindi la figura del massofisioterapista  vedente  non  va
certamente accorpata con quella dell'infermiere.
2.   All'art.   19   comma   2   del  contratto  il  terapista  della
riabilitazione e'  gia'  equipollente  al  fisioterapista.  Cio'  non
corrisponde  al  vero  in  quanto  non  e' stato ancora reso operante
l'art. 3 del decreto 741/94. Nell'area riabilitativa, infatti, fra le
varie figure ci sono quella del massofisioterapista e  del  terapista
della  riabilitazione.  Queste  due figure non sono ancora state rese
equipollenti al diploma universitario  di  fisioterapista,  anche  se
ormai  e'  opinione  diffusa che il terapista della riabilitazione si
identifichi   con    il    fisioterapista.    La    formazione    del
massofisioterapista  avviene  o  con  scuole regionali o con scuola a
fini speciali (Universita' di Pavia),  mentre  quella  del  terapista
della  riabilitazione  avviene attraverso scuole regionali, scuole ai
fini speciali e diploma universitario. Il  diploma  universitario  di
terapista  della  riabilitazione  non  e'  lo  stesso  di  quello  di
fisioterapista, i cui corsi sono stati attivati a  partire  dall'anno
accademico  1996/97.  Inoltre  il  diploma universitario di terapista
della riabilitazione in base all'art. 8 del D.  L.  18/09/95  n.  379
abilita  (ma  non  e'  uguale) a svolgere le mansioni contemplate nel
Decreto n. 741/94.
3. All'art. 18 comma  5  i  massaggiatori  ed  i  massofisioterapisti
assieme  all'infermiere  generico,  infermiere  psichiatrico  vengono
collocati ad esaurimento nella categoria Bs. In  base  alla  corrente
legislazione   e'   necessario   distinguere   il  massaggiatore  dal
massofisioterapista,  il  massaggiatore  trova   il   suo   riscontro
legislativo    nella    legge   n.   1264   del   1927,   mentre   il
massofisioterapista   non   vedente   nella    legge    570/61,    il
massofisioterapista  vedente  nell'art.  1  della  legge  403/71.  Il
massaggiatore  appartiene  alle  arti  ausiliare  delle   professioni
sanitarie,   mentre   il   massofisioterapista   e'  una  professione
sanitaria. Quindi la figura del massofisioterapista  vedente  non  va
certamente accorpata con quella dell'infermiere.
4.   All'art.   19   comma   2   del  contratto  il  terapista  della
riabilitazione e'  gia'  equipollente  al  fisioterapista.  Cio'  non
corrisponde  al  vero  in  quanto  non  e' stato ancora reso operante
l'art. 3 del decreto 741/94. Nell'area riabilitativa, infatti, fra le
varie figure vi sono quella del massofisioterapista e  del  terapista
della  riabilitazione.  Queste  due figure non sono ancora state rese
equipollenti al diploma universitario  di  fisioterapista,  anche  se
ormai  e'  opinione  diffusa che il terapista della riabilitazione si
identifichi   con    il    fisioterapista.    La    formazione    del
massofisioterapista  avviene  o  con  scuole regionali o con scuola a
fini speciali (Universita' di Pavia),  mentre  quella  del  terapista
della  riabilitazione  avviene attraverso scuole regionali, scuole ai
fini speciali e diploma universitario. Il  diploma  universitario  di
terapista  della  riabilitazione  non  e'  lo  stesso  di  quello  di
fisioterapista, i cui corsi sono stati attivati a  partire  dall'anno
accademico  1996/97.  Inoltre  il  diploma universitario di terapista
della riabilitazione in base all'art. 8 del D.  L.  18/09/95  n.  379
abilita  (ma  non  e'  uguale) a svolgere le mansioni contemplate nel
Decreto 741/94.
La   FIALS/CONF.SAL   chiede   pertanto    che    la    figura    del
massofisioterapista  non venga posta ad esaurimento fino a quando non
sara' stato emanato il decreto interministeriale (Ministero Sanita' e
Ministero Universita') che stabilisce le modalita' dell'equipollenza,
come precisato nell'art. 3 del Decreto n.  741/94.