(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
              ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE
         I CRITERI DA DEFINIRE CON IL REGOLAMENTO AZIENDALE
                     DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario  nazionale,  con  propri
atti  regolamentari,  individuano  le  modalita' di svolgimento delle
selezioni di cui agli artt. 16 e 17. Gli elementi di  valutazione  in
base  ai  quali effettuare le selezioni sono indicati nel comma 2 del
citato art. 16. Le aziende e gli enti possono integrare tali  criteri
ed  elementi  di valutazione e combinarli e ponderarli tra di loro in
relazione  alle  peculiarita'  professionali  che  caratterizzano  le
categorie  o  profili  cui  si  riferiscono  le  selezioni, in base a
specifica previsione regolamentare.
2. I regolamenti di cui sopra dovranno prevedere in particolare:
- le procedure per  garantire  la  massima  diffusione  ai  bandi  di
selezione;
- le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e
della eventuale documentazione necessaria;
-  la  composizione  delle  commissioni in numero non inferiore a tre
membri scelti tra soggetti esperti;
-  le  modalita'  di  verifica  dei  requisiti  di   professionalita'
richiesti  dalla  categoria  o profilo, stabilendo le ipotesi in cui,
nei passaggi  indicati  dall'art.  15,  va  svolta  l'apposita  prova
teorico-pratica  e/o  il colloquio ovvero altri strumenti di verifica
nonche' le modalita' del loro espletamento;
- la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli  di
studio,   dei   corsi   di   formazione  e  di  aggiornamento,  delle
pubblicazioni. I criteri devono consentire  una  valutazione  globale
che  tenga  comunque conto in modo adeguatamente motivato dei singoli
elementi sopra descritti;
- le modalita' di valutazione dei percorsi formativi;
- la eventuale previsione di utilizzo  a  scorrimento  dei  risultati
delle  selezioni,  con indicazione della durata della loro validita',
in analogia a quanto previsto per l'accesso dall'esterno.
3. Nella predisposizione del regolamento le aziende ed enti terranno,
altresi',  conto  dei  principi  generali  di  cui  al  provvedimento
dell'art. 14.