ALLEGATO 2 ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE I CRITERI DA DEFINIRE CON IL REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4 1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con propri atti regolamentari, individuano le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui agli artt. 16 e 17. Gli elementi di valutazione in base ai quali effettuare le selezioni sono indicati nel comma 2 del citato art. 16. Le aziende e gli enti possono integrare tali criteri ed elementi di valutazione e combinarli e ponderarli tra di loro in relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le categorie o profili cui si riferiscono le selezioni, in base a specifica previsione regolamentare. 2. I regolamenti di cui sopra dovranno prevedere in particolare: - le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione; - le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione necessaria; - la composizione delle commissioni in numero non inferiore a tre membri scelti tra soggetti esperti; - le modalita' di verifica dei requisiti di professionalita' richiesti dalla categoria o profilo, stabilendo le ipotesi in cui, nei passaggi indicati dall'art. 15, va svolta l'apposita prova teorico-pratica e/o il colloquio ovvero altri strumenti di verifica nonche' le modalita' del loro espletamento; - la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli di studio, dei corsi di formazione e di aggiornamento, delle pubblicazioni. I criteri devono consentire una valutazione globale che tenga comunque conto in modo adeguatamente motivato dei singoli elementi sopra descritti; - le modalita' di valutazione dei percorsi formativi; - la eventuale previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle selezioni, con indicazione della durata della loro validita', in analogia a quanto previsto per l'accesso dall'esterno. 3. Nella predisposizione del regolamento le aziende ed enti terranno, altresi', conto dei principi generali di cui al provvedimento dell'art. 14.