ALLEGATO 7 CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE (art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retributive previste dai prospetti dell'allegato 5) precedente livello valore economico economico con della prima colonna eventuale maggiorazione (A) (B) I - II 9.261.000/10.467.000 III 11.697.000 III + ART. 45 11.697.000 + 676.000 IV 12.865.000 IV + ART. 45 12.865.000 + 765.000 V 14.409.000 V + ART. 45 14.409.000 + 864.000 VI 15.771 .000 VI + ART. 45 15.771.000 + 953.000 VI infermiere con 15.771.000 20 anni VI infermiere con 15.771.000+953.000 20 anni + ART. 45 VI infermiere con 15.771.000 25 anni VI infermiere con 15.771.000+953.000 25 anni + ART. 45 VI infermiere con 15.771.000 30 anni VI infermiere con 15.771.000+953.000 30 anni + ART. 45 valore indennita' comuni posizione categoria conglobate e maggioraz. economica della nuova indennita' infermieristica annua lorda di classificaz. e primo relativa (diviso per 13 e inquadram. fascia moltiplicato per 12) retributiva (B+C) (C) (D) (E) 222.000 11.919.000 A (1) 222.000 11.919.000 A 222.000 12.595.000 A1 942.000 13.807.000 B 942.000 14.572.000 B1 222.000 14.631.000 Bs (2) 222.000 15.495.000 Bs1 (2) 1.662.000 17.433.000 C 1.662.000 18.386.000 C1 1.662.000+1.108.000 18.386.000 C1 (3) 1.662.000+1.108.000 19.494.000 C2 1.662.000+2.216.000 19.494.000 C2 (3) 1.662.000+2.216.000 20.602.000 C3 1.662.000+3.324.000 20.602.000 C3 (3) 1.662.000+3.324.000 20.602.000 C3 (3) (1) Per i livelli I e II il CCNL ha finanziato le differenze retributive (vedi art. 18, comma 3). (2) Gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso che risultino beneficiari della maggiorazione dell'indennita' della professione infermieristica per l'avvenuto raggiungimento dell'anzianita' di cui all'art. 49, comma 2, del DPR 384/1990 mantengono un assegno ad personam, rispettivamente, di L. 120.000, 240.000, 360.000 annue lorde, eccedente rispetto al valore delle fasce e dell'indennita' professionale specifica indicata nella tabella all. 6. (3) Il personale appartenente al VI livello infermieristico senza art. 45 mantiene un assegno ad personam di L. 155.000 annue lorde. Il personale appartenente al VI livello infermieristico con 30 anni e l'art. 45 del CCNL 1.9.95, in prima applicazione si posiziona in C3 con un assegno ad personam di L. 1.108.000 lordo annuo. In prima applicazione la fascia C4 risulta, pertanto, vuota. Tra il personale infermieristico di VI livello sono ricompresi gli infermieri psichiatrici con due anni di corso. Dopo il presente CCNL, nell'ambito del profilo d'infermiere, ivi compreso quello della nota precedente, non sara' piu' effettuata alcuna distinzione. CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIF (art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retri previste dai prospetti dell'allegato 5) precedente livello valore ec economico con della prima eventuale maggiorazione (A) (B VII 18. VII + ART. 45 18.179.000+1. VII infermiere con 20 anni 18. VII infermiere con 20 anni + ART. 45 18.179.000 + 1. VII infermiere con 25 anni 18. VII infermiere con 25 anni + ART. 45 18.179.000 + 1. VII infermiere con 30 anni 18. VII infermiere con 30 anni + ART. 45 18.179.000 + 1. VIII 20. VIII+ART.45 20.535.000 + 1. VIII BIS 23. VIII BIS + ART.49 23.247.000 + l. valore indennita' comuni posizione categoria conglobate e maggioraz. economica della nuova indennita' infermieristica annua lorda di classificaz. primo relativa (diviso per 13 e inquadram. fascia moltiplicato per 12) retributiva (B+C) C) (D) (E) 1.662.000 19.841.000 D 1.662.000 21.060.000 D1 1.662.000+1.108.000 21.060.000 D1(4) 1.662.000 + 1.108.000 22.168.000 D2 l.662.000 + 2.216.000 22.168.000 D2(4) l.662.000 + 2.216.000 23.276.000 D3 1.662.000 + 3.324.000 23.276.000 D3(4) l.662.000 + 3.324.000 24.384.000 D4 1.662.000 22.197.000 Ds l.662.000 23.504.000 Dsl 257.000 23.504.000 Dsl(5) 257.000 24.909.000 Ds2(5) (4) Il personale infermieristico di cx VII livello che usufruisce dell'indennita' infermieristica maggiorata di cui all'art. 49, comma 1, 2 periodo DPR 384/1990 ma non risulti beneficiario dall'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 e' collocato nelle fasce, secondo il disposto della presente tabella, con una integrazione di £. 111.000 annue lorde. (5) Il personale gia' di livello VIII bis. con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto, usufruisce di una integrazione tabellare di £. 257.000. Il personale gia' di livello VIII bis, che beneficia dell'art. 49 del CCNL del 1 settembre 1995, usufruisce della medesima integrazione tabellare e mantiene un assegno ad personam di £. 90.000 lorde annue. In prima applicazione le fasce Ds3 e Ds4 risultano vuote.