Art. 12.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
buoni di cui lo specialista  e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste  dei BTP quinquennali, ivi  compresa quella di cui  al primo
comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento   supplementare.   Le  richieste   saranno   soddisfatte
assegnando prioritariamente  a ciascuno  "specialista" il  minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno o  piu' "specialisti"  dovessero presentare  richieste
inferiori  a quelle  loro spettanti  di diritto,  ovvero non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione  verra' effettuata  in base  ai rapporti  di cui  al
comma precedente.