Art. 2.
  L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e'  di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale  importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato  nelle premesse,  i buoni  sottoscritti sono  rappresentati da
iscrizioni contabili  a favore degli aventi  diritto; tali iscrizioni
contabili  continuano  a  godere dello  stesso  trattamento  fiscale,
comprese  le agevolazioni  e le  esenzioni che  la vigente  normativa
riconosce ai titoli di Stato.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto mediante  accreditamento nel  relativo conto  di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  A fronte  delle assegnazioni, gli intermediari  autorizzati, di cui
all'art.  30  del  citato  decreto   legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno i relativi importi  nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.