Art. 3.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali  in materia  di debito  pubblico, relativamente  al pagamento
degli interessi e  al rimborso del capitale che  verra' effettuato in
unica soluzione  il 15 aprile 2004,  ai buoni emessi con  il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Il calcolo  degli interessi semestrali e'  effettuato applicando il
tasso  cedolare espresso  in termini  percentuali, comprensivo  di un
numero di cifre decimali non  inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il risultato ottenuto,  comprensivo di un numero  di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato  per il numero di volte in cui
detto  importo minimo  e'  compreso nel  valore  nominale oggetto  di
pagamento.  Ai   fini  del   pagamento  medesimo,  il   valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Gli eventuali accreditamenti in  lire sono effettuati moltiplicando
il valore  in euro degli  interessi, cosi' come determinato  al comma
precedente,  per  il  tasso di  conversione  irrevocabile  lira/euro,
arrotondando, ove  necessario il risultato ottenuto  alle cinque lire
piu' vicine.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del
medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza fra  il capitale
nominale sottoscritto  da rimborsare ed il  prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane  quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
  La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel
corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I buoni medesimi verranno ammessi  alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  i   titoli  sui  quali  l'Istituto   di  emissione  e'
autorizzato a fare anticipazioni.