Art. 7.
  Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui
al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore
13 del giorno 14 aprile 1999, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare  alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale  interbancaria con  le modalita'  tecniche stabilite  dalla
Banca d'Italia medesima.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta
"Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"
previste  nella Convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.