(all. 1 - art. 1)
                    REGOLAMENTO DI ASSICURAZIONE
                               Titolo I
                     Competenze dell'I.P.SE.MA.
                               Art. 1.
  1.   L'I.P.SE.MA.  esercita   l'assicurazione  obbligatoria   degli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e  integrazioni e  gia' demandata alle  soppresse casse
marittime  Adriatica, Meridionale  e  Tirrena, per  gli addetti  alla
navigazione marittima ed alla  pesca marittima, salve le disposizioni
di leggi speciali.
  2.  L'Istituto provvede  anche, per  i medesimi  soggetti e  per il
personale  navigante  dell'aviazione  civile, per  gli  addetti  agli
uffici delle societa' di navigazione e delle organizzazioni sindacali
di categoria autorizzate, alla riscossione dei contributi di malattia
e maternita' ai sensi dell'art.  1, ultimo comma del decreto-legge 30
dicembre 1979,  n. 663, convertito  nella legge 29 febbraio  1980, n.
33,  erogando  le  relative  prestazioni  economiche,  come  previste
dall'art. 3 del presente regolamento.
  3.  L'I.P.SE.MA.   esercita,  inoltre,  per  gli   stessi  soggetti
obbligatoriamente   assicurati,    l'assicurazione   di   prestazioni
supplementari per  infortuni e malattie previste  da leggi, contratti
collettivi, regolamenti  organici o convenzioni di  arruolamento e di
prestazioni  integrative previste  da  leggi,  regolamenti o  accordi
sindacali nazionali.  L'Istituto puo' anche  assumere l'assicurazione
degli  infortuni sul  lavoro e  le malattie  degli equipaggi  di navi
iscritte  in   compartimenti  esteri,  nonche'  a   fungere  da  ente
collettore di altri contributi e di quote associative delle categorie
per le quali esercita le attribuzioni di cui al presente regolamento.
                              Titolo II
              Soggetti aventi diritto alle prestazioni
                               Art. 2.
  1. Sono soggetti all'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie  professionali gli equipaggi delle navi  da traffico di
qualsiasi stazza  e comunque  azionate che esercitino  la navigazione
marittima,  anche  se a  scopo  di  diporto,  nonche' dei  natanti  e
galleggianti di qualsiasi  tipo adibiti a servizi  o lavori portuali.
Sono compresi, inoltre, gli equipaggi del naviglio da pesca marittima
avente  stazza lorda  superiore  alle dieci  tonnellate  o motore  di
potenza superiore ai dodici cavalli o per il quale sussista l'obbligo
della tenuta dei libri matricola e paga.
  2. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
comprende   le   persone    componenti   l'equipaggio   della   nave,
considerandosi come tali tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo
di equipaggio  o comunque imbarcate  per servizio della nave.  Per le
navi  che non  siano munite  di ruolo  di equipaggio,  si considerano
componenti  l'equipaggio   le  persone  iscritte  sulla   licenza  di
navigazione e tutte quelle indicate nei  libri di matricola e di paga
previsti dalla legge o comunque imbarcate per servizio della nave.
  3.  L'assicurazione  comprende,  altresi', il  personale  destinato
all'imbarco che  abbia gia' stipulato la  convenzione di arruolamento
ma non sia  ancora iscritto nel ruolo di equipaggio,  in attesa della
spedizione della nave,  il personale di rinforzo  all'equipaggio e le
persone  adibite ai  servizi speciali  durante  la sosta  in porto  o
durante  il disarmo  (personale  di comandata,  tecnico, ispettivo  e
simili).
  4.  L'assicurazione ha  effetto anche  durante il  viaggio compiuto
dall'assicurato per andare a prendere  imbarco sulla nave al servizio
della quale e'  stato arruolato o per essere rimpatriato  nel caso in
cui la dismissione  dal ruolo abbia avuto luogo  per qualsiasi motivo
in localita'  diversa da quella  di arruolamento  o da quella  in cui
l'assicurato  trovavasi  al  momento della  chiamata  per  l'imbarco,
purche'  nel viaggio  di  andata o  di ritorno  egli  non muti  senza
ragione itinerario prestabilito.
  5.  I natanti  da  pesca che  formano unita'  di  esercizio con  un
natante  maggiore  seguono,  agli  effetti  dell'assicurazione  delle
prestazioni  dovute  all'equipaggio, le  norme  vigenti  per la  nave
maggiore.
   6. Sono esclusi dall'assicurazione:
  a) i pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci T.S.L.
riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge
13 marzo 1958, n. 250;
  b) i  lavoratori soci di  societa' e  di enti cooperativi  anche di
fatto di  cui al  decreto del Presidente  della Repubblica  30 aprile
1970, n. 602.
                               Art. 3.
  1.  Hanno   titolo  alle  prestazioni  economiche   di  malattia  e
maternita'  erogate dall'I.P.SE.MA.  ai  sensi  del decreto-legge  n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980:
  a )  per le prestazioni  economiche previste dall'art. 6  del regio
decreto-legge 23 settembre  1937, n. 1918, convertito  nella legge 24
aprile 1938, n. 831:
  gli equipaggi  delle navi da  traffico e  pesca munite di  ruolo di
equipaggio;
  gli equipaggi  del naviglio munito  di licenza quando si  tratta di
navi di stazza  lorda superiore alle dieci tonnellate  o con apparato
motore superiore  ai 25 cavalli asse  o 30 cavalli indicati  anche se
costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
  gli equipaggi di natanti e  galleggianti adibiti a servizi o lavori
portuali;
  b) per  le prestazioni economiche  previste dall'art. 7  del citato
regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito nella legge n. 831/1938:
  gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo di equipaggio,
dei rimorchiatori di alto mare e  delle navi da pesca di stazza lorda
superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti;
  c) per  le prestazioni  previste dalla legge  30 dicembre  1971, n.
1204, e successive modificazioni:
  il personale  facente parte degli  equipggi di cui alla  lettera a)
del presente articolo;
  il  personale navigante  dell'aviazione  civile,  gli addetti  agli
uffici delle societa' di navigazione e delle organizzazioni sindacali
di categoria autorizzate.
  2.  Hanno,  inoltre,  titolo  alle prestazioni  economiche  di  una
giornata di  paga di cui  all'art. 13 della  legge 4 maggio  1990, n.
107, i donatori di sangue.
                              Titolo III
             Obblighi assicurativi dei datori di lavoro
                               Art. 4.
  1. Sono  tenuti all'obbligo  di iscrizione presso  l'I.P.SE.MA. dei
soggetti  di cui  all'art. 2  del presente  regolamento gli  armatori
delle navi e  dei galleggianti adibiti alla navigazione  e alla pesca
marittima, nonche'  i concessionari  dei servizi  radiotelegrafici di
bordo ed i concessionari di  altri servizi di bordo autorizzati dalla
competente  autorita' marittima  soggetti  all'obbligo di  provvedere
all'assicurazione contro gli  infortuni e le malattie  ai sensi delle
leggi in materia, salve le disposizioni di leggi speciali.
  2. Agli effetti dell'iscrizione, gli  armatori che si trovano nelle
condizioni   previste   nel   comma  precedente   devono   presentare
all'I.P.SE.MA. denuncia  di ogni loro  nave. La denuncia  deve essere
presentata entro  il giorno  dell'iscrizione della nave  nei registri
portuali e,  per le  navi acquistate all'estero,  entro il  giorno di
presentazione della richiesta di rilascio del passavanti provvisorio.
La denuncia  deve indicare il tipo  della nave, il servizio  a cui la
nave e' adibita, il numero delle persone necessarie per equipaggiarla
secondo la  tabella di armamento  e l'ammontare annuo  presunto delle
retribuzioni dell'equipaggio.
  3. Per  le navi  i cui  equipaggi sono arruolati  alla parte  e nei
confronti dei  quali vengono applicate le  tabelle delle retribuzioni
convenzionali previste dall'art. 32  del decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n.  1124, la  denuncia deve  indicare la
composizione  dell'equipaggio   con  la  qualifica  di   bordo  degli
imbarcati.
  4. Tutte le  disposizioni e gli obblighi previsti  per gli armatori
dal  presente regolamento  si intendono  estesi ai  concessionari dei
servizi di  bordo per il personale  da essi dipendente che  non venga
denunciato  direttamente  dall'armatore  della nave  sulla  quale  e'
imbarcato, nonche' ai datori di  lavoro degli altri soggetti indicati
nel comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
                               Art. 5.
  1.  Le denuncie  di cui  all'art.  4, commi  2 e  3, devono  essere
redatte su  appositi moduli predisposti dall'I.P.SE.MA.  e vistate, a
cura dell'armatore,  dall'autorita' marittima  o consolare  del luogo
dove la nave viene armata, che con il visto attesta la vericidita' di
tutti i dati in esse contenuti.
  2.  La provvisoria  indisponibilita dell'apposito  modulo da  parte
dell'armatore non esime lo stesso dal presentare nei termini previsti
la prescritta denuncia  di iscrizione con i dati  richiesti, salva la
successiva tempestiva regolarizzazione formale.
  3.  Ai fini  dell'assicurazione del  personale  di cui  al comma  3
dell'art.  2  del  presente regolamento  l'armatore  deve  denunciare
nominativamente all'I.P.SE.MA. l'assunzione in servizio del personale
stesso prima dell'inizio dei lavori  e provvedere alla sua iscrizione
nei libri matricola e paga.
  4.  Per il  personale  dipendente da  concessionari  di servizi  di
bordo, la denuncia, ove da questi effettuata, deve essere nominativa,
deve  contenere  le  generalita'  complete,  il  codice  fiscale,  la
qualifica di  ciascun dipendente  e l'ammontare annuo  presunto delle
retribuzioni e  deve indicare  la nave  o le  navi sulle  quali detto
personale effettua eventuale rotazione.
  5.  L'I.P.SE.MA. puo'  richiedere la  denuncia nominativa  anche in
casi non contemplati nel presente articolo.
                               Art. 6.
  1. L'armatore che  non adempie agli obblighi di denuncia  di cui al
presente titolo  e' soggetto  alle sanzioni  previste dalle  leggi in
materia.
  2. L'I.P.SE.MA., qualora  venga a conoscenza di  elementi che fanno
presumere  l'inosservanza  di  tali obblighi,  diffida  l'armatore  -
mediante raccomandata  con avviso di  ricevimento - ad  adempiere nel
termine di dieci giorni, avvertendolo che contro la diffida egli puo'
inoltrare, entro  lo stesso  termine, il  ricorso di  cui al  comma 1
dell'art. 23 del presente  regolamento. Trascorso detto termine senza
che l'armatore abbia  adempiuto o abbia inoltrato  ricorso, questi e'
tenuto  a versare  il premio  risultante dagli  accertamenti compiuti
dall'Istituto.
  3.  In  caso  di  mancato versamento,  salva  l'applicazione  delle
sanzioni di  legge, l'I.P.SE.MA.  si avvale delle  procedure previste
dall'art. 20 del presente regolamento per la riscossione coattiva.
                              Titolo IV
       Certificati di iscrizione e di regolarita' contributiva
                               Art. 7.
  1. L'I.P.SE.MA.  rilascia all'armatore per ogni  nave assicurata un
certificato di iscrizione, nel quale sono indicati:
  1) il nome  e cognome o la ragione sociale  dell'armatore ed il suo
domicilio;
  2) il nome della nave, il compartimento nel quale e' iscritta ed il
relativo numero di  iscrizione, il servizio al quale e'  adibita e la
tariffa assicurativa ad essa assegnata;
  3) il  numero delle persone componenti  normalmente l'equipaggio ed
il periodo per  il quale la nave e' assicurata,  nonche' la data fino
alla quale e' stato corrisposto  il premio di assicurazione, salvo il
caso di sgravio  contributivo ai sensi del  decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.
  2. Per le societa' ed enti  concessionari di servizi di bordo viene
rilasciato analogo certificato contenente  i dati del concessionario,
il numero delle  persone assicurate, il servizio a  cui sono adibite,
il periodo per il quale sono assicurate  e la data fino alla quale e'
stato corrisposto il premio di assicurazione.
  3.  A  documentazione  dell'avvenuto  pagamento del  premio  per  i
successivi periodi  assicurativi, l'I.P SE.MA. rilascia,  a richiesta
dell'armatore, apposite attestazioni  di regolarita' contributiva con
l'indicazione della data  fino a cui e' stato  corrisposto il premio.
Tali  attestazioni  possono  essere   sostituite  dalle  ricevute  di
versamento   corrispondenti   agli   avvisi  di   pagamento   inviati
dall'I.P.SE.MA.
  4. I  documenti di  cui ai  predetti commi  devono essere  tenuti a
bordo  della  nave ed  esibiti  all'autorita'  marittima o  consolare
competente per  la vigilanza ai  sensi degli  articoli 200 e  201 del
decreto  del Presidente  della Repubblica  30 giugno  1965, n.  1124,
anche senza che questa ne faccia richiesta.
  5. In caso  di vendita della nave, di cessazione  di esercizio o di
dismissione  di bandiera,  il certificato  di iscrizione  deve essere
restituito all'atto della denuncia di tali variazioni.
                               Titolo V
          Vendita della nave, disarmo e riarmo, demolizione
                      e dismissione di bandiera
                               Art. 8.
  1.  In caso  di vendita  della nave  o di  temporanea o  definitiva
cessazione di esercizio  o di riarmo, l'armatore  dovra' darne avviso
all'I.P.SE.MA. entro otto giorni dall'avvenuta variazione.
  2.  In caso  di richiesta  di dismissione  di bandiera  per vendita
all'estero   o  demolizione,   l'armatore   e'   tenuto  ad   inviare
all'I.P.SE.MA.  entro   otto  giorni  dalla   dichiarazione  prevista
dall'art. 156  del codice  della navigazione, cosi'  come riformulato
dall'art. 1-quinquies della legge 27  febbraio 1998, n. 30, tutti gli
elementi necessari alla liquidazione  dei conguagli contributivi e di
ogni altra  spettanza dell'Istituto.  Decorso tale termine  senza che
sia stato ottemperato a quantosopra l'I.P.SE.MA. procedera' d'ufficio
alla  liquidazione dei  premi  e dei  contributi,  per assicurare  il
rispetto  del termine  di sessanta  giorni previsto  dal comma  2 del
medesimo articolo 156 del codice della navigazione.
  3. L'armatore,  qualora intenda  accelerare i tempi  di definizione
della posizione contributiva al fine di ottenere il prescritto nulla-
osta, puo'  far richiesta di  costituire a favore  dell'I.P.SE.MA. un
congruo deposito cauzionale o idonea garanzia fidejussoria, in virtu'
di quanto dispone l'art. 156,  comma 5, del codice della navigazione,
cosi' come riformulato dall'art.  1-quinquies della legge n. 30/1998.
Il titolo di  garanzia dovra' tener conto  sia dell'eventuale residuo
periodo previsto  di armamento  sia delle eventuali  somme aggiuntive
gia' dovute o che saranno dovute per il ritardo nella riscossione del
premio e dei contributi.
                              Titolo VI
           Obblighi dell'armatore in materia di variazioni
                      nel rischio assicurativo
                               Art. 9.
  1. L'armatore  deve denunciare all'I.P.SE.MA., entro  il termine di
otto giorni,  ogni variazione  delle caratteristiche della  nave, dei
servizi  o della  composizione dell'equipaggio  che possa  modificare
sostanzialmente  il rischio  dell'assicurazione  e l'ammontare  delle
retribuzioni imponibili.
  2.  Si considera  variazione dei  servizi della  nave il  passaggio
dall'uno  all'altro  dei  seguenti  esercizi:  trasporto  passeggeri,
trasporto merci, pesca costiera,  pesca mediterranea, pesca oltre gli
stretti, diporto, rimorchio e traffico portuale.
  3.   Si   intende   modifica   sostanziale   dell'ammontare   delle
retribuzioni imponibili per  le navi passeggeri, le navi  da carico e
le navi addette alla pesca oltre  gli stretti l'aumento del venti per
cento sull'ammontare  delle retribuzioni  considerate per  il calcolo
del premio  provvisorio anticipato, a  meno che l'incremento  non sia
determinato da aumenti di retribuzione di ordine generale.
                              Titolo VII
     Omissione della visita preventiva d'imbarco e inosservanza
            delle norme di assegnazione e di prevenzione
                              Art. 10.
  1.  Qualora l'armatore  non  abbia provveduto  a  far sottoporre  i
marittimi, prima dell'arruolamento, alla prescritta visita preventiva
ai  sensi  dell'art.  323  del   codice  della  navigazione  e  delle
disposizioni di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,
da  parte dei  competenti uffici  di sanita'  marittima, e'  tenuto a
rimborsare   all'I.P.SE.MA.   le    indennita'   che   questo   abbia
eventualmente  corrisposto  a  causa di  preesistenti  patologie  che
avrebbero determinato  divieto d'imbarco.  Le relative  somme vengono
riscosse con le stesse norme che regolano la riscossione coattiva dei
contributi assicurativi.
  2. Allo stesso rimborso e' tenuto l'armatore, nel caso in cui abbia
assegnato  il marittimo  a lavori  o tipo  di navigazione  diversi da
quelli propri della categoria di  appartenenza ai sensi dell'art. 115
del codice della navigazione.
                              Art. 11.
  1. Nel caso di inosservanza da parte dell'armatore o del comandante
della nave  delle norme in  materia di  sicurezza e salute  ovvero di
quelle riferite agli obblighi  di tempestiva assistenza nei confronti
del  personale di  bordo, l'Istituto  puo' esercitare,  nei confronti
dell'armatore  stesso,  azione  di  regresso  per  l'ammontare  delle
prestazioni eventualmente erogate o della maggiore spesa sostenuta.
                             Titolo VIII
                   Denuncia degli eventi protetti
                              Art. 12.
  1. L'armatore - e per lui  il comdante della nave - deve denunciare
all'I.P.SE.MA.  ogni   infortunio  che  sia  occorso   ad  un  membro
dell'equipaggio, nei termini e con  le modalita' di cui agli articoli
53 e seguenti  del decreto del Presidente della  Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
  2. L'armatore deve altresi' denunciare all'I.P.SE.MA. ogni malattia
professionale la cui manifestazione sia  stata a lui denunciata da un
membro dell'equipaggio, nelle  forme e nei termini di cui  al comma 5
del citato art. 53.
  3.  Ai  fini dell'erogazione  delle  prestazioni  di cui  al  regio
decreto-legge 23 settembre  1937, n. 1918, convertito  nella legge 24
aprile 1938, n. 831, l'armatore -  e per lui il comandante della nave
- deve  denunciare all'I.P.SE.MA. i  casi di malattia  dei componenti
l'equipaggio con  le modalita' e nei  termini di cui all'art.  18 del
predetto decreto. Nel caso di  morte del marittimo durante l'imbarco,
ne deve essere  data all'I.P.SE.MA. notizia telegrafica  entro 24 ore
dall'evento.
  4. Nei confronti dell'armatore che non provveda alla denuncia entro
i  termini stabiliti  o  ometta di  effettuarla  sono applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Il comandante della nave  e l'armatore sono tenuti ad anticipare
al  marittimo infortunato  o  ammalato acconti  sulla indennita'  per
inabilita'  temporanea,  il  cui  ammontare  deve  essere  notificato
immediatamente   all'I.P.SE.MA.  ai   fini  del   relativo  rimborso.
L'Istituto non e' tenuto  a rimborsare all'armatore somme corrisposte
al titolo anzidetto  che non siano state notificate in  tempo utile e
comunque prima della liquidazione delle indennita' all'interessato.
                              Titolo IX
                   Procedura per la determinazione
                     delle aliquote contributive
                              Art. 13.
  1. I premi dell'assicurazione contro  gli infortuni sul lavoro e le
malattie   professionali,   nonche'   quelli  relativi   alle   altre
assicurazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento,
sono calcolati sull'ammontare delle retribuzioni imponibili in base a
classificazione  dei  rischi  e   relativa  tariffa  determinata  dal
consiglio di amministrazione dell'I.P.SE.MA.  e riveduta in base alle
risultanze  di   gestione  dell'ultimo   esercizio  chiuso   ed  alle
previsioni relative agli esercizi successivi.
  2. Qualora  le contribuzioni riferite all'andamento  della gestione
in  corso risultino  insufficienti, il  consiglio di  amministrazione
puo' stabilire supplementi di premio nella misura ritenuta necessaria
a coprire il fabbisogno di gestione.
  3.   I  contributi   di  malattia   e  maternita'   sono  calcolati
sull'ammontare delle  retribuzioni imponibili  in base  alle aliquote
fissate dalle relative leggi in materia.
                               Titolo X
           Procedura per il calcolo di premi e contributi
                              Art. 14.
  1.  La retribuzione  imponibile  ai  fini del  calcolo  di premi  e
contributi,  e'  determinata  secondo  le norme  di  cui  al  decreto
legislativo  2 settembre  1997,  n. 314,  salva l'applicazione  delle
retribuzioni convenzionali di  cui all'art. 4, comma  3, del presente
regolamento.
                              Art. 15.
  1. I premi o contributi  di assicurazione devono essere versati dai
datori  di lavoro  all'Istituto assicuratore  anticipatamente con  le
modalita' e nei  termini di cui al successivo art.  19, per la durata
di  un anno  solare o  per  la minor  durata dei  lavori, sulla  base
dell'importo delle  retribuzioni che  si presume  saranno corrisposte
dal datore di lavoro durante l'anno  o durante il periodo di tempo al
quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
  2.  I  contributi  per  le prestazioni  economiche  di  malattia  e
maternita' e  le altre  contribuzioni ad  essi connesse  devono esere
calcolati sulla  retribuzione imponibile  di cui  all'art. 14  con le
modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
                              Art. 16.
  1.  La   determinazione  del  premio  assicurativo   anticipato  e'
effettuata come segue:
  a)  per  il  primo  pagamento   del  premio,  relativo  al  periodo
assicurativo decorrente  dall'inizio dell'attivita' al 31  dicembre e
per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base
alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;
  b)  per  il  pagamento  delle  rate di  premio  degli  anni  solari
successivi al  primo anno  solare intero,  in base  alle retribuzioni
effettivamente corrisposte  nell'anno precedente, che  si considerano
come presunte.
                              Art. 17.
  1. Il datore di lavoro  provvede direttamente al calcolo delle rate
di  premio anticipato  relative  agli anni  solari  sulla base  delle
retribuzioni presunte. Entro il  31 dicembre l'I.P.SE.MA. comunica al
datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.
  2. Il datore  di lavoro deve comunicare  all'I.P.SE.MA. nel termine
di trenta  giorni successivi alla scadenza  del periodo assicurativo,
l'ammontare  delle retribuzioni  effettivamente pagate  durante detto
periodo, fatti salvi i controlli che l'Istituto intenda disporre.
  3. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo
e'  calcolata  dal  datore  di   lavoro  in  base  alle  retribuzioni
effettivamente corrisposte durante l'anno  e versata con le modalita'
e nei termini di cui al successivo art. 19.
  4. Il  datore di lavoro,  se per il periodo  di tempo per  il quale
deve  essere anticipato  il  premio presuma  di erogare  retribuzioni
inferiori a  quelle effettivamente corrisposte  nell'anno precedente,
potra' calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni
stesse,  dandone comunicazione  motivata all'I.P.SE.MA.  entro il  30
novembre,  fatti  salvi i  controlli  che  l'Istituto stesso  intenda
disporre.
  5. Se, durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato
il premio  o contributo,  l'I.P.SE.MA. accerta che  l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in
base  al  quale fu  anticipato  il  premio o  contributo,  l'Istituto
assicuratore medesimo  puo' richiedere il versamento  di un'ulteriore
quota di premio o contributo.
                              Art. 18.
  1. In caso di mancato  invio della dichiarazione delle retribuzioni
entro i termini previsti,  l'I.P.SE.MA. puo' o procedere direttamente
all'accertamento delle retribuzioni, addebitando  al datore di lavoro
le  spese  sostenute  per  l'accertamento  stesso,  o  effettuare  la
liquidazione del  premio dovuto,  sia per la  regolazione sia  per la
rata  anticipata,  in  base  al doppio  delle  retribuzioni  presunte
dell'ultimo  periodo assicurativo.  Restano impregiudicati  i diritti
dell'I.P.SE.MA. sia per il premio  sia per le somme aggiuntive, anche
nel  caso che,  a  seguito di  successivi  controlli e  accertamenti,
risultasse  dovuto un  premio  superiore a  quello  gia' richiesto  o
riscosso.
  2. Il  tardivo invio da  parte dell'armatore dei documenti  e degli
elementi di cui ai commi precedenti  non da' diritto a rettifiche del
premio determinato d'ufficio dall'I.P.SE.MA.
                              Titolo XI
        Procedura per il versamento e la riscossione coattiva
                     del premio e dei contributi
                              Art. 19.
  1.  Il primo  pagamento  del premio  di  assicurazione deve  essere
effettuato  in via  anticipata entro  la data  di inizio  dei lavori,
salva  eventuale rateazione  ai sensi  delle vigenti  disposizioni di
legge.
  2. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi
deve  essere effettuato  dal datore  di lavoro  entro il  20 febbraio
dell'anno a cui  la rata si riferisce, salva  eventuale rateazione ai
sensi delle vigenti disposizioni  di legge. Contestualmente il datore
di lavoro deve  effettuare il pagamento della  regolazione del premio
relativo al periodo assicurativo precedente.
  3. Ove risulti un conguaglio a  favore del datore di lavoro, questi
lo puo'  detrarre dalla rata  anzidetta; sono escluse  detrazioni per
titoli diversi e per titoli relativi  ad anni precedenti a quello cui
si riferisce la regolazione.
  4. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore
di  lavoro, l'Istituto  effettua  il rimborso  entro sessanta  giorni
dalla comunicazione  di cui al  comma 2  dell'art. 17, fatti  salvi i
controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre.
  5. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione
fatta dall'I.P.SE.MA., devono  essere pagate dal datore  di lavoro le
quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche'
le differenze supplementari determinate  da variazioni di rischio, da
variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi
e quanto altro dovuto all'Istituto.
  6. L'I.P.SE.MA. non  e' tenuto a rammentare al datore  di lavoro le
date delle singole scadenze.
  7.  I  contributi  per  le prestazioni  economiche  di  malattia  e
maternita' e  le altre contribuzioni  ad essi connesse  devono essere
versati  nei  termini e  con  le  modalita' stabiliti  dalle  vigenti
disposizioni legislative.
                              Art. 20.
  1.  Qualora  l'armatore  non  adempia nei  termini  di  legge  agli
obblighi di  versamento dei premi  e dei contributi,  l'I.P.SE.MA. si
avvale  della  procedura  di   riscossione  coattiva  prevista  dagli
articoli 34 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965, n.  1124, o  del procedimento  di ingiunzione  previsto
dall'art. 633  e dal comma  2 dell'art.  635 del codice  di procedura
civile.
  2. In  tutti i casi di  omissione totale o parziale  del versamento
dei  premi  e  dei  contributi,  l'I.P.SE.MA.  puo'  anche  avvalersi
dell'ordinanzaingiunzione di cui al combinato disposto dagli articoli
18 e 35, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                              Titolo XII
                     Assicurazioni supplementari
                              Art. 21.
  1. La copertura per le  assicurazioni supplementari di cui al comma
3 dell'art.  1 del presente  regolamento, fatta eccezione  per quelle
obbligatorie  previste da  disposizioni di  legge, e'  subordinata al
regolare pagamento  del premio stabilito  sia in via  provvisoria che
definitiva e resta sospesa in caso di morosita'.
  2. Gli eventi  che si verifichino nel periodo  di sospensione della
copertura  assicurativa non  vengono  indennizzati,  neanche dopo  la
regolarizzazione dei premi arretrati.
  3. Ogni modifica  delle norme contrattuali o  regolamentari che dia
luogo  ad assicurazioni  supplementari si  intendera' automaticamente
applicata alle assicurazioni stesse, salvo contraria comunicazione da
parte dell'armatore e ferma  comunque la eventuale relativa copertura
finanziaria.
  4. I premi per le assicurazioni supplementari vengono determinati e
sono riscossi  congiuntamente a quelli previsti  per le assicurazioni
di  legge.  Per gli  equipaggi  delle  navi  estere il  premio  viene
determinato e  riscosso in via  definitiva ad inizio  esercizio sulla
base delle retribuzioni assicurate.
                             Titolo XIII
                       Controversie e ricorsi
                              Art. 22.
  1.  Contro  i  provvedimenti adottati  dall'I.P.SE.MA.  in  materia
contributiva l'armatore puo' proporre opposizione allo stesso ufficio
che  ha  emanato il  provvedimento,  entro  trenta giorni  dalla  sua
comunicazione, salvo quanto stabilito  nei successivi articoli 23, 24
e 25, comma 1.
  2.   Contro   la   decisione  dell'ufficio   adottata   a   seguito
dell'opposizione  l'armatore puo'  avvalersi  delle disposizioni  del
comma 2 del successivo art. 25.
                              Art. 23.
  1. Contro  la diffida di cui  all'art. 6, comma 2,  l'armatore puo'
inoltrare  ricorso all'autorita'  marittima del  porto di  iscrizione
della  nave, ai  sensi dell'art.  16, commi  3 e  7, del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
  2. Contro la decisione dell'autorita' marittima sia l'armatore, che
l'I.P.SE.MA.  possono  ricorrere  al  Ministero del  lavoro  e  della
previdenza sociale ai sensi dei commi 4 e 7 del medesimo art. 16.
  3.  Avverso  la   decisione  del  Ministero  del   lavoro  e'  data
possibilita' di azione giudiziaria.
                              Art. 24.
  1. Contro  l'iscrizione del debito contributivo  nell'elenco di cui
all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
l'armatore,  entro venti  giorni dalla  sua pubblicazione  presso gli
uffici dell'autorita'  marittima del porto di  iscrizione della nave,
puo' formulare le proprie osservazioni alla medesima autorita'.
  2.  Contro   il  ruolo   di  esazione   formato  a   seguito  della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente, l'armatore puo'
inoltrare  ricorso alla  predetta  autorita' marittima  del porto  di
iscrizione   della  nave   entro  sessanta   giorni  dalla   notifica
dell'avviso di pagamento.
  3. Avverso la decisione dell'autorita' marittima sia l'armatore che
l'Istituto hanno facolta' di ricorso  al Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  entro  sessanta   giorni  dalla  notifica  della
decisione stessa.
  4. Avverso la decisione del Ministero puo' essere proposta l'azione
giudiziaria.
                              Art. 25.
  1. Contro  l'applicazione della  tariffa di premio  l'armatore puo'
proporre ricorso entro trenta  giorni al consiglio di amministrazione
dell'Istituto.
  2. E' devoluta altresi' al  consiglio di amministrazione ogni altra
controversia che  possa sorgere tra  gli armatori e  l'I.P.SE.MA., in
conseguenza  dell'applicazione del  presente regolamento.  Il ricorso
puo'  essere inoltrato  entro trenta  giorni dalla  comunicazione del
provvedimento che genera la controversia.
  3. La  decisione del consiglio di  amministrazione costituisce atto
definitivo  e   contro  di  essa  l'armatore   puo'  proporre  azione
giudiziaria.
                              Art. 26.
  1. Foro competente per le  azioni giudiziarie previste dal presente
regolamento  e'   quello  del   luogo  in   cui  ha   sede  l'ufficio
dell'Istituto  ai  sensi  dell'art.  444,  comma  3,  del  codice  di
procedura civile.