REGOLAMENTO DI ASSICURAZIONE Titolo I Competenze dell'I.P.SE.MA. Art. 1. 1. L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni e gia' demandata alle soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, salve le disposizioni di leggi speciali. 2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle societa' di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, alla riscossione dei contributi di malattia e maternita' ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, erogando le relative prestazioni economiche, come previste dall'art. 3 del presente regolamento. 3. L'I.P.SE.MA. esercita, inoltre, per gli stessi soggetti obbligatoriamente assicurati, l'assicurazione di prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste da leggi, contratti collettivi, regolamenti organici o convenzioni di arruolamento e di prestazioni integrative previste da leggi, regolamenti o accordi sindacali nazionali. L'Istituto puo' anche assumere l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri, nonche' a fungere da ente collettore di altri contributi e di quote associative delle categorie per le quali esercita le attribuzioni di cui al presente regolamento. Titolo II Soggetti aventi diritto alle prestazioni Art. 2. 1. Sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli equipaggi delle navi da traffico di qualsiasi stazza e comunque azionate che esercitino la navigazione marittima, anche se a scopo di diporto, nonche' dei natanti e galleggianti di qualsiasi tipo adibiti a servizi o lavori portuali. Sono compresi, inoltre, gli equipaggi del naviglio da pesca marittima avente stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o motore di potenza superiore ai dodici cavalli o per il quale sussista l'obbligo della tenuta dei libri matricola e paga. 2. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali comprende le persone componenti l'equipaggio della nave, considerandosi come tali tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. Per le navi che non siano munite di ruolo di equipaggio, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza di navigazione e tutte quelle indicate nei libri di matricola e di paga previsti dalla legge o comunque imbarcate per servizio della nave. 3. L'assicurazione comprende, altresi', il personale destinato all'imbarco che abbia gia' stipulato la convenzione di arruolamento ma non sia ancora iscritto nel ruolo di equipaggio, in attesa della spedizione della nave, il personale di rinforzo all'equipaggio e le persone adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto o durante il disarmo (personale di comandata, tecnico, ispettivo e simili). 4. L'assicurazione ha effetto anche durante il viaggio compiuto dall'assicurato per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale e' stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dismissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l'assicurato trovavasi al momento della chiamata per l'imbarco, purche' nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione itinerario prestabilito. 5. I natanti da pesca che formano unita' di esercizio con un natante maggiore seguono, agli effetti dell'assicurazione delle prestazioni dovute all'equipaggio, le norme vigenti per la nave maggiore. 6. Sono esclusi dall'assicurazione: a) i pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci T.S.L. riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250; b) i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi anche di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Art. 3. 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche di malattia e maternita' erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi del decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980: a ) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831: gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite di ruolo di equipaggio; gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando si tratta di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario; gli equipaggi di natanti e galleggianti adibiti a servizi o lavori portuali; b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7 del citato regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito nella legge n. 831/1938: gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti; c) per le prestazioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni: il personale facente parte degli equipggi di cui alla lettera a) del presente articolo; il personale navigante dell'aviazione civile, gli addetti agli uffici delle societa' di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate. 2. Hanno, inoltre, titolo alle prestazioni economiche di una giornata di paga di cui all'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue. Titolo III Obblighi assicurativi dei datori di lavoro Art. 4. 1. Sono tenuti all'obbligo di iscrizione presso l'I.P.SE.MA. dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento gli armatori delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione e alla pesca marittima, nonche' i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo ed i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dalla competente autorita' marittima soggetti all'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie ai sensi delle leggi in materia, salve le disposizioni di leggi speciali. 2. Agli effetti dell'iscrizione, gli armatori che si trovano nelle condizioni previste nel comma precedente devono presentare all'I.P.SE.MA. denuncia di ogni loro nave. La denuncia deve essere presentata entro il giorno dell'iscrizione della nave nei registri portuali e, per le navi acquistate all'estero, entro il giorno di presentazione della richiesta di rilascio del passavanti provvisorio. La denuncia deve indicare il tipo della nave, il servizio a cui la nave e' adibita, il numero delle persone necessarie per equipaggiarla secondo la tabella di armamento e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio. 3. Per le navi i cui equipaggi sono arruolati alla parte e nei confronti dei quali vengono applicate le tabelle delle retribuzioni convenzionali previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la denuncia deve indicare la composizione dell'equipaggio con la qualifica di bordo degli imbarcati. 4. Tutte le disposizioni e gli obblighi previsti per gli armatori dal presente regolamento si intendono estesi ai concessionari dei servizi di bordo per il personale da essi dipendente che non venga denunciato direttamente dall'armatore della nave sulla quale e' imbarcato, nonche' ai datori di lavoro degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento. Art. 5. 1. Le denuncie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall'I.P.SE.MA. e vistate, a cura dell'armatore, dall'autorita' marittima o consolare del luogo dove la nave viene armata, che con il visto attesta la vericidita' di tutti i dati in esse contenuti. 2. La provvisoria indisponibilita dell'apposito modulo da parte dell'armatore non esime lo stesso dal presentare nei termini previsti la prescritta denuncia di iscrizione con i dati richiesti, salva la successiva tempestiva regolarizzazione formale. 3. Ai fini dell'assicurazione del personale di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento l'armatore deve denunciare nominativamente all'I.P.SE.MA. l'assunzione in servizio del personale stesso prima dell'inizio dei lavori e provvedere alla sua iscrizione nei libri matricola e paga. 4. Per il personale dipendente da concessionari di servizi di bordo, la denuncia, ove da questi effettuata, deve essere nominativa, deve contenere le generalita' complete, il codice fiscale, la qualifica di ciascun dipendente e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni e deve indicare la nave o le navi sulle quali detto personale effettua eventuale rotazione. 5. L'I.P.SE.MA. puo' richiedere la denuncia nominativa anche in casi non contemplati nel presente articolo. Art. 6. 1. L'armatore che non adempie agli obblighi di denuncia di cui al presente titolo e' soggetto alle sanzioni previste dalle leggi in materia. 2. L'I.P.SE.MA., qualora venga a conoscenza di elementi che fanno presumere l'inosservanza di tali obblighi, diffida l'armatore - mediante raccomandata con avviso di ricevimento - ad adempiere nel termine di dieci giorni, avvertendolo che contro la diffida egli puo' inoltrare, entro lo stesso termine, il ricorso di cui al comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento. Trascorso detto termine senza che l'armatore abbia adempiuto o abbia inoltrato ricorso, questi e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto. 3. In caso di mancato versamento, salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'I.P.SE.MA. si avvale delle procedure previste dall'art. 20 del presente regolamento per la riscossione coattiva. Titolo IV Certificati di iscrizione e di regolarita' contributiva Art. 7. 1. L'I.P.SE.MA. rilascia all'armatore per ogni nave assicurata un certificato di iscrizione, nel quale sono indicati: 1) il nome e cognome o la ragione sociale dell'armatore ed il suo domicilio; 2) il nome della nave, il compartimento nel quale e' iscritta ed il relativo numero di iscrizione, il servizio al quale e' adibita e la tariffa assicurativa ad essa assegnata; 3) il numero delle persone componenti normalmente l'equipaggio ed il periodo per il quale la nave e' assicurata, nonche' la data fino alla quale e' stato corrisposto il premio di assicurazione, salvo il caso di sgravio contributivo ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Per le societa' ed enti concessionari di servizi di bordo viene rilasciato analogo certificato contenente i dati del concessionario, il numero delle persone assicurate, il servizio a cui sono adibite, il periodo per il quale sono assicurate e la data fino alla quale e' stato corrisposto il premio di assicurazione. 3. A documentazione dell'avvenuto pagamento del premio per i successivi periodi assicurativi, l'I.P SE.MA. rilascia, a richiesta dell'armatore, apposite attestazioni di regolarita' contributiva con l'indicazione della data fino a cui e' stato corrisposto il premio. Tali attestazioni possono essere sostituite dalle ricevute di versamento corrispondenti agli avvisi di pagamento inviati dall'I.P.SE.MA. 4. I documenti di cui ai predetti commi devono essere tenuti a bordo della nave ed esibiti all'autorita' marittima o consolare competente per la vigilanza ai sensi degli articoli 200 e 201 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche senza che questa ne faccia richiesta. 5. In caso di vendita della nave, di cessazione di esercizio o di dismissione di bandiera, il certificato di iscrizione deve essere restituito all'atto della denuncia di tali variazioni. Titolo V Vendita della nave, disarmo e riarmo, demolizione e dismissione di bandiera Art. 8. 1. In caso di vendita della nave o di temporanea o definitiva cessazione di esercizio o di riarmo, l'armatore dovra' darne avviso all'I.P.SE.MA. entro otto giorni dall'avvenuta variazione. 2. In caso di richiesta di dismissione di bandiera per vendita all'estero o demolizione, l'armatore e' tenuto ad inviare all'I.P.SE.MA. entro otto giorni dalla dichiarazione prevista dall'art. 156 del codice della navigazione, cosi' come riformulato dall'art. 1-quinquies della legge 27 febbraio 1998, n. 30, tutti gli elementi necessari alla liquidazione dei conguagli contributivi e di ogni altra spettanza dell'Istituto. Decorso tale termine senza che sia stato ottemperato a quantosopra l'I.P.SE.MA. procedera' d'ufficio alla liquidazione dei premi e dei contributi, per assicurare il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dal comma 2 del medesimo articolo 156 del codice della navigazione. 3. L'armatore, qualora intenda accelerare i tempi di definizione della posizione contributiva al fine di ottenere il prescritto nulla- osta, puo' far richiesta di costituire a favore dell'I.P.SE.MA. un congruo deposito cauzionale o idonea garanzia fidejussoria, in virtu' di quanto dispone l'art. 156, comma 5, del codice della navigazione, cosi' come riformulato dall'art. 1-quinquies della legge n. 30/1998. Il titolo di garanzia dovra' tener conto sia dell'eventuale residuo periodo previsto di armamento sia delle eventuali somme aggiuntive gia' dovute o che saranno dovute per il ritardo nella riscossione del premio e dei contributi. Titolo VI Obblighi dell'armatore in materia di variazioni nel rischio assicurativo Art. 9. 1. L'armatore deve denunciare all'I.P.SE.MA., entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell'equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell'assicurazione e l'ammontare delle retribuzioni imponibili. 2. Si considera variazione dei servizi della nave il passaggio dall'uno all'altro dei seguenti esercizi: trasporto passeggeri, trasporto merci, pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti, diporto, rimorchio e traffico portuale. 3. Si intende modifica sostanziale dell'ammontare delle retribuzioni imponibili per le navi passeggeri, le navi da carico e le navi addette alla pesca oltre gli stretti l'aumento del venti per cento sull'ammontare delle retribuzioni considerate per il calcolo del premio provvisorio anticipato, a meno che l'incremento non sia determinato da aumenti di retribuzione di ordine generale. Titolo VII Omissione della visita preventiva d'imbarco e inosservanza delle norme di assegnazione e di prevenzione Art. 10. 1. Qualora l'armatore non abbia provveduto a far sottoporre i marittimi, prima dell'arruolamento, alla prescritta visita preventiva ai sensi dell'art. 323 del codice della navigazione e delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, da parte dei competenti uffici di sanita' marittima, e' tenuto a rimborsare all'I.P.SE.MA. le indennita' che questo abbia eventualmente corrisposto a causa di preesistenti patologie che avrebbero determinato divieto d'imbarco. Le relative somme vengono riscosse con le stesse norme che regolano la riscossione coattiva dei contributi assicurativi. 2. Allo stesso rimborso e' tenuto l'armatore, nel caso in cui abbia assegnato il marittimo a lavori o tipo di navigazione diversi da quelli propri della categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 115 del codice della navigazione. Art. 11. 1. Nel caso di inosservanza da parte dell'armatore o del comandante della nave delle norme in materia di sicurezza e salute ovvero di quelle riferite agli obblighi di tempestiva assistenza nei confronti del personale di bordo, l'Istituto puo' esercitare, nei confronti dell'armatore stesso, azione di regresso per l'ammontare delle prestazioni eventualmente erogate o della maggiore spesa sostenuta. Titolo VIII Denuncia degli eventi protetti Art. 12. 1. L'armatore - e per lui il comdante della nave - deve denunciare all'I.P.SE.MA. ogni infortunio che sia occorso ad un membro dell'equipaggio, nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. L'armatore deve altresi' denunciare all'I.P.SE.MA. ogni malattia professionale la cui manifestazione sia stata a lui denunciata da un membro dell'equipaggio, nelle forme e nei termini di cui al comma 5 del citato art. 53. 3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, l'armatore - e per lui il comandante della nave - deve denunciare all'I.P.SE.MA. i casi di malattia dei componenti l'equipaggio con le modalita' e nei termini di cui all'art. 18 del predetto decreto. Nel caso di morte del marittimo durante l'imbarco, ne deve essere data all'I.P.SE.MA. notizia telegrafica entro 24 ore dall'evento. 4. Nei confronti dell'armatore che non provveda alla denuncia entro i termini stabiliti o ometta di effettuarla sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. 5. Il comandante della nave e l'armatore sono tenuti ad anticipare al marittimo infortunato o ammalato acconti sulla indennita' per inabilita' temporanea, il cui ammontare deve essere notificato immediatamente all'I.P.SE.MA. ai fini del relativo rimborso. L'Istituto non e' tenuto a rimborsare all'armatore somme corrisposte al titolo anzidetto che non siano state notificate in tempo utile e comunque prima della liquidazione delle indennita' all'interessato. Titolo IX Procedura per la determinazione delle aliquote contributive Art. 13. 1. I premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' quelli relativi alle altre assicurazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento, sono calcolati sull'ammontare delle retribuzioni imponibili in base a classificazione dei rischi e relativa tariffa determinata dal consiglio di amministrazione dell'I.P.SE.MA. e riveduta in base alle risultanze di gestione dell'ultimo esercizio chiuso ed alle previsioni relative agli esercizi successivi. 2. Qualora le contribuzioni riferite all'andamento della gestione in corso risultino insufficienti, il consiglio di amministrazione puo' stabilire supplementi di premio nella misura ritenuta necessaria a coprire il fabbisogno di gestione. 3. I contributi di malattia e maternita' sono calcolati sull'ammontare delle retribuzioni imponibili in base alle aliquote fissate dalle relative leggi in materia. Titolo X Procedura per il calcolo di premi e contributi Art. 14. 1. La retribuzione imponibile ai fini del calcolo di premi e contributi, e' determinata secondo le norme di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salva l'applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento. Art. 15. 1. I premi o contributi di assicurazione devono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui al successivo art. 19, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. 2. I contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternita' e le altre contribuzioni ad essi connesse devono esere calcolati sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 14 con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni legislative. Art. 16. 1. La determinazione del premio assicurativo anticipato e' effettuata come segue: a) per il primo pagamento del premio, relativo al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita' al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio; b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte. Art. 17. 1. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'I.P.SE.MA. comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo. 2. Il datore di lavoro deve comunicare all'I.P.SE.MA. nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, fatti salvi i controlli che l'Istituto intenda disporre. 3. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalita' e nei termini di cui al successivo art. 19. 4. Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potra' calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse, dandone comunicazione motivata all'I.P.SE.MA. entro il 30 novembre, fatti salvi i controlli che l'Istituto stesso intenda disporre. 5. Se, durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il premio o contributo, l'I.P.SE.MA. accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo. Art. 18. 1. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini previsti, l'I.P.SE.MA. puo' o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'I.P.SE.MA. sia per il premio sia per le somme aggiuntive, anche nel caso che, a seguito di successivi controlli e accertamenti, risultasse dovuto un premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso. 2. Il tardivo invio da parte dell'armatore dei documenti e degli elementi di cui ai commi precedenti non da' diritto a rettifiche del premio determinato d'ufficio dall'I.P.SE.MA. Titolo XI Procedura per il versamento e la riscossione coattiva del premio e dei contributi Art. 19. 1. Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori, salva eventuale rateazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno a cui la rata si riferisce, salva eventuale rateazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. 3. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. 4. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 17, fatti salvi i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre. 5. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'I.P.SE.MA., devono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'Istituto. 6. L'I.P.SE.MA. non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze. 7. I contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternita' e le altre contribuzioni ad essi connesse devono essere versati nei termini e con le modalita' stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative. Art. 20. 1. Qualora l'armatore non adempia nei termini di legge agli obblighi di versamento dei premi e dei contributi, l'I.P.SE.MA. si avvale della procedura di riscossione coattiva prevista dagli articoli 34 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o del procedimento di ingiunzione previsto dall'art. 633 e dal comma 2 dell'art. 635 del codice di procedura civile. 2. In tutti i casi di omissione totale o parziale del versamento dei premi e dei contributi, l'I.P.SE.MA. puo' anche avvalersi dell'ordinanzaingiunzione di cui al combinato disposto dagli articoli 18 e 35, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Titolo XII Assicurazioni supplementari Art. 21. 1. La copertura per le assicurazioni supplementari di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento, fatta eccezione per quelle obbligatorie previste da disposizioni di legge, e' subordinata al regolare pagamento del premio stabilito sia in via provvisoria che definitiva e resta sospesa in caso di morosita'. 2. Gli eventi che si verifichino nel periodo di sospensione della copertura assicurativa non vengono indennizzati, neanche dopo la regolarizzazione dei premi arretrati. 3. Ogni modifica delle norme contrattuali o regolamentari che dia luogo ad assicurazioni supplementari si intendera' automaticamente applicata alle assicurazioni stesse, salvo contraria comunicazione da parte dell'armatore e ferma comunque la eventuale relativa copertura finanziaria. 4. I premi per le assicurazioni supplementari vengono determinati e sono riscossi congiuntamente a quelli previsti per le assicurazioni di legge. Per gli equipaggi delle navi estere il premio viene determinato e riscosso in via definitiva ad inizio esercizio sulla base delle retribuzioni assicurate. Titolo XIII Controversie e ricorsi Art. 22. 1. Contro i provvedimenti adottati dall'I.P.SE.MA. in materia contributiva l'armatore puo' proporre opposizione allo stesso ufficio che ha emanato il provvedimento, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 23, 24 e 25, comma 1. 2. Contro la decisione dell'ufficio adottata a seguito dell'opposizione l'armatore puo' avvalersi delle disposizioni del comma 2 del successivo art. 25. Art. 23. 1. Contro la diffida di cui all'art. 6, comma 2, l'armatore puo' inoltrare ricorso all'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. 2. Contro la decisione dell'autorita' marittima sia l'armatore, che l'I.P.SE.MA. possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dei commi 4 e 7 del medesimo art. 16. 3. Avverso la decisione del Ministero del lavoro e' data possibilita' di azione giudiziaria. Art. 24. 1. Contro l'iscrizione del debito contributivo nell'elenco di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, l'armatore, entro venti giorni dalla sua pubblicazione presso gli uffici dell'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave, puo' formulare le proprie osservazioni alla medesima autorita'. 2. Contro il ruolo di esazione formato a seguito della pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente, l'armatore puo' inoltrare ricorso alla predetta autorita' marittima del porto di iscrizione della nave entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento. 3. Avverso la decisione dell'autorita' marittima sia l'armatore che l'Istituto hanno facolta' di ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa. 4. Avverso la decisione del Ministero puo' essere proposta l'azione giudiziaria. Art. 25. 1. Contro l'applicazione della tariffa di premio l'armatore puo' proporre ricorso entro trenta giorni al consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2. E' devoluta altresi' al consiglio di amministrazione ogni altra controversia che possa sorgere tra gli armatori e l'I.P.SE.MA., in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento. Il ricorso puo' essere inoltrato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che genera la controversia. 3. La decisione del consiglio di amministrazione costituisce atto definitivo e contro di essa l'armatore puo' proporre azione giudiziaria. Art. 26. 1. Foro competente per le azioni giudiziarie previste dal presente regolamento e' quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Istituto ai sensi dell'art. 444, comma 3, del codice di procedura civile.