All'AIMA Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi e, per conoscenza: All'Ufficio FEOGA Premessa. Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 marzo 1998 e' stato pubblicato il decreto ministeriale n. 159/1998 recante "norme di attuazione del regolamento (CE)746/96 in materia di controlli e decadenze". Con la presente circolare si forniscono i necessari ed opportuni chiarimenti al fine di assicurare un'univoca applicazione della predetta normativa. Le indicazioni che seguono derivano anche dalle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione dell'Unione Europea a seguito delle visite di controllo effettuate in Italia nell'ambito delle misure di accompagnamento della PAC ed in particolare sulle misure agroambientali previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92. Art. 1. Verifiche istruttorie Nota all'art. 1, comma 3 e all'art. 3 comma 6. Le aziende da controllare in loco, nel corso dell'istruttoria, rappresentano il 5% delle domande relative al primo anno di impegno (domande iniziali). Il 5% dei controlli in loco, in corso di impegno, riguarda, invece, tutte le domande dal secondo anno di impegno in poi. I processi verbali delle attivita' compiute nel corso dei suddetti sopralluoghi e degli elementi accertati delle situazioni di fatto rimangono agli atti degli Uffici che li hanno redatti. Gli esiti dei controlli in loco, sia istruttori che in corso di impegno, devono essere comunicati all'AIMA sulla base di quanto riportato dallo schema procedurale 1999 e delle eventuali modifiche che interverranno per gli anni successivi. Per la scelta del campione delle aziende da controllare, sia in fase istruttoria sia in fase di impegno, l'AIMA predispone apposito programma sw secondo lo schema riportato nell'allegato A). Il suddetto programma sw deve consentire alle Autorita' di controllo (regioni e Corpo forestale dello Stato) l'applicazione della analisi dei rischi, in funzione dell'elenco dei parametri definiti dalle stesse Autorita' che ne stabiliscono, in relazione ad ogni singolo Programma agroambientale regionale, l'incidenza percentuale. Una volta individuati tali parametri gli stessi devono essere comunicati al MiPA Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio strutture e all'AIMA ed inseriti nel sistema informativo applicando le specifiche procedure. La scelta del campione deve essere autonoma rispetto alle normali procedure istruttorie e di gestione delle domande. Annualmente le Autorita' di controllo si impegnano, se necessario, ad aggiornare l'elenco dei parametri di rischio gia' definiti in precedenza. La procedura relativa alla determinazione e alla ponderazione dei parametri di scelta del campione deve essere codificata per iscritto, con apposito verbale, dalle Autorita' di controllo in una data antecedente all'applicazione del suddetto sw AIMA a livello regionale o provinciale. Allo scopo di assicurare la tracciabilita' del sistema, deve essere redatto un ulteriore verbale "di accesso al sistema" relativo alla scelta del campione da conservare agli atti di ufficio.