All'AIMA
                                    Alla   Direzione  generale  delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                   Alla   Direzione   generale  delle
                                  risorse   forestali,   montane   ed
                                  idriche
                                   All'Ispettorato  centrale  per  la
                                  repressione delle frodi
                                     e, per conoscenza:
                                   All'Ufficio FEOGA
 Premessa.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del 27  marzo  1998  e'  stato
pubblicato  il decreto  ministeriale  n. 159/1998  recante "norme  di
attuazione  del  regolamento (CE)746/96  in  materia  di controlli  e
decadenze".
  Con la  presente circolare si  forniscono i necessari  ed opportuni
chiarimenti  al  fine  di assicurare  un'univoca  applicazione  della
predetta normativa.
  Le  indicazioni  che  seguono  derivano  anche  dalle  osservazioni
formulate dai Servizi della Commissione dell'Unione Europea a seguito
delle  visite di  controllo  effettuate in  Italia nell'ambito  delle
misure di  accompagnamento della PAC  ed in particolare  sulle misure
agroambientali previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92.
                               Art. 1.
                        Verifiche istruttorie
Nota all'art. 1, comma 3 e all'art. 3 comma 6.
  Le  aziende da  controllare  in loco,  nel corso  dell'istruttoria,
rappresentano il 5%  delle domande relative al primo  anno di impegno
(domande iniziali).
  Il 5% dei controlli in loco, in corso di impegno, riguarda, invece,
tutte le domande dal secondo anno di impegno in poi.
  I processi verbali delle attivita'  compiute nel corso dei suddetti
sopralluoghi  e degli  elementi accertati  delle situazioni  di fatto
rimangono agli atti degli Uffici che li hanno redatti.
  Gli esiti  dei controlli in  loco, sia  istruttori che in  corso di
impegno,  devono  essere comunicati  all'AIMA  sulla  base di  quanto
riportato dallo  schema procedurale 1999 e  delle eventuali modifiche
che interverranno per gli anni successivi.
  Per la  scelta del  campione delle aziende  da controllare,  sia in
fase istruttoria sia  in fase di impegno,  l'AIMA predispone apposito
programma sw secondo lo schema riportato nell'allegato A).
  Il  suddetto  programma  sw   deve  consentire  alle  Autorita'  di
controllo  (regioni e  Corpo  forestale  dello Stato)  l'applicazione
della  analisi  dei rischi,  in  funzione  dell'elenco dei  parametri
definiti dalle stesse Autorita' che  ne stabiliscono, in relazione ad
ogni   singolo   Programma  agroambientale   regionale,   l'incidenza
percentuale.
  Una  volta  individuati tali  parametri  gli  stessi devono  essere
comunicati  al  MiPA  Direzione  generale  politiche  comunitarie  ed
internazionali - Ufficio strutture e all'AIMA ed inseriti nel sistema
informativo applicando le specifiche procedure.
  La scelta del  campione deve essere autonoma  rispetto alle normali
procedure istruttorie e di gestione delle domande.
  Annualmente le Autorita' di  controllo si impegnano, se necessario,
ad  aggiornare l'elenco  dei parametri  di rischio  gia' definiti  in
precedenza.
  La procedura  relativa alla determinazione e  alla ponderazione dei
parametri di scelta del campione deve essere codificata per iscritto,
con  apposito  verbale, dalle  Autorita'  di  controllo in  una  data
antecedente all'applicazione del suddetto sw AIMA a livello regionale
o provinciale.
  Allo scopo di assicurare la tracciabilita' del sistema, deve essere
redatto un  ulteriore verbale "di  accesso al sistema"  relativo alla
scelta del campione da conservare agli atti di ufficio.