Art. 6. Decadenze per inadempimento tecnico Nota al comma 4 lettera b) e al comma 6. Al fine dell'applicazione del comma 4 lettera b) e del comma 6, le verifiche e le relative sanzioni si riferiscono alle singole colture e non, invece, ai singoli appezzamenti sui quali sono state accertate le inadempienze. Si rimanda, a titolo esemplificativo, a quanto riportato nell'allegato C).