Art. 6.
                 Decadenze per inadempimento tecnico
Nota al comma 4 lettera b) e al comma 6.
  Al fine dell'applicazione del comma 4  lettera b) e del comma 6, le
verifiche e le relative sanzioni  si riferiscono alle singole colture
e non, invece, ai singoli appezzamenti sui quali sono state accertate
le inadempienze.
  Si   rimanda,  a   titolo  esemplificativo,   a  quanto   riportato
nell'allegato C).