Art. 7.
                        Autorita' di controllo
  Ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale 159/1998, le
verifiche  istruttorie,  sia  amministrative  che in  loco,  sono  di
competenza degli Organi regionali.
  I  sopralluoghi,  in  fase  istruttoria,  sono  effettuati  con  le
modalita' previste dai programmi regionali di attuazione 2078, mentre
i controlli, in  corso di impegno, sono eseguiti  dal Corpo forestale
dello  Stato  e dalle  Regioni  e  PP.AA. secondo  specifici  accordi
operativi stabiliti a livello regionale.
  Fino alla data  di approvazione dei suddetti  accordi operativi tra
regioni  e Corpo  forestale dello  Stato, da  definire entro  un mese
dall'emanazione della  presente circolare,  i controlli, in  corso di
impegno, sono effettuati dalle regioni e Province autonome.
  A partire dall'anno 2000 il campione sara' articolato anche in base
all'annualita' di impegno.
  L'Aima  deve  trasmettere  alla Direzione  generale  delle  risorse
forestali  montane ed  idriche, Corpo  forestale dello  Stato e  alle
regioni e Province autonome, entro un mese dall'emissione del decreto
di  pagamento,   duplice  copia  degli  elenchi   di  pagamento,  con
l'indicazione, per ciascun beneficiario,  delle superfici, delle UBA,
e  dei  corsi/tirocini  interessati, degli  importi  corrisposti  per
ciascun impegno  e del relativo  importo totale, al fine  del calcolo
degli interessi  sugli eventuali recuperi e  delle applicazioni delle
eventuali sanzioni amministrative.
  Negli accordi  operativi devono  essere riportate, tra  l'altro, le
indicazioni sulla composizione delle Commissioni di controllo (Nuclei
di controllo),  non obbligatoriamente  miste, il periodo  presunto in
cui  saranno   effettuate  le   verifiche  (comunque   non  superiori
all'anno),  le  modalita' adottate  per  la  scelta del  campione  di
aziende da controllare, in conformita' all'art. 3 comma 6 del decreto
ministeriale 159/1998,  il numero presunto dei  controlli annuali, la
scadenza presunta delle operazioni di controllo e l'organizzazione di
appositi  seminari  o  incontri  tecnici  per  l'aggiornamento  degli
incaricati dei controlli.
  Inoltre, quale  ulteriore criterio  di definizione del  campione da
controllare, potra' essere data priorita'  alle aziende che non siano
state oggetto di sopralluoghi nel corso dell'istruttoria.
  Il verbale delle verifiche e' sottoscritto da tutti gli intervenuti
al controllo.
  In caso di  disaccordo, nell'ambito del Nucleo  di controllo, sugli
esiti dei controlli,  le eventuali controversie, sono  rimesse ad una
Commissione   costituita  a   livello   regionale,  da   disciplinare
nell'ambito degli accordi operativi.
  Le questioni  non definite  in tale sede,  saranno rimesse  al MIPA
Direzione generale  delle politiche  comunitarie ed  internazionali -
Ufficio strutture che esprime apposito parere.
  L'Aima, su richiesta  delle regioni, delle province  autonome o del
Corpo  forestale dello  Stato,  mette a  disposizione, attraverso  il
sistema integrato di gestione  e di controllo, l'archivio informatico
delle anagrafi  aziendali e il materiale  fotocartografico (ortofoto)
relativo alle superfici da controllare.
  Allo  scopo di  assicurare  la  massima tracciabilita'  dell'intero
sistema  dei controlli  e'  cura dei  verbalizzanti sottoscrivere  le
ortofoto  al momento  del sopralluogo  con l'indicazione  della data,
dell'ora, dell'esito del controllo e della posizione di archiviazione
della pratica nell'Ufficio dove vengono conservati gli atti.
  Il decreto ministeriale n. 159/1998,  sulla base di quanto indicato
nell'articolo 1 comma  3 della decisione della  Commissione europea a
n. C  (1998) 876  del 14  maggio 1998  si applica  a decorrere  dal 1
settembre 1998 e, quindi, a  partire dalla campagna 1998-1999; per le
inadempienze  constatate prima  dell'entrata  in  vigore del  decreto
ministeriale   159/1998,  valgono   le  disposizioni   contenute  nei
Programmi regionali agro ambientali.
  La percentuale delle aziende da  sottoporre a sopralluogo, ai sensi
dell'art. 19 paragrafo  4 del regolamento CE  746/1996, dovra' essere
almeno del 5%, fermo restando la possibilita' di effettuare controlli
in  percentuale superiore  nei  limiti  delle possibilita'  operative
degli Uffici interessati.
  Nota agli allegati I e II del decreto ministeriale 159/1998.
Allegato I - Verbale
  Il modello  di verbale,  sulla base  delle indicazioni  fornite dal
decreto ministeriale 159/1998, e' stato modificato, secondo lo schema
allegato,  allo scopo  di semplificare  la rilevazione  dei dati  nel
corso del sopralluogo.
Allegato II - Agricoltura biologica
  I vincoli  essenziali stabiliti dal regolamento  (CEE) 2092/91, per
l'applicazione  del metodo  dell'agricoltura  biologica, sono  quelli
previsti  dal I  paragrafo  dell'art. 8  di  detto regolamento.  Tali
vincoli sono, pertanto, cosi' identificati:
  a)   notifica   dell'attivita'   all'Autorita'   di   controllo   e
all'Organismo di controllo prescelto;
  b)  assoggettamento  dell'azienda  dell'operatore  che  produce  al
sistema di controllo comunitario.
  In tale contesto, qualora un operatore sia in regola con i suddetti
vincoli  essenziali,  le  sanzioni  eventualmente  da  applicare  con
riferimento alla  superficie si  determinano secondo  quanto previsto
dall'allegato  II del  decreto  ministeriale 159/1998.  In tutti  gli
altri casi,  la decadenza parziale  o totale viene  pronunciata sulla
base della  classificazione delle  inadempienze adottata  nel sistema
sanzionatorio dei singoli Programmi regionali agro ambientali.
                                              Il Ministro: De Castro