Art. 2.
  1. Le regioni e le province autonome individuano e destinano unita'
di  personale,  anche  appartenenti  agli enti  locali  e  loro  enti
strumentali,   per   la   realizzazione   di   moduli   assistenziali
logisticosanitari;  si applicano  i  benefici  previsti dall'art.  4,
commi 1,  2, 3, 4  e 6,  e dall'art. 5  dell'ordinanza n. 2968  del 1
aprile 1999.
  2. Le regioni  e le province autonome  provvedono alla liquidazione
ed  al pagamento  degli oneri  derivanti dall'applicazione  del primo
comma ed  il Dipartimento  della protezione  civile e'  autorizzato a
rimborsare la spesa sostenuta.
  3. Per  l'approvvigionamento e l'acquisizione di  beni, forniture e
servizi  necessari all'allestimento  da parte  delle regioni  e delle
province  autonome,  dei  moduli assistenziali  logisticosanitari  si
applicano le  disposizioni dell'art. 3  dell'ordinanza n. 2968  del 1
aprile 1999.