Art. 2. Le specialita' medicinali classificate nelle fasce a) e b) sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purche' le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 1999 Il Ministro Presidente della Commissione Bindi Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 49