Art. 2.
  Le specialita'  medicinali classificate  nelle fasce  a) e  b) sono
prescrivibili  a  totale o  parziale  carico  del Servizio  sanitario
nazionale con le limitazioni ed  alle condizioni previste nelle note,
purche' le  patologie ivi  indicate risultino tra  quelle per  cui e'
stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio.
  Il presente  provvedimento sara' trasmesso al  competente organo di
controllo  per  la  registrazione  ed   entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 gennaio 1999
                                               Il Ministro
                                      Presidente della Commissione
                                                 Bindi
 Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 49