CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO RELATIVE AI VERSAMENTI UNITARI E DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE BANCHE tra il MINISTERO DELLE FINANZE (di seguito indicato anche come "Amministrazione finanziaria"), con sede in Roma, viale Europa n. 242 - codice fiscale 80207790587 - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualita' di Direttore Centrale per la riscossione delegato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto 27 aprile 1998, n. 66165, la cui copia conforme all'origine viene allegata al presente atto e l'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (di seguito indicata anche come "ABI"), con sede in Roma, piazza del Gesu', 49 - codice fiscale 02088180589 - rappresentata dal Dr. Giuseppe Zadra, nato a Trento (TN) il 25 agosto 1941, Direttore Generale della suddetta Associazione, giusta delibera del Comitato Esecutivo del 22 aprile 1998, allegata in estratto premesso - che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, i contribuenti titolari di partita I.V.A. eseguono versamenti unitari delle imposte, contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; - che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5; che ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 19," la banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze"; - che, ai sensi del comma 5, del medesimo art. 19, "con convenzione approvata con Decreto del ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema ..."; - che, con decreto direttoriale emanato in data 30 marzo 1998, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e' stato approvato il modello di attestazione che le banche devono rilasciare al contribuente; - che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli art.8 e 9 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata; - che, ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio da parte delle banche sono definite mediante convenzione anche per il periodo transitorio fissato dall'art. 24, comma 1. La convenzione rimane in vigore per il suddetto periodo transitorio e, in ogni caso, per non piu' di tre anni; - che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, per il periodo transitorio fissato dall'art. 24, comma 1, le modalita' di versamento alla tesoreria dello Stato delle somme riscosse dalle banche e dai concessionari e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22 sono disciplinati con regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica in corso di emanazione; - che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuata la struttura di gestione cui e' affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e determinate le modalita' di attribuzione di tali somme; - che, a seguito delle predette modificazioni legislative, risultano abolite le modalita' di versamento delle imposte e delle ritenute secondo la procedura di "conto fiscale" di cui al D.M. 28 dicembre 1993, n. 567; - che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 "i contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o, comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato ed il versamento omesso". Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 23, le modalita' di esecuzione dei pagamenti sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro"; - che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita' di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale; - che l'ABI, in quanto associazione delle banche operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'offerta alla clientela di servizi vari; - che il sistema bancario e' in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze; - che, nell'ambito della piu' ampia e libera discrezionalita' di ogni banca nel concordare con il Ministero delle finanze la remunerazione dei propri servizi, le condizioni previste nella presente convenzione devono intendersi come massime e pertanto le banche sono libere di addivenire alla stipula di convenzioni bilaterali i condizioni diverse con il Ministero delle finanze, in funzione delle varie realta' aziendali; tutto cio' premesso, si conviene quanto segue: Art. 1 Il Ministero delle finanze e l'Associazione bancaria italiana convengono che il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento che sara' svolto dalle banche convenzionate nell'interesse del Ministero delle finanze, ai sensi degli art. 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' disciplinato secondo le modalita' e le condizioni di seguito specificate. L'ABI assume l'impegno di comunicare alle banche il testo della presente convenzione. Le banche che ritengano di svolgere il servizio comunicano la loro adesione al Ministero delle finanze, per il tramite dell'ABI, entro il 27 aprile 1998. Le adesioni pervenute successivamente a tale data saranno subordinate all'accettazione da parte del Ministero delle finanze. Art. 2 Oggetto della convenzione La presente convenzione, stipulata ai sensi degli art. 19, comma 5, e 24, comma 8 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha per oggetto la determinazione delle modalita' di svolgimento, da parte delle banche convenzionate (di seguito indicate come "la banca"), del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, dovuti allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali dai contribuenti titolari di partita I.V.A., nonche' la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa. Le obbligazioni delle parti, che hanno natura privatistica, sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile. Art. 3 Accoglimento delle deleghe La banca accoglie le deleghe di pagamento consegnate ai propri sportelli, senza fare distinzione in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti. Il servizio e' svolto, nel corso dell'intero anno, da succursali presenti sul territorio nazionale in numero non inferiore, per ciascuna provincia, all'80% di quelle con almeno tre addetti. La banca e' tenuta ad accogliere le deleghe di pagamento anche in caso di saldo finale uguale a zero mentre e' tenuta a rifiutare le deleghe con saldo finale negativo. Le deleghe di pagamento sono conferite con la utilizzazione del modello gia' citato, conforme a quello approvato con decreto direttoriale emanato in data 30 marzo 1998. La banca predispone e tiene a disposizione dei contribuenti presso gli sportelli adibiti al servizio la modulistica da utilizzare per il conferimento delle deleghe di pagamento, unitamente al testo delle avvertenze per la compilazione, quale approvato dal Ministero delle finanze. Il testo delle "avvertenze", che puo' essere stampato unitamente al modello o in un foglio a parte da tenere a disposizione dei contribuenti interessati, e' aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute ovvero in relazione alla istituzione di nuovi codici di versamento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze. E' comunque consentito alla banca utilizzare la modulistica con le avvertenze non aggiornate fino ad esaurimento delle scorte. La banca e' tenuta a mettere a disposizione della clientela l'elenco dei codici tributo, delle causali contributo, con l'indicazione della struttura dei periodi di riferimento di ognuno di essi e delle relative leggende, quale fornito dall'Amministrazione finanziaria. In caso di aggiornamento la banca rende disponibile alla clientela la nuova versione di detto elenco entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria . Le deleghe di pagamento conferite con modulistica predisposta da terzi sono accolte sempre che il modello, oltre a rispettare la conformita' e i requisiti previsti al terzo paragrafo, sia predisposto in almeno tre copie, riporti la denominazione dell'impresa che lo ha stampato e rechi la dizione "conforme al modello ministeriale ". Le banche non sono tenute ad indicare sull'attestazione da rilasciare al contribuente i dati di cui all'art. 2250 del cod.civ. e agli art. 13, secondo comma, e 64, quarto comma, del D.Lgs. 1^ settembre 1993, n. 385. Art. 4 Controllo dei dati esposti sui modelli di delega All'atto del conferimento della delega di pagamento, la banca verifica: a) la completezza dei dati richiesti dalla sezione 1 del modello (contribuente) approvato con il citato decreto direttoriale; b) con riferimento ad ogni pagamento effettuato ovvero ad ogni rimborso portato in compensazione, la presenza di tutti gli elementi identificativi previsti nel modello; c) con riferimento ai dati esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (INPS), e nella sezione 4 (regioni) del modello, la presenza e la esattezza del saldo algebrico indicato in ciascuna sezione; d) con riferimento al punto 5 del modello (saldo finale), la presenza e l'esattezza del saldo algebrico indicato, il cui importo non deve essere mai inferiore a zero; e) che i rimborsi portati in compensazione (importi a credito compensati), esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (contributi previdenziali e assistenziali) e nella sezione 4 (regioni) del modello, non superino la cifra di 500 milioni di lire per delega sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Ministero delle Finanze. f) la presenza della firma del soggetto delegante. La banca richiede al soggetto delegante di completare gli elementi omessi ovvero di correggere quelli errati mediante presentazione di una nuova delega. La delega di pagamento e' rifiutata qualora le integrazioni o correzioni richieste non vengano effettuate. Art. 5 Attestazione di pagamento Per ciascuna delega di pagamento accolta la banca restituisce al soggetto delegante la copia firmata del modello, quale attestazione dell'avvenuto pagamento. Le deleghe di pagamento accolte sono irrevocabili ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 11 (pagamento mediante assegni). L'attestazione di pagamento e' rilasciata anche nel caso in cui, per effetto dei rimborsi richiesti portati in compensazione, la delega di pagamento esponga al punto 5 (saldo finale) un saldo finale uguale a zero. Art. 6 Modalita' di accreditamento al concessionario e modalita'di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato La banca delegata accredita al concessionario le somme di competenza dell'erario e versa alla tesoreria le somme di competenza di INPS e regioni, secondo le modalita' ed i termini stabiliti con le disposizioni del regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa. In particolare, la banca delegata procede: 1. alla determinazione delle somme da versare agli enti destinati secondo quanto indicato nell'allegato n.1; 2. all'accreditamento delle somme ai concessionari, secondo le modalita' indicate nell'allegato n. 2; 3. al versamento alla tesoreria provinciale dello Stato, secondo le modalita' indicate nell'allegato n. 3. Art. 7 Versamenti integrativi Nel caso di versamenti inferiori a quelli dovuti, per la differenza la banca accredita il competente concessionario della riscossione o effettua il versamento in tesoreria, cosi' come indicato all'art. 6. L'informazione relativa all'ammontare del versamento integrativo deve essere trasmessa alla Struttura di gestione, individuata con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' proprie della procedura utilizzata per il versamento ordinario. Art. 8 Acquisizione dei dati La banca provvede ad acquisire su supporto informatico sia i dati contenuti nelle deleghe di pagamento accolte sia quelli relativi ai versamenti effettuati. Ove il codice fiscale del contribuente, indicato nella sezione 1 (contribuente) del modello, risulti errato, la banca acquisisce le generalita' o la denominazione del contribuente stesso.L'acquisizione e' effettuata secondo le specifiche tecniche previste dal citato regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica. Il programma di acquisizione dei dati e' scelto autonomamente dalla banca. Prima della trasmissione alla struttura di gestione, i dati relativi alle deleghe di pagamento e ai versamenti effettuati sono sottoposti a controllo utilizzando programmi elettronici e strumenti tabellari forniti e costantemente aggiornati dall'Amministrazione finanziaria. Ai fini sanzionatori si intendono validi unicamente gli esiti dei controlli effettuati dalla struttura di gestione. L'Amministrazione finanziaria mantiene attivo, a disposizione delle banche, un ambiente elaborativo di prova utilizzabile sia in fase di avvio che di adeguamento della procedura. Art. 9 Trasmissione dei dati Secondo quanto previsto dal citato regolamento, la banca delegata trasmette entro le ore 24 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, i dati analitici e le rendicontazioni delle operazioni eseguite, in unico flusso alla struttura di gestione, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica. L'invio alla struttura di gestione e' effettuato mediante utilizzo della rete interbancaria e per il tramite di un centro applicativo designato dall'ABI. Il centro applicativo deve dotarsi di procedure per il disaster recovery ed avvalersi di un centro alternativo per il back-up, in modo da essere in grado di riattivare il servizio entro 48 ore. La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti al centro applicativo secondo le specifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica. In caso di esito positivo del controllo, la struttura di gestione trasmette al medesimo centro applicativo un indicatore di accettazione. In caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori. La struttura di gestione, al ricevimento dei flussi informativi trasmessi alle banche delegate, ne verifica la rispondenza alle specifiche tecniche, segnalando eventuali esiti negativi entro 48 ore dalla ricezione dei flussi stessi. Le banche aderenti alla presente convenzione ed il centro applicativo designato dall'ABI definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti anche ai fini di eventuali penalita' derivanti da inadempimenti del centro applicativo nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate dalle banche stesse. Art. 10 Versamenti effettuati in eccesso Per i versamenti effettuati, ai concessionari o alla tesoreria dello Stato, in eccesso rispetto a quanto dovuto, la banca presenta apposita istanza di rimborso al Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, attraverso la Struttura di gestione. Il Ministero delle finanze provvede al rimborso, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, mediante accredito del conto di gestione detenuto dalla banca richiedente presso la Banca d'Italia. La somma rimborsata e' aumentata degli interessi per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di rimborso e la data dell'accredito del rimborso. Gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso annuo pari al tasso legale vigente alla data della richiesta di rimborso. I termini e le modalita' di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche per il pagamento alla banca della commissione ad essa spettante nel caso in cui le somme incassate in ciascuna giornata non sono state sufficienti a coprire l'ammontare della commissione ad essa spettante. I termini e le modalita' di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso di richieste relative a deleghe pagate con assegno successivamente risultato impagato. Art. 11 Pagamento mediante assegni La banca accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante negoziazione salvo buon fine di assegno bancario tratto dal contribuente a favore di se stesso o di assegno circolare emesso all'ordine dello stesso contribuente e girato per l'incasso alla banca delegata. In entrambi i casi l'assegno deve essere espresso in lire e deve essere di importo pari al saldo finale della delega conferita. A fronte delle deleghe di cui al primo paragrafo la banca annota gli estremi dell'assegno negoziato nell'attestazione di pagamento restituita al contribuente ai sensi dell'art. 5 ed evidenzia il pagamento mediante assegno nel flusso informativo trasmesso alla struttura di gestione ai senti dell'art. 9. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, anche parzialmente, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. L'assegno si considera scoperto o non pagabile quando la banca trattaria o emittente lo abbia segnalato come tale alla banca delegata. Nei casi di cui al precedente paragrafo la banca dichiara al contribuente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'attestazione rilasciata e' priva di qualsiasi efficacia dalla data di rilascio e che il pagamento deve considerarsi non effettuato. La stessa dichiarazione e' dovuta qualora l'assegno sia stato pagato solo in parte, insieme alle informazioni relative alle disponibilita' a favore del contribuente esistenti presso la banca, in relazione al pagamento parziale effettuato dalla banca trattaria. Per le deleghe di cui al terzo paragrafo la banca richiede altresi' alla struttura di gestione l'accredito, sul proprio conto di gestione intrattenuto presso la Banca d'Italia, delle somme versate ai sensi dell'art. 6. La richiesta e' effettuata, entro il 15 del mese successivo per gli assegni risultati scoperti o comunque non pagabili nel mese precedente, con le modalita' definite nell'art. 10. Per il termine e le modalita' di rimborso da parte del Ministero delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 (versamenti effettuati in eccesso). Art. 12 Pagamento mediante carta "PagoBANCOMAT" La banca accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante pagamento con carta "PagoBANCOMAT", presso gli sportelli bancari ove siano installati terminali elettronici idonei a fornire operazioni di pagamento in circolarita' interbancaria. In tal caso, l'importo del pagamento, da considerarsi definitivo, non puo' eccedere l'importo autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo. Art. 13 Conservazione dei documenti La banca conserva la copia del modello (attestato) per un periodo di 10 anni successivi a quello in cui l'operazione e' stata eseguita. La suddetta copia del modello puo' essere conservata sotto forma di registrazioni su supporti di immagini "validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivi regolamenti di attuazione. Art. 14 Utilizzi di soggetti esterni La banca, previo assenso del Ministero delle finanze, puo' avvalersi di soggetti esterni per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 8, 9, 13. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15. Art. 15 Obbligo di riservatezza Il trattamento dei dati personali relativi alle attivita' oggetto della presente convenzione sara' attuato dalla banca, in qualita' di "Titolare", secondo le norme di salvaguardia dettate dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali fine la banca dichiara che i predetti dati non verranno utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalita', anche da soggetti esterni che, per conto della banca effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame. I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell'ambito dell'Unione Europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi. Art. 16 Variazioni delle procedure Il Ministero delle finanze e l'ABI definiscono, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalita' ed ai tempi di svolgimento del servizio (ivi compresi le specifiche tecniche e i relativi standard di colloquio) che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza della relativa operativita', in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure. In caso di modifiche derivanti da eventuali provvedimenti legislativi saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalita' di applicazione delle sanzioni, tenuto conto delle variazioni da apportare alle procedure in essere. Le variazioni dei programmi derivanti dall'adeguamento all'anno 2000 ed all'introduzione dell'Euro che si rendano necessarie nell'ambito della generale revisione delle procedure e dei programmi utilizzati dalle banche convenzionate, non rilevano ai fini della revisione dei compensi ne' del diritto di recesso per quanto previsto nella presente convenzione; gli eventuali adeguamenti specificamente riferiti al servizio richiesto con la presente convenzione, saranno valutati di comune accordo dal Ministero delle Finanze e dall'ABI per definire la rilevanza ai soli fini dei compensi. Art. 17 Eventi eccezionali Qualora la banca non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgt. 15 gennaio 1948, n. 1, e i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui la banca abbia ripreso a funzionare. Qualora il Centro Applicativo designato dall'ABI, di cui all'art. 9, secondo paragrafo ovvero i soggetti esterni utilizzati dalla banca nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 14, non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto centro applicativo e gli altri soggetti sopraindicati abbiano ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento e' certificata con dichiarazione del Centro Applicativo o di uno degli altri soggetti, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora la Banca d'Italia non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca d'Italia abbia ripreso a funzionare. Art. 18 Compensi Il Ministero delle finanze riconosce alla banca per lo svolgimento del servizio regolato nella presente convenzione un compenso pari a lire 6.750 (seimilasettecentocinquanta), salvo quanto previsto ai paragrafi successivi, per ciascuna delega di pagamento accolta (anche se il pagamento e' effettuato con assegno o carta 'PagoBANCOMAT), anche se il saldo finale e' uguale a zero. La banca trattiene direttamente l'ammontare complessivo dei compensi ad essa dovuti dalle somme da riversare, secondo le modalita' indicate nell'art. 6 ovvero attiva la procedura di cui all'art. 10. Le parti si danno reciprocamente atto che l'entita' del compenso viene come sopra concordata nell'importo di L. 6.750 (seimilasettecentocinquanta), tenuto conto del beneficio che si presume mediamente conseguito, in relazione ad ogni singola delega, dalle banche aderenti alla convenzione, per effetto della disponibilita' temporanea delle somme incassate ai sensi dei precedenti art. da 1 a 5 e riversate agli enti destinatari ai sensi degli art. 6 e 7. Piu' in particolare, le parti si danno reciprocamente atto che tale beneficio e' stimabile, quale valore medio riferito ad ogni singola delega, nell'importo di L. 6.500 (seimilacinquecento) e che, pertanto, il compenso figurativo globale pari all'importo del compenso di L. 6.750 di cui al primo paragrafo del presente articolo e del suddetto beneficio per un valore medio di L. 6.500 - e' pari a L. 13.250 (tredicimiladuecentocinquanta). Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la definizione del compenso figurativo globale e' stata effettuata con riguardo ai costi diretti e indiretti relativi al servizio disciplinato dalla presente convenzione, sulla base, in particolare, delle seguenti assunzioni: a) caratteri medi per delega 160, il cui costo di gestione e' commisurato nel 40% del compenso figurativo globale; b) totale delle deleghe 34 milioni; c) il beneficio per ciascuna delega, pari a L. 6.500, derivante dalla temporanea disponibilita' delle somme incassate, e' stato definito sulla base dei seguenti parametri: c1) importo globale annuo dei pagamenti: 400.000 miliardi di lire; c2) numero delle deleghe da acquisire dalle banche: 34 milioni; c3) tasso medio interbancario: 5% annuo; c4) durata della giacenza: 4,06 giorni. Salvo quanto previsto al terzultimo paragrafo, su richiesta di una delle parti- da effettuare entro il mese di febbraio 1999 e di febbraio 2000, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - si procedera' alla verifica dei valori sopra indicati, al fine di ridefinire il compenso figurativo globale e/o il compenso di cui al primo paragrafo del presente articolo, rispettivamente per il periodo 1o maggio 1999/30 aprile 2000 e 1o maggio 2000/30 aprile 2001. Ai fini dei dati relativi ai mesi di marzo e aprile 1999 (o rispettivamente marzo e aprile 2000) si utilizzera' la media dei dieci mesi antecedenti al mese di marzo (ad eccezione di maggio e di dicembre). Per quanto riguarda il parametro c3), si fara' riferimento alla Media aritmetica mensile relativa al mese di febbraio 1999, o rispettivamente al mese febbraio 2000, del tasso interbancario SPOT-NEXT denaro rilevato giornalmente dal Comitato di gestione MIDATIC e pubblicato sulla REUTERS (o su analogo mercato esistente alla data della verifica). Tale tasso sara' sommato algebricamente al valore pari alla meta' della differenza, tra il valore medio del tasso sui depositi interbancari a 3, 6 e, 12 mesi media aritmetica dei tassi rilevati nel mese di febbraio) ed il valore del tasso interbancario medio mensile SPOT-NEXT di cui sopra. Ai fini di quanto sopra si precisa che: - nell'ipotesi di variazione del parametro a), il compenso figurativo globale verra' ricalcolato tenendo presente che lo stesso parametro rappresenta il 40% dello stesso compenso figurativo globale nonche' tenendo conto di eventuali inserimenti, nel periodo di riferimento del compenso ricalcolato, di nuovi codici di versamento. - nell'ipotesi di variazione del parametro b), i costi indiretti, pari al 28% del compenso figurativo globale, sono interamente assorbiti dai primi 34 milioni di deleghe. Considerando che, per le deleghe eccedenti, non si terra' conto di detti costi indiretti, si procedera' conseguentemente a ricalcolare il compenso figurativo globale in base al numero complessivo delle deleghe presunte. - nell'ipotesi di variazione del parametro c), il compenso figurativo globale restera' immutato, pertanto l'importo del compenso di cui al paragrafo 1) del presente articolo sara' conseguentemente rideterminato, tenuto conto, se del caso, delle variazioni intervenute nelle altre componenti. Le variazioni delle procedure di cui all'art. 16 comportano a richiesta delle parti una variazione del compenso come sopra stabilito. Il Ministero delle finanze e l'ABI determinano di comune accordo l'importo della variazione da apportare, che e' in ogni caso riconosciuta con decorrenza dalla data di applicazione della variazione. L'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 28 del D.Lgs. n. 241/1997, comporta che il Ministero delle finanze e l'ABI procedano alla revisione delle procedure e dei relativi compensi. Il Ministero delle Finanze potra' acquisire, insieme all'ABI, nel corso del periodo di riferimento e da un campione di banche individuate d'intesa con l'ABI, dati ed elementi ai fini della verifica dell'andamento dei parametri assunti in convenzione per la determinazione dei compensi. I compensi suddetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 19 Penalita' Le eventuali irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio nei primi 2 mesi di attivazione dello stesso e regolarizzate nello stesso periodo non sono soggette a penalita'. Le eventuali irregolarita' commesse sia nei primi due mesi di attivazione del servizio e non regolarizzate in tale periodo sia commesse nel terzo e nel quarto mese, purche' regolarizzate nello stesso periodo, sono soggette a penalita' nella misura del 20% di quelle previste a regime e non si da' luogo alla sospensione. A partire dal quinto mese di attivazione del servizio sono applicate le sanzioni indicate nell'allegato n. 4 alla presente convenzione anche per le irregolarita' commesse nei periodi precedenti e non regolarizzate. Il Ministero delle finanze e l'ABI, sulla base delle irregolarita' riscontrate nel periodo transitorio di cui al paragrafo 1, possono, rideterminare di comune accordo le irregolarita' da sanzionare e la misura delle penalita' da applicare. Art. 20 Disfunzioni operative E' costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'ABI con il compito di esaminare eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo svolgimento del servizio e prospettare utili soluzioni. Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura, il comitato si riunisce nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una delle due parti. Art. 21 Clausola arbitrale Ogni controversia nascente dalla presente convenzione e' deferita ad un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro 20 giorni dalla predetta notificazione, non proceda, con le stesse formalita', alla nomina del proprio arbitro, la parte interessata puo' chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo arbitro e' nominato dal presidente del tribunale di Roma. E' facolta' della parte nei cui confronti e' proposta la domanda di arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale nei modi e termini di cui al paragrafo precedente. Art. 22 Adempimenti a carico dell'ABI L'ABI si impegna a informare tutte le banche circa le variazioni e gli altri interventi concordati con il Ministero delle finanze, ai sensi degli art. 16, 18, 19 e 20. Art. 23 Durata della convenzione La convenzione ha effetto dal 1o maggio 1998, per le deleghe di pagamento conferite agli sportelli della banca a partire dalla data stessa, al 30 aprile 2001. La banca ha facolta' di recesso dalla presente convenzione qualora le modalita' e lo svolgimento del servizio siano state variate secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso e' comunicato al Ministero delle finanze - mediante raccomandata con avviso di ricevimento - entro tre mesi dal ricevimento della della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. L'ABI ha facolta' di recesso dalla presente convenzione qualora le modalita' di svolgimento del servizio siano state significativamente variate in conseguenza a provvedimenti legislativi secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In ogni caso il recesso e' comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento -entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla comunicazione. Art. 24 Registrazione La presente convenzione e' soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Art. 25 Valore degli allegati Il presente atto si compone di 25 articoli e di n. 5 allegati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Roma, 30 aprile 1998 Ministero delle finanze Dipartimento delle Entrate il Direttore Centrale per la riscossione: BEFERA il Direttore Generale: ZANTA Associazione Bancaria Italiana Estratto delibera del Comitato Esecutivo dell'ABI del 22 aprile 1998