(all. 1 - art. 1)
          CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE

      DELEGHE DI PAGAMENTO RELATIVE AI VERSAMENTI UNITARI E DI

           SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE BANCHE

                                 tra

   il  MINISTERO  DELLE  FINANZE  (di  seguito  indicato  anche  come
"Amministrazione finanziaria"), con sede in Roma, viale Europa n. 242
-  codice  fiscale  80207790587  - legalmente rappresentato dal dott.
Attilio  Befera  nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualita' di
Direttore Centrale per la riscossione delegato dal Direttore Generale
del  Dipartimento  delle  Entrate,  dott. Massimo Romano, con proprio
decreto  27  aprile 1998, n. 66165, la cui copia conforme all'origine
viene allegata al presente atto
                                  e

   l'ASSOCIAZIONE  BANCARIA  ITALIANA (di seguito indicata anche come
"ABI"),  con  sede  in  Roma,  piazza  del Gesu', 49 - codice fiscale
02088180589  -  rappresentata  dal  Dr. Giuseppe Zadra, nato a Trento
(TN)   il   25   agosto   1941,  Direttore  Generale  della  suddetta
Associazione,  giusta  delibera  del Comitato Esecutivo del 22 aprile
1998, allegata in estratto
                              premesso

   -  che,  ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio  1997,n.  241,  i  contribuenti  titolari  di  partita  I.V.A.
eseguono versamenti unitari delle imposte, contributi dovuti all'INPS
e  delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali,  con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso
periodo,  nei  confronti  dei  medesimi  soggetti,  risultanti  dalle
dichiarazioni  e  dalle denunce periodiche presentate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto";

   -  che,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1, dello stesso decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  i  versamenti  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  previdenziali ed assistenziali e delle altre
somme,  al  netto  della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile  ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5; che ai
sensi  del  comma  2, del medesimo articolo 19," la banca rilascia al
contribuente   un'attestazione  conforme  al  modello  approvato  con
decreto del Ministro delle finanze";

   -  che,  ai  sensi  del  comma  5,  del  medesimo  art.  19,  "con
convenzione  approvata  con  Decreto  del ministero delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale,  sono  stabiliti le modalita' di conferimento della delega e
di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e
le  relative  modalita'  di  trasmissione e di conservazione, tenendo
conto  dei  termini  di  cui  all'art. 13 del regolamento concernente
l'istituzione  del  conto  fiscale, adottato con decreto del Ministro
delle  finanze  28  dicembre  1993,  n. 567, nonche' le penalita' per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima
  determinata  tenendo  conto del costo di svolgimento del servizio,
del  numero  dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle
operazioni  in  esso  incluse,  della  tipologia degli adempimenti da
svolgere  e  dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti gestito dal
sistema ...";

   -  che, con decreto direttoriale emanato in data 30 marzo 1998, ai
sensi  dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997
e'  stato  approvato  il modello di attestazione che le banche devono
rilasciare al contribuente;

   -  che,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1, dello stesso decreto
legislativo  n.  241  del  1997, fino alla scadenza delle concessioni
conferite ai sensi degli art.8 e 9 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43,
i  versamenti  unitari  eseguiti  dai  titolari  di  partita IVA sono
effettuati  ai  concessionari della riscossione anche mediante delega
ad una banca convenzionata;

   -  che,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  8, dello stesso decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  le  modalita' di conferimento della
delega  e  di  svolgimento  del  servizio  da parte delle banche sono
definite  mediante  convenzione  anche  per  il  periodo  transitorio
fissato dall'art. 24, comma 1. La convenzione rimane in vigore per il
suddetto  periodo  transitorio  e,  in ogni caso, per non piu' di tre
anni;

   -  che,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 10, dello stesso decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  per  il periodo transitorio fissato
dall'art.  24,  comma  1,  le  modalita' di versamento alla tesoreria
dello  Stato  delle somme riscosse dalle banche e dai concessionari e
l'invio  telematico  dei  relativi dati alla struttura di gestione di
cui  all'art.  22  sono  disciplinati con regolamento da adottare con
decreto del Presidente della Repubblica in corso di emanazione;

   -  che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n.
241  del 1997 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  del lavoro e della previdenza sociale, e' individuata la struttura
di  gestione  cui  e'  affidato  il compito di ripartire tra gli enti
destinatari  dei  versamenti  unitari  le  somme  a  ciascuno di essi
spettanti e determinate le modalita' di attribuzione di tali somme;

   -   che,  a  seguito  delle  predette  modificazioni  legislative,
risultano  abolite  le  modalita' di versamento delle imposte e delle
ritenute  secondo  la  procedura di "conto fiscale" di cui al D.M. 28
dicembre 1993, n. 567;

   -  che,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  1, dello stesso decreto
legislativo  n.  241  del  1997  "i  contribuenti  possono  mettere a
disposizione delle banche convenzionate le somme oggetto della delega
anche  mediante  carte  di  debito,  di  credito e prepagate, assegni
bancari  e  circolari  ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se
gli   assegni   risultano  scoperti  o,  comunque  non  pagabili,  il
conferimento   della   delega  si  considera  non  effettuato  ed  il
versamento  omesso".  Ai  sensi del comma 2, del medesimo art. 23, le
modalita'  di esecuzione dei pagamenti sono stabilite con convenzione
approvata  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro";

   - che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita'
di   svolgimento  del  servizio  di  accoglimento  delle  deleghe  di
pagamento  da  parte  delle banche secondo criteri uniformi a livello
nazionale;

   -  che  l'ABI,  in  quanto  associazione delle banche operanti sul
territorio  nazionale,  promuove  nell'interesse dei propri associati
accordi e/o convenzioni per l'offerta alla clientela di servizi vari;

   -  che  il  sistema  bancario e' in grado, fornendo un servizio di
trasmissione  telematica  dei  dati,  di  soddisfare  le esigenze del
Ministero delle finanze;

   -  che,  nell'ambito della piu' ampia e libera discrezionalita' di
ogni   banca  nel  concordare  con  il  Ministero  delle  finanze  la
remunerazione  dei  propri  servizi,  le  condizioni  previste  nella
presente  convenzione  devono  intendersi  come massime e pertanto le
banche   sono  libere  di  addivenire  alla  stipula  di  convenzioni
bilaterali  i  condizioni  diverse con il Ministero delle finanze, in
funzione delle varie realta' aziendali;

   tutto cio' premesso,

                      si conviene quanto segue:

                               Art. 1

   Il  Ministero  delle  finanze  e  l'Associazione bancaria italiana
convengono che il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento
che  sara'  svolto  dalle  banche  convenzionate  nell'interesse  del
Ministero delle finanze, ai sensi degli art. 19, comma 5, e 24, comma
8,  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e' disciplinato
secondo le modalita' e le condizioni di seguito specificate.
   L'ABI  assume  l'impegno  di comunicare alle banche il testo della
presente convenzione. Le banche che ritengano di svolgere il servizio
comunicano  la  loro  adesione  al  Ministero  delle  finanze, per il
tramite dell'ABI, entro il 27 aprile 1998.
   Le   adesioni   pervenute  successivamente  a  tale  data  saranno
subordinate all'accettazione da parte del Ministero delle finanze.

                               Art. 2
                      Oggetto della convenzione

   La  presente  convenzione, stipulata ai sensi degli art. 19, comma
5,  e  24,  comma 8 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha
per  oggetto  la  determinazione  delle  modalita' di svolgimento, da
parte  delle  banche  convenzionate  (di  seguito  indicate  come "la
banca"),  del  servizio  di  accoglimento  delle deleghe di pagamento
relative  ai  versamenti  unitari  di  cui  all'art. 17, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, dovuti allo Stato, alle
regioni  e  agli  enti  previdenziali  dai  contribuenti  titolari di
partita  I.V.A.,  nonche'  la  fissazione  della  misura del compenso
spettante  per  il servizio svolto e le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
   Le  obbligazioni  delle parti, che hanno natura privatistica, sono
regolate  dalla  presente  convenzione  e,  per  quanto  in  essa non
previsto, dalle norme del codice civile.

                               Art. 3
                     Accoglimento delle deleghe

   La  banca  accoglie  le  deleghe di pagamento consegnate ai propri
sportelli,  senza  fare distinzione in relazione al domicilio fiscale
dei  contribuenti. Il servizio e' svolto, nel corso dell'intero anno,
da  succursali  presenti  sul  territorio  nazionale  in  numero  non
inferiore,  per  ciascuna provincia, all'80% di quelle con almeno tre
addetti.
   La  banca e' tenuta ad accogliere le deleghe di pagamento anche in
caso  di  saldo  finale uguale a zero mentre e' tenuta a rifiutare le
deleghe con saldo finale negativo.
   Le  deleghe  di  pagamento sono conferite con la utilizzazione del
modello   gia'  citato,  conforme  a  quello  approvato  con  decreto
direttoriale emanato in data 30 marzo 1998.
   La banca predispone e tiene a disposizione dei contribuenti presso
gli sportelli adibiti al servizio la modulistica da utilizzare per il
conferimento  delle  deleghe  di pagamento, unitamente al testo delle
avvertenze  per  la compilazione, quale approvato dal Ministero delle
finanze.
   Il  testo  delle "avvertenze", che puo' essere stampato unitamente
al  modello  o  in  un  foglio  a  parte da tenere a disposizione dei
contribuenti  interessati,  e' aggiornato in relazione alle modifiche
normative  intervenute  ovvero in relazione alla istituzione di nuovi
codici  di  versamento,  secondo le indicazioni fornite dal Ministero
delle  finanze.  E'  comunque  consentito  alla  banca  utilizzare la
modulistica  con  le  avvertenze  non  aggiornate fino ad esaurimento
delle scorte.
   La  banca  e'  tenuta  a  mettere  a  disposizione della clientela
l'elenco   dei   codici   tributo,   delle  causali  contributo,  con
l'indicazione della struttura dei periodi di riferimento di ognuno di
essi  e  delle  relative leggende, quale fornito dall'Amministrazione
finanziaria. In caso di aggiornamento la banca rende disponibile alla
clientela  la  nuova  versione  di  detto  elenco  entro  i 15 giorni
lavorativi    successivi    al    ricevimento   della   comunicazione
dell'Amministrazione finanziaria .
   Le  deleghe  di pagamento conferite con modulistica predisposta da
terzi  sono  accolte  sempre  che  il  modello, oltre a rispettare la
conformita'   e   i   requisiti  previsti  al  terzo  paragrafo,  sia
predisposto   in   almeno   tre   copie,   riporti  la  denominazione
dell'impresa  che  lo  ha  stampato  e  rechi la dizione "conforme al
modello ministeriale ".
   Le  banche  non  sono  tenute  ad  indicare  sull'attestazione  da
rilasciare al contribuente i dati di cui all'art. 2250 del cod.civ. e
agli  art.  13,  secondo  comma,  e  64,  quarto comma, del D.Lgs. 1^
settembre 1993, n. 385.

                               Art. 4
          Controllo dei dati esposti sui modelli di delega

   All'atto  del  conferimento  della  delega  di pagamento, la banca
verifica:
   a)  la  completezza dei dati richiesti dalla sezione 1 del modello
(contribuente) approvato con il citato decreto direttoriale;
   b)  con  riferimento  ad  ogni pagamento effettuato ovvero ad ogni
rimborso  portato in compensazione, la presenza di tutti gli elementi
identificativi previsti nel modello;
   c) con riferimento ai dati esposti nella sezione 2 (erario), nella
sezione  3  (INPS),  e  nella  sezione  4  (regioni)  del modello, la
presenza  e  la  esattezza  del  saldo algebrico indicato in ciascuna
sezione;
   d)  con  riferimento  al  punto  5  del modello (saldo finale), la
presenza  e  l'esattezza del saldo algebrico indicato, il cui importo
non deve essere mai inferiore a zero;
   e)  che  i  rimborsi  portati  in compensazione (importi a credito
compensati),  esposti  nella  sezione  2  (erario),  nella  sezione 3
(contributi   previdenziali   e  assistenziali)  e  nella  sezione  4
(regioni)  del  modello, non superino la cifra di 500 milioni di lire
per delega sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Ministero
delle Finanze.
   f) la presenza della firma del soggetto delegante.

   La banca richiede al soggetto delegante di completare gli elementi
omessi  ovvero  di correggere quelli errati mediante presentazione di
una  nuova  delega.  La  delega  di pagamento e' rifiutata qualora le
integrazioni o correzioni richieste non vengano effettuate.

                               Art. 5
                      Attestazione di pagamento

   Per  ciascuna  delega di pagamento accolta la banca restituisce al
soggetto  delegante  la copia firmata del modello, quale attestazione
dell'avvenuto   pagamento.  Le  deleghe  di  pagamento  accolte  sono
irrevocabili  ad  eccezione di quanto previsto nel successivo art. 11
(pagamento mediante assegni).
   L'attestazione  di  pagamento e' rilasciata anche nel caso in cui,
per  effetto  dei  rimborsi  richiesti  portati  in compensazione, la
delega di pagamento esponga al punto 5 (saldo finale) un saldo finale
uguale a zero.

                               Art. 6
Modalita'   di   accreditamento   al   concessionario  e  modalita'di
          versamento alla tesoreria provinciale dello Stato

   La   banca  delegata  accredita  al  concessionario  le  somme  di
competenza  dell'erario e versa alla tesoreria le somme di competenza
di INPS e regioni, secondo le modalita' ed i termini stabiliti con le
disposizioni  del  regolamento da adottare con decreto del Presidente
della Repubblica citato in premessa.

   In particolare, la banca delegata procede:

   1.  alla determinazione delle somme da versare agli enti destinati
secondo quanto indicato nell'allegato n.1;
   2.  all'accreditamento  delle  somme  ai concessionari, secondo le
modalita' indicate nell'allegato n. 2;
   3.  al  versamento alla tesoreria provinciale dello Stato, secondo
le modalita' indicate nell'allegato n. 3.

                               Art. 7
                       Versamenti integrativi

   Nel   caso  di  versamenti  inferiori  a  quelli  dovuti,  per  la
differenza  la  banca  accredita  il  competente concessionario della
riscossione  o  effettua  il  versamento  in  tesoreria,  cosi'  come
indicato all'art. 6.
   L'informazione  relativa  all'ammontare del versamento integrativo
deve  essere trasmessa alla Struttura di gestione, individuata con il
decreto  interministeriale  previsto  dall'articolo  22, comma 3, del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' proprie
della procedura utilizzata per il versamento ordinario.

                               Art. 8
                        Acquisizione dei dati

   La  banca provvede ad acquisire su supporto informatico sia i dati
contenuti  nelle  deleghe di pagamento accolte sia quelli relativi ai
versamenti  effettuati.  Ove  il  codice  fiscale  del  contribuente,
indicato  nella sezione 1 (contribuente) del modello, risulti errato,
la   banca   acquisisce   le   generalita'  o  la  denominazione  del
contribuente   stesso.L'acquisizione   e'   effettuata   secondo   le
specifiche  tecniche  previste dal citato regolamento da adottare con
decreto del Presidente della Repubblica. Il programma di acquisizione
dei dati e' scelto autonomamente dalla banca.
   Prima  della  trasmissione  alla  struttura  di  gestione,  i dati
relativi  alle  deleghe  di pagamento e ai versamenti effettuati sono
sottoposti  a controllo utilizzando programmi elettronici e strumenti
tabellari  forniti  e  costantemente  aggiornati dall'Amministrazione
finanziaria.  Ai fini sanzionatori si intendono validi unicamente gli
esiti   dei   controlli   effettuati  dalla  struttura  di  gestione.
L'Amministrazione  finanziaria  mantiene attivo, a disposizione delle
banche,  un ambiente elaborativo di prova utilizzabile sia in fase di
avvio che di adeguamento della procedura.

                               Art. 9
                        Trasmissione dei dati

   Secondo  quanto previsto dal citato regolamento, la banca delegata
trasmette  entro  le  ore  24 del quarto giorno lavorativo successivo
all'accoglimento delle deleghe, i dati analitici e le rendicontazioni
delle   operazioni  eseguite,  in  unico  flusso  alla  struttura  di
gestione,  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  stabilite dal
citato decreto del Presidente della Repubblica.
   L'invio alla struttura di gestione e' effettuato mediante utilizzo
della  rete  interbancaria  e per il tramite di un centro applicativo
designato  dall'ABI.  Il centro applicativo deve dotarsi di procedure
per il disaster recovery ed avvalersi di un centro alternativo per il
back-up,  in  modo da essere in grado di riattivare il servizio entro
48 ore.
   La  struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza,
ne trasmette gli esiti al centro applicativo secondo le specifiche di
cui  al  citato  decreto  del Presidente della Repubblica. In caso di
esito  positivo  del controllo, la struttura di gestione trasmette al
medesimo centro applicativo un indicatore di accettazione. In caso di
esito negativo, trasmette la lista degli errori.
   La  struttura  di  gestione, al ricevimento dei flussi informativi
trasmessi  alle  banche  delegate,  ne  verifica  la rispondenza alle
specifiche tecniche, segnalando eventuali esiti negativi entro 48 ore
dalla ricezione dei flussi stessi.
   Le   banche  aderenti  alla  presente  convenzione  ed  il  centro
applicativo  designato  dall'ABI definiscono, con apposito accordo, i
reciproci  rapporti anche ai fini di eventuali penalita' derivanti da
inadempimenti del centro applicativo nell'esercizio delle funzioni ad
esso affidate dalle banche stesse.

                               Art. 10
                  Versamenti effettuati in eccesso

   Per  i  versamenti  effettuati,  ai concessionari o alla tesoreria
dello  Stato,  in eccesso rispetto a quanto dovuto, la banca presenta
apposita  istanza  di  rimborso al Ministero delle finanze, Direzione
centrale per la riscossione, attraverso la Struttura di gestione.
   Il  Ministero  delle finanze provvede al rimborso, entro 30 giorni
dalla  ricezione  della  richiesta,  mediante  accredito del conto di
gestione  detenuto  dalla banca richiedente presso la Banca d'Italia.
La  somma  rimborsata  e'  aumentata  degli  interessi per il periodo
intercorrente  tra  la  data  della  richiesta  di rimborso e la data
dell'accredito del rimborso.
   Gli  interessi sono calcolati sulla base di un tasso annuo pari al
tasso legale vigente alla data della richiesta di rimborso.
   I  termini  e  le  modalita'  di  rimborso  previsti  dal presente
articolo  si  applicano  anche  per  il  pagamento  alla  banca della
commissione  ad  essa spettante nel caso in cui le somme incassate in
ciascuna  giornata  non  sono state sufficienti a coprire l'ammontare
della commissione ad essa spettante.
   I  termini  e  le  modalita'  di  rimborso  previsti  dal presente
articolo  si applicano anche nel caso di richieste relative a deleghe
pagate con assegno successivamente risultato impagato.

                               Art. 11
                     Pagamento mediante assegni

   La banca accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il
contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega
mediante  negoziazione salvo buon fine di assegno bancario tratto dal
contribuente  a  favore  di  se  stesso o di assegno circolare emesso
all'ordine  dello  stesso  contribuente  e  girato per l'incasso alla
banca  delegata. In entrambi i casi l'assegno deve essere espresso in
lire  e  deve  essere  di  importo  pari al saldo finale della delega
conferita.  A fronte delle deleghe di cui al primo paragrafo la banca
annota   gli  estremi  dell'assegno  negoziato  nell'attestazione  di
pagamento   restituita  al  contribuente  ai  sensi  dell'art.  5  ed
evidenzia  il  pagamento  mediante  assegno  nel  flusso  informativo
trasmesso alla struttura di gestione ai senti dell'art. 9.
   Se  gli  assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, anche
parzialmente,   il   conferimento   della  delega  si  considera  non
effettuato  e il versamento omesso. L'assegno si considera scoperto o
non pagabile quando la banca trattaria o emittente lo abbia segnalato
come tale alla banca delegata.
   Nei  casi  di  cui  al  precedente  paragrafo la banca dichiara al
contribuente  che,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  1,  del decreto
legislativo  n.  241  del 1997, l'attestazione rilasciata e' priva di
qualsiasi  efficacia  dalla  data di rilascio e che il pagamento deve
considerarsi  non  effettuato.  La  stessa  dichiarazione  e'  dovuta
qualora  l'assegno  sia  stato  pagato  solo  in  parte, insieme alle
informazioni  relative  alle disponibilita' a favore del contribuente
esistenti  presso  la  banca,  in  relazione  al  pagamento  parziale
effettuato dalla banca trattaria.
   Per  le  deleghe  di  cui  al  terzo  paragrafo  la banca richiede
altresi' alla struttura di gestione l'accredito, sul proprio conto di
gestione  intrattenuto  presso la Banca d'Italia, delle somme versate
ai  sensi  dell'art.  6.  La richiesta e' effettuata, entro il 15 del
mese  successivo  per  gli  assegni risultati scoperti o comunque non
pagabili nel mese precedente, con le modalita' definite nell'art. 10.
   Per  il  termine e le modalita' di rimborso da parte del Ministero
delle  finanze  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 10
(versamenti effettuati in eccesso).

                               Art. 12
               Pagamento mediante carta "PagoBANCOMAT"

   La banca accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il
contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega
mediante  pagamento  con  carta  "PagoBANCOMAT", presso gli sportelli
bancari  ove  siano installati terminali elettronici idonei a fornire
operazioni  di  pagamento in circolarita' interbancaria. In tal caso,
l'importo   del  pagamento,  da  considerarsi  definitivo,  non  puo'
eccedere  l'importo  autorizzato  dalla  banca  emittente la carta al
momento della richiesta di utilizzo.

                               Art. 13
                     Conservazione dei documenti

   La  banca conserva la copia del modello (attestato) per un periodo
di 10 anni successivi a quello in cui l'operazione e' stata eseguita.
   La  suddetta  copia del modello puo' essere conservata sotto forma
di  registrazioni su supporti di immagini "validi e rilevanti a tutti
gli  effetti di legge" ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo
1997, n. 59 e successivi regolamenti di attuazione.

                               Art. 14
                    Utilizzi di soggetti esterni

   La  banca,  previo  assenso  del  Ministero  delle  finanze,  puo'
avvalersi  di  soggetti  esterni  per  l'esecuzione degli adempimenti
previsti  dagli  articoli 8, 9, 13. Ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

                               Art. 15
                       Obbligo di riservatezza

   Il  trattamento dei dati personali relativi alle attivita' oggetto
della  presente convenzione sara' attuato dalla banca, in qualita' di
"Titolare",  secondo  le norme di salvaguardia dettate dalla legge n.
675  del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
A  tali  fine  la  banca  dichiara  che  i predetti dati non verranno
utilizzati  per  finalita'  diverse da quelle per le quali sono stati
acquisiti  e  che  potranno  essere  trattati  sempre per le medesime
finalita',  anche  da  soggetti  esterni  che,  per conto della banca
effettuano   trattamenti   correlati  alle  lavorazioni  inerenti  il
servizio in esame.
   I  luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto
del  conferimento  dovranno  essere dislocati nell'ambito dell'Unione
Europea  e,  comunque,  in  Stati  che  abbiano  dato attuazione alla
convenzione   di  Strasburgo  del  28  gennaio  1981  in  materia  di
protezione  delle  persone  rispetto  al trattamento dei dati, o che,
comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

                               Art. 16
                     Variazioni delle procedure

   Il  Ministero  delle  finanze  e  l'ABI  definiscono, con appositi
accordi,  le  eventuali  variazioni  alle  modalita'  ed  ai tempi di
svolgimento  del  servizio  (ivi  compresi le specifiche tecniche e i
relativi standard di colloquio) che si rendano opportune o necessarie
anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza
della  relativa  operativita', in modo da tenere conto delle esigenze
organizzative  e  dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle
procedure.
   In   caso   di  modifiche  derivanti  da  eventuali  provvedimenti
legislativi saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalita'
di  applicazione  delle  sanzioni,  tenuto  conto delle variazioni da
apportare alle procedure in essere.
   Le  variazioni  dei  programmi derivanti dall'adeguamento all'anno
2000   ed   all'introduzione  dell'Euro  che  si  rendano  necessarie
nell'ambito  della generale revisione delle procedure e dei programmi
utilizzati  dalle  banche  convenzionate,  non rilevano ai fini della
revisione dei compensi ne' del diritto di recesso per quanto previsto
nella  presente convenzione; gli eventuali adeguamenti specificamente
riferiti  al  servizio richiesto con la presente convenzione, saranno
valutati di comune accordo dal Ministero delle Finanze e dall'ABI per
definire la rilevanza ai soli fini dei compensi.

                               Art. 17
                         Eventi eccezionali

   Qualora  la  banca  non  abbia potuto funzionare a causa di eventi
eccezionali,  si  applicano  le  disposizioni  previste dal D.Lgt. 15
gennaio  1948,  n. 1, e i termini per la esecuzione degli adempimenti
previsti  nella  presente  convenzione scadenti durante il periodo di
mancato  funzionamento  o nei cinque giorni successivi sono prorogati
di  cinque  giorni,  a  decorrere  dal  giorno  in cui la banca abbia
ripreso a funzionare.
   Qualora  il Centro Applicativo designato dall'ABI, di cui all'art.
9, secondo paragrafo ovvero i soggetti esterni utilizzati dalla banca
nello  svolgimento  del  servizio, ai sensi dell'art. 14, non abbiano
potuto  funzionare  a  causa  di  eventi  eccezionali di cui al primo
paragrafo,  i  termini  per  la esecuzione degli adempimenti previsti
nella  presente  convenzione  scadenti  durante il periodo di mancato
funzionamento  sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno
in   cui   il  predetto  centro  applicativo  e  gli  altri  soggetti
sopraindicati   abbiano  ripreso  a  funzionare.  In  tali  casi,  la
situazione  di mancato funzionamento e' certificata con dichiarazione
del  Centro  Applicativo o di uno degli altri soggetti, rilasciata ai
sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   Qualora  la  Banca d'Italia non abbia potuto funzionare a causa di
eventi   eccezionali  di  cui  al  primo  paragrafo,  i  termini  per
l'esecuzione  degli  adempimenti  previsti nella presente convenzione
scadenti  durante  il periodo di mancato funzionamento sono prorogati
al  primo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  in cui la Banca
d'Italia abbia ripreso a funzionare.

                               Art. 18
                              Compensi

   Il Ministero delle finanze riconosce alla banca per lo svolgimento
del  servizio  regolato nella presente convenzione un compenso pari a
lire  6.750  (seimilasettecentocinquanta),  salvo  quanto previsto ai
paragrafi successivi, per ciascuna delega di pagamento accolta (anche
se  il  pagamento  e'  effettuato con assegno o carta 'PagoBANCOMAT),
anche  se  il  saldo  finale  e'  uguale  a  zero. La banca trattiene
direttamente  l'ammontare  complessivo  dei  compensi  ad essa dovuti
dalle  somme  da riversare, secondo le modalita' indicate nell'art. 6
ovvero attiva la procedura di cui all'art. 10.
   Le  parti  si danno reciprocamente atto che l'entita' del compenso
viene    come    sopra    concordata   nell'importo   di   L.   6.750
(seimilasettecentocinquanta),  tenuto  conto  del  beneficio  che  si
presume  mediamente  conseguito, in relazione ad ogni singola delega,
dalle   banche   aderenti   alla   convenzione,   per  effetto  della
disponibilita'   temporanea   delle  somme  incassate  ai  sensi  dei
precedenti  art.  da 1 a 5 e riversate agli enti destinatari ai sensi
degli art. 6 e 7.
   Piu'  in  particolare,  le  parti si danno reciprocamente atto che
tale  beneficio  e'  stimabile,  quale  valore medio riferito ad ogni
singola  delega, nell'importo di L. 6.500 (seimilacinquecento) e che,
pertanto,   il  compenso  figurativo  globale  pari  all'importo  del
compenso  di L. 6.750 di cui al primo paragrafo del presente articolo
e  del suddetto beneficio per un valore medio di L. 6.500 - e' pari a
L. 13.250 (tredicimiladuecentocinquanta).
   Le  parti  si danno inoltre reciprocamente atto che la definizione
del  compenso  figurativo globale e' stata effettuata con riguardo ai
costi  diretti  e  indiretti  relativi al servizio disciplinato dalla
presente  convenzione,  sulla  base,  in  particolare, delle seguenti
assunzioni:
   a)  caratteri  medi  per  delega  160, il cui costo di gestione e'
commisurato nel 40% del compenso figurativo globale;
   b) totale delle deleghe 34 milioni;
   c)  il  beneficio  per ciascuna delega, pari a L. 6.500, derivante
dalla  temporanea  disponibilita'  delle  somme  incassate,  e' stato
definito sulla base dei seguenti parametri:
   c1) importo globale annuo dei pagamenti: 400.000 miliardi di lire;
   c2) numero delle deleghe da acquisire dalle banche: 34 milioni;
   c3) tasso medio interbancario: 5% annuo;
   c4) durata della giacenza: 4,06 giorni.

   Salvo quanto previsto al terzultimo paragrafo, su richiesta di una
delle  parti-  da  effettuare  entro  il  mese  di febbraio 1999 e di
febbraio   2000,   mediante   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  - si procedera' alla verifica dei valori sopra indicati,
al  fine di ridefinire il compenso figurativo globale e/o il compenso
di  cui al primo paragrafo del presente articolo, rispettivamente per
il  periodo  1o maggio 1999/30 aprile 2000 e 1o maggio 2000/30 aprile
2001.
   Ai  fini  dei  dati  relativi  ai  mesi  di marzo e aprile 1999 (o
rispettivamente  marzo  e  aprile  2000)  si utilizzera' la media dei
dieci  mesi antecedenti al mese di marzo (ad eccezione di maggio e di
dicembre).
   Per  quanto  riguarda  il parametro c3), si fara' riferimento alla
Media  aritmetica  mensile  relativa  al  mese  di  febbraio  1999, o
rispettivamente  al  mese  febbraio  2000,  del  tasso  interbancario
SPOT-NEXT  denaro  rilevato  giornalmente  dal  Comitato  di gestione
MIDATIC  e  pubblicato  sulla REUTERS (o su analogo mercato esistente
alla data della verifica). Tale tasso sara' sommato algebricamente al
valore  pari  alla  meta'  della  differenza, tra il valore medio del
tasso  sui  depositi  interbancari a 3, 6 e, 12 mesi media aritmetica
dei  tassi  rilevati  nel  mese  di  febbraio) ed il valore del tasso
interbancario medio mensile SPOT-NEXT di cui sopra.

   Ai fini di quanto sopra si precisa che:

   -  nell'ipotesi  di  variazione  del  parametro  a),  il  compenso
figurativo  globale verra' ricalcolato tenendo presente che lo stesso
parametro rappresenta il 40% dello stesso compenso figurativo globale
nonche'  tenendo  conto  di  eventuali  inserimenti,  nel  periodo di
riferimento del compenso ricalcolato, di nuovi codici di versamento.

   -  nell'ipotesi di variazione del parametro b), i costi indiretti,
pari  al  28%  del  compenso  figurativo  globale,  sono  interamente
assorbiti  dai  primi 34 milioni di deleghe. Considerando che, per le
deleghe  eccedenti,  non si terra' conto di detti costi indiretti, si
procedera'  conseguentemente  a  ricalcolare  il  compenso figurativo
globale in base al numero complessivo delle deleghe presunte.

   -  nell'ipotesi  di  variazione  del  parametro  c),  il  compenso
figurativo globale restera' immutato, pertanto l'importo del compenso
di  cui  al paragrafo 1) del presente articolo sara' conseguentemente
rideterminato,   tenuto   conto,   se   del  caso,  delle  variazioni
intervenute nelle altre componenti.

   Le  variazioni  delle  procedure  di  cui all'art. 16 comportano a
richiesta   delle  parti  una  variazione  del  compenso  come  sopra
stabilito.  Il  Ministero delle finanze e l'ABI determinano di comune
accordo  l'importo della variazione da apportare, che e' in ogni caso
riconosciuta   con   decorrenza  dalla  data  di  applicazione  della
variazione.
   L'attuazione  delle disposizioni contenute nell'art. 28 del D.Lgs.
n.  241/1997,  comporta  che  il  Ministero  delle  finanze  e  l'ABI
procedano alla revisione delle procedure e dei relativi compensi.
   Il  Ministero delle Finanze potra' acquisire, insieme all'ABI, nel
corso  del  periodo  di  riferimento  e  da  un  campione  di  banche
individuate  d'intesa  con  l'ABI,  dati  ed  elementi  ai fini della
verifica  dell'andamento  dei parametri assunti in convenzione per la
determinazione dei compensi.
   I  compensi  suddetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell'art. 10, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

                               Art. 19
                              Penalita'

   Le eventuali irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio
nei  primi  2  mesi di attivazione dello stesso e regolarizzate nello
stesso   periodo   non   sono  soggette  a  penalita'.  Le  eventuali
irregolarita'  commesse  sia  nei  primi  due mesi di attivazione del
servizio e non regolarizzate in tale periodo sia commesse nel terzo e
nel  quarto  mese,  purche'  regolarizzate nello stesso periodo, sono
soggette a penalita' nella misura del 20% di quelle previste a regime
e non si da' luogo alla sospensione.
   A  partire  dal  quinto  mese  di  attivazione  del  servizio sono
applicate  le  sanzioni  indicate  nell'allegato  n.  4 alla presente
convenzione   anche   per   le  irregolarita'  commesse  nei  periodi
precedenti e non regolarizzate.
   Il Ministero delle finanze e l'ABI, sulla base delle irregolarita'
riscontrate  nel  periodo transitorio di cui al paragrafo 1, possono,
rideterminare  di  comune accordo le irregolarita' da sanzionare e la
misura delle penalita' da applicare.

                               Art. 20
                        Disfunzioni operative

   E'  costituito  un comitato consultivo, composto da rappresentanti
del  Ministero  delle  finanze e dell'ABI con il compito di esaminare
eventuali   questioni   di   carattere   applicativo   connesse  allo
svolgimento del servizio e prospettare utili soluzioni.
   Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura, il comitato
si  riunisce  nel  piu' breve tempo possibile, e comunque entro dieci
giorni  dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una
delle due parti.

                               Art. 21
                         Clausola arbitrale

   Ogni  controversia nascente dalla presente convenzione e' deferita
ad  un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808
e seguenti del codice di procedura civile.
   La  parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica
all'altra   parte,   con   atto   notificato  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario,  specificando  l'oggetto  della  domanda  e nominando il
proprio  arbitro.  Qualora  l'altra  parte,  entro  20  giorni  dalla
predetta  notificazione,  non proceda, con le stesse formalita', alla
nomina del proprio arbitro, la parte interessata puo' chiedere che la
nomina  sia  fatta  dal  presidente  del  tribunale di Roma. Il terzo
arbitro e' nominato dal presidente del tribunale di Roma.
   E'  facolta'  della parte nei cui confronti e' proposta la domanda
di  arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale nei modi
e termini di cui al paragrafo precedente.

                               Art. 22
                    Adempimenti a carico dell'ABI

   L'ABI si impegna a informare tutte le banche circa le variazioni e
gli  altri  interventi  concordati con il Ministero delle finanze, ai
sensi degli art. 16, 18, 19 e 20.

                               Art. 23
                      Durata della convenzione

   La  convenzione  ha  effetto dal 1o maggio 1998, per le deleghe di
pagamento  conferite  agli sportelli della banca a partire dalla data
stessa, al 30 aprile 2001.
   La banca ha facolta' di recesso dalla presente convenzione qualora
le  modalita'  e  lo  svolgimento  del  servizio  siano state variate
secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il
recesso   e'   comunicato  al  Ministero  delle  finanze  -  mediante
raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  -  entro  tre  mesi  dal
ricevimento  della della variazione apportata ed ha effetto dal sesto
mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
   L'ABI ha facolta' di recesso dalla presente convenzione qualora le
modalita'  di svolgimento del servizio siano state significativamente
variate  in  conseguenza  a  provvedimenti legislativi secondo quanto
previsto  nell'art.  16,  primo paragrafo. In ogni caso il recesso e'
comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  -entro  tre  mesi dal ricevimento della
notizia  della  variazione  apportata  ed  ha  effetto dal sesto mese
successivo alla comunicazione.

                               Art. 24
                            Registrazione

   La  presente convenzione e' soggetta a registrazione a tassa fissa
ai sensi degli artt. 5 e, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

                               Art. 25
                        Valore degli allegati

   Il presente atto si compone di 25 articoli e di n. 5 allegati che,
sottoscritti   dalle  parti,  ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale.

   Roma, 30 aprile 1998

                   Ministero delle finanze Dipartimento delle Entrate
                     il Direttore Centrale per la riscossione: BEFERA

                                         il Direttore Generale: ZANTA
                                       Associazione Bancaria Italiana
   Estratto  delibera  del  Comitato Esecutivo dell'ABI del 22 aprile
1998