(all. 2 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 1

     Determinazione delle somme da versare agli enti destinatari

La  banca  delegata,  entro  il quarto giorno lavorativo successivo a
                quello di ricevimento delle deleghe:

   -  quotidianamente  accredita  in via telematica al concessionario
competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al
netto   della   commissione   ad   essa  spettante  e  dell'eventuale
compensazione  operata  dal  contribuente  con  i saldi della sezione
3-INPS  e  della  sezione 4-Regioni, le somme relative al saldo della
sezione 2 dei modelli compilati dai contribuenti;

   -  quotidianamente versa in via telematica ed a livello nazionale,
l'ammontare,  delle  somme  di  competenza  dell'INPS e delle regioni
incassate  presso i propri sportelli, come risultante dalla somma dei
saldi  finali delle deleghe ricevute ed al netto degli accreditamenti
effettuati  ai  concessionari  e  delle commissioni ad esse spettanti
nell'apposita  contabilita'  speciale  istituita presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.

   Sulla   base   di   tali   disposizioni   la  banca  procede  alla
determinazione  delle  somme  da  versare  agli enti destinatari come
segue:

   A) Versamento ai concessionari

   Per  ciascuna  giornata  di  riscossione  e  per  tutte le deleghe
incassate  presso  gli  sportelli  di  ciascuna  provincia,  la banca
calcola:

   a)  la  somma  algebrica  dei  saldi  indicati  alla Sezione 2 del
modello ( saldo dei pagamenti e rimborsi di pertinenza dell'erario);

   b)  il  totale  delle  somme  nette incassate, quali indicate alla
Sezione 5 del modello (saldo finale);

   c) le commissioni ad essa spettanti per le deleghe incassate nella
provincia;

   d)  la  disponibilita'  di  cassa  intesa  quale differenza tra il
totale  delle  somme  incassate  (prec.  punto  b)  e  le commissioni
spettanti  per quella provincia (prec. punto c). La disponibilita' e'
da intendersi uguale a zero se tale differenza e' negativa.

Dal  raffronto  degli  importi  di  cui al precedente comma, versa al
concessionario della provincia l'importo cosi' calcolato:

   1.  se il totale delle somme di spettanza dell'erario (prec. punto
a) risulta uguale o inferiore all'importo delle commissioni spettanti
per  quella  provincia  (prec. punto c), non esegue nessun versamento
per quella provincia. Altrimenti:

   2.  se  il  totale  della  disponibilita' di cassa (prec. punto d)
risulta  inferiore  all'importo  di  spettanza dell'erario per quella
provincia  (prec.  punto  a), versa l'intera disponibilita' di cassa.
Altrimenti:

   3.  se  la  differenza  tra  il  totale  delle  somme di spettanza
dell'erario  (prec.  punto a) e l'importo delle commissioni spettanti
per quella provincia (prec. punto c) e' positiva, versa la differenza
tra  il totale delle somme di spettanza dell'erario (prec. punto a) e
l'importo  delle  commissioni  spettanti  per quella provincia (prec.
punto c).

   B) Versamento alla Banca d'Italia

   Per  ciascuna  giornata  di  riscossione  e  per  tutte le deleghe
incassate presso tutti gli sportelli dell'Istituto, la banca calcola:

   a)  il  totale  delle  somme  nette incassate, quale sommatoria di
quanto incassato in ciascuna Provincia;

   b)  il  totale  delle  commissioni  spettanti, quale sommatoria di
quanto determinato per ciascuna Provincia;

   c)  Il  totale  dei  versamenti  effettuati  ai  Concessionari per
ciascuna Provincia, e versa alla Banca dItalia:

   se  la differenza tra il totale delle somme nette incassate (prec.
punto a), il totale delle commissioni spettanti (prec. punto b) ed il
totale  dei versamenti effettuati ai Concessionari (prec. punto c) (a
-  b  - c) e' positivo versa tale differenza. Altrimenti non effettua
alcun versamento.