(all. 3 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 2

            Modalita' di accreditamento al concessionario

La  banca  accredita  in  forma  irrevocabile  le somme di competenza
dell'Erario,  determinate  come  descritto  nell'allegato  n.  1,  al
competente   concessionario   entro   il  quarto  giorno  lavorativo.
successivo    all'accoglimento    delle   deleghe,   con   valuta   e
            disponibilita' del giorno di accreditamento.

   L'accredito   e'   effettuato,  al  netto  del  compenso  ad  essa
spettante,  al  concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la
dipendenza  che  ha  accolto  la  delega, sul conto corrente bancario
intrattenuto  dallo  stesso concessionario presso la banca prescelta,
mediante  un  trasferimento  da  regolare sul conto di gestione della
banca  e da eseguire attraverso la procedura BIR (bonifico di importo
rilevante),  secondo le regole dalla stessa previste, ovvero, in caso
di  impossibilita'  di  utilizzo  di  detta  procedura, attraverso la
movimentazione diretta del conto digestione.

   Per  le  sole  banche  che  intrattengono rapporto di conto con il
concessionario,   l'accredito   deve   essere   effettuato,  anziche'
attraverso la procedura BIR, mediante accredito diretto in conto.

   Entro   le   ore   13  del  quarto  giorno  lavorativo  successivo
all'accoglimento  delle  deleghe,  la  banca  trasmette  altresi'  al
concessionario   competente   una   comunicazione   (attestazione  di
accreditamento)  contenente  l'ammontare delle somme accreditate ed i
dati   necessari   al   calcolo   delle   commissioni  spettanti.  La
comunicazione  (attestazione  di accreditamento) e' effettuata in via
telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato n.
1 al decreto del presidente della repubblica.

   Nel  caso  in cui l'ammontare del compenso spettante sia superiore
alle  somme  da  versare,  fatto  salvo  quanto  previsto dal secondo
capoverso  dell'allegato  n.  3  la  banca chiede all'Amministrazione
finanziaria  la  liquidazione  della  parte di compenso ancora dovuta
nelle  forme  previste  dall'art.  10.  L'Amministrazione finanziaria
provvede secondo le disposizioni del medesimo art. 10.