ALLEGATO N. 2 Modalita' di accreditamento al concessionario La banca accredita in forma irrevocabile le somme di competenza dell'Erario, determinate come descritto nell'allegato n. 1, al competente concessionario entro il quarto giorno lavorativo. successivo all'accoglimento delle deleghe, con valuta e disponibilita' del giorno di accreditamento. L'accredito e' effettuato, al netto del compenso ad essa spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha accolto la delega, sul conto corrente bancario intrattenuto dallo stesso concessionario presso la banca prescelta, mediante un trasferimento da regolare sul conto di gestione della banca e da eseguire attraverso la procedura BIR (bonifico di importo rilevante), secondo le regole dalla stessa previste, ovvero, in caso di impossibilita' di utilizzo di detta procedura, attraverso la movimentazione diretta del conto digestione. Per le sole banche che intrattengono rapporto di conto con il concessionario, l'accredito deve essere effettuato, anziche' attraverso la procedura BIR, mediante accredito diretto in conto. Entro le ore 13 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, la banca trasmette altresi' al concessionario competente una comunicazione (attestazione di accreditamento) contenente l'ammontare delle somme accreditate ed i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti. La comunicazione (attestazione di accreditamento) e' effettuata in via telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato n. 1 al decreto del presidente della repubblica. Nel caso in cui l'ammontare del compenso spettante sia superiore alle somme da versare, fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso dell'allegato n. 3 la banca chiede all'Amministrazione finanziaria la liquidazione della parte di compenso ancora dovuta nelle forme previste dall'art. 10. L'Amministrazione finanziaria provvede secondo le disposizioni del medesimo art. 10.