(all. 4 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 3

   Modalita' di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato

La  banca  delegata,  entro  il  quarto  giorno lavorativo successivo
all'accoglimento   delle   deleghe,  versa  le  somme  di  competenza
dell'INPS  e  delle Regioni, determinate come descritto nell'allegato
n. 1, nell'apposita contabilita' speciale istituita presso la sezione
di  tesoreria provinciale dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica citato in premessa mediante
trasferimento  da  regolare  sul  conto  di gestione della banca e da
eseguire  attraverso  la procedura BIR secondo le regole dalla stessa
previste,  e  nel  rispetto  dei  criteri  tecnici operativi indicati
nell'allegato  n.  1  del  decreto  del  presidente  della repubblica
                         (allegato tecnico).

   Il  versamento  e'  effettuato al netto del compenso spettante, da
recuperare  in via prioritaria sull'importo del saldo della sezione 2
(erario)  del  modello  e,  solo in caso di incapienza, su quello del
saldo  delle sezioni 3 (contributi previdenziali e assistenziali) e 4
(regioni).

   L'ordine  di  pagamento  tramite procedura BIR deve essere inviato
alla  Banca  d'Italia  entro le ore 16,00 del terzo giorno lavorativo
successivo  all'accoglimento  delle deleghe, con regolamento entro il
giorno  lavorativo  successivo  (ore  15,50  ovvero  12,40 in caso di
semifestivita' nazionale).

   Qualora la banca eccezionalmente non fosse in grado di determinare
con  precisione  l'importo  da versare, l'ordine di pagamento tramite
procedura  BIR  da  inviare  alla  Banca  d'Italia  entro  il termine
temporale  indicato al comma precedente puo' essere effettuato per un
importo  parziale  e  deve  contenere  l'informazione del presumibile
ammontare  integrativo  che  sara' versato entro il giorno lavorativo
successivo.

   L'ordine  di  pagamento  tramite  procedura  BIR  relativo a detto
versamento  integrativo deve essere inviato alla Banca d'Italia entro
le  ore 14,50 ( 12,20 in caso di semifestivita' nazionale) del quarto
giorno   lavorativo   successivo   all'accogliemento  delle  deleghe,
regolamento  nello  stesso  giorno (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di
semifestivita' nazionale).

   In caso di impossibilita' di utilizzo della procedura BIR:

   -   entro  le  ore  16  del  terzo  giorno  lavorativo  successivo
all'accoglimento  delle  deleghe,  in luogo dell'invio dell'ordine di
pagamento,  la  banca  deve  segnalare  alla  Banca d'Italia - con le
modalita' che saranno stabilite con accordi successivi tra l'ABI e la
Banca  d'Italia  - l'ammontare del versamento che verra' regolato nel
giorno lavorativo successivo;

   -  nella data di regolamento, la banca deve eseguire il versamento
tramite  la  movimentazione  diretta  del conto di gestione, che deve
essere   disposta   entro   le  ore  15  con  le  modalita'  indicate
nell'allegato alla presente convenzione.