(all. 6 - art. 1)
N. 66165                                                 ALLEGATO 5

                       MINISTERO DELLE FINANZE

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto  l'art.  19,  comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  che dispone che i versamenti delle imposte, dei contributi, dei
premi  previdenziali  ed  assistenziali e delle altre somme, al netto
della  compensazione,  sono  eseguiti mediante delega irrevocabile ad
      una banca convenzionata ai sensi del successivo comma 5;

   Visto  l'art.  19,  comma  5  del  citato  decreto  legislativo n.
241/1997  che prescrive che con convenzione approvata con decreto del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e della previdenza sociale,
sono  stabilite  le  modalita'  di  conferimento  della  delega  e di
svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative  modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto
dei   termini   di   cui  all'art.  13  del  regolamento  concernente
l'istituzione  del  conto  fiscale, adottato con decreto del Ministro
delle  finanze  28  dicembre  1993,  n. 567, nonche' le penalita' per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche;

   Visto  l'art.  24,  comma  8  del  citato  decreto  legislativo n.
241/1997 che dispone che le modalita' del conferimento della delega e
di  svolgimento  del  servizio  da  parte  delle banche sono definite
mediante  convenzione  anche  per  il  periodo transitorio e, in ogni
caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente;

   Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n. 358, recante norme per la
ristrutturazione   del   Ministero   delle   finanze,   e  successive
modificazioni;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle finanze;

   Visti  gli  art. 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, come sostituiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;

                              Decreta:

                               Art.1.
   Il  Direttore  Centrale  per la riscossione e' delegato alla firma
della   convenzione   con   l'Associazione  Bancaria  Italiana  sulle
modalita'  di  conferimento  delle  deleghe  di pagamento relative ai
versamenti  unitari  e  di  svolgimento  del  servizio da parte delle
banche.

   Roma, 27 aprile 1998
                                        Il direttore generale: ROMANO