IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, relativo ai criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada; Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, 25 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, 25 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, 7 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, 1 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, 6 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, tutti riguardanti il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci su strada tra l'Italia e l'Austria; Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria in data 27 novembre 1992 sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992); Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, i decreti dirigenziali 10 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, 24 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, 13 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, 19 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1994, 11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, 19 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, 15 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1995, 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996; 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996; 2 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996; 7 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997; 16 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997; 30 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997; 3 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998; 29 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998; 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998; 25 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998 tutti riguardanti la determinazione di criteri per il rilascio di autorizzazioni o ecopunti per il trasporto di merci su strada tra l'Italia e l'Austria; Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994; Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'articolo 1 del decreto dirigenziale 25 novembre 1998, possono ottenere una quota di ecopunti per l'anno 1999 dietro presentazione di apposita domanda e nei limiti della sopravvenienza attiva. 2. L'assegnazione di ecopunti e' subordinata all'utilizzo, per il transito sul territorio austriaco, di veicoli il cui consumo di ecopunti e' pari o inferiore a 8. 3. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di cose (A P C 3), via Caraci, 36 - 00187 Roma, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 10 maggio 1999. Le domande, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dovranno essere corredate dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 intestato a Direzione generale motorizzazione civile e T.C. - Imposta di bollo - Roma.