IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri
  Visto il  decreto ministeriale 3  febbraio 1988, n.  82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, relativo ai criteri
di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci
su strada;
  Visti i  decreti ministeriali  13 settembre 1990,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  224  del  25 settembre  1990,  1 marzo  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58  del 9 marzo 1991, 25 marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, 25
settembre  1991, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  233 del  4
ottobre 1991, 7  maggio 1992, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
108 dell'11  maggio 1992,  1 agosto  1992, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, 6 novembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, tutti riguardanti il
rilascio  di  autorizzazioni al  trasporto  di  merci su  strada  tra
l'Italia e l'Austria;
  Visto  l'accordo  stipulato tra  la  CEE  e  l'Austria in  data  27
novembre 1992 sul traffico di  transito effettuato sia in conto terzi
che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992, recante criteri unitari  volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per conto  terzi (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 281  del 28
novembre 1992);
  Visto  il decreto  ministeriale  20 aprile  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  93 del 20 aprile 1993,  i decreti dirigenziali
10 luglio  1993, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio 1993,  24 settembre 1993, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n.  229 del  29 settembre  1993, 28  febbraio 1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, 13 maggio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 115 del 19 maggio 1994,  28 luglio 1994,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  6 agosto  1994, 19
ottobre  1994, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  248 del  22
ottobre 1994, 11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
16  del 20  gennaio 1995,  6 giugno  1995, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n.  134 del 10  giugno 1995, 19 settembre  1995, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 223  del 23 settembre 1995,  15 novembre
1995,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 271  del 20  novembre
1995, 13  dicembre 1995, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 295
del  19 dicembre  1995,  30 luglio  1996,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto  1996; 8 ottobre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  240 del  12  ottobre 1996;  2 dicembre  1996,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 287 del  7 dicembre  1996; 7
maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1997; 16 settembre  1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 224
del 25  settembre 1997;  30 ottobre  1997, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre  1997; 3 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998; 29 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del  3 agosto 1998; 10 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 266 del 13  novembre 1998; 25
novembre  1998, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  278 del  27
novembre 1998 tutti  riguardanti la determinazione di  criteri per il
rilascio di  autorizzazioni o ecopunti  per il trasporto di  merci su
strada tra l'Italia e l'Austria;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del 14  dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1524/96  della  Commissione del  30
luglio 1996 che  modifica il regolamento (CE) n.  3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le imprese che effettuano trasporto  di merci in conto terzi che
hanno  ottenuto  ecopunti  ai   sensi  dell'articolo  1  del  decreto
dirigenziale 25 novembre 1998, possono ottenere una quota di ecopunti
per l'anno 1999 dietro presentazione di apposita domanda e nei limiti
della sopravvenienza attiva.
  2. L'assegnazione  di ecopunti e' subordinata  all'utilizzo, per il
transito  sul territorio  austriaco,  di veicoli  il  cui consumo  di
ecopunti e' pari o inferiore a 8.
  3. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti
e della  navigazione - Dipartimento  trasporti terrestri -  Unita' di
gestione   autotrasporto   di   persone  e   cose   -   Autotrasporto
internazionale di  cose (A  P C 3),  via Caraci, 36  - 00187  Roma, a
partire dal giorno successivo a  quello di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta Ufficiale  e  fino  al  10 maggio  1999.  Le
domande,  sottoscritte  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  dovranno  essere   corredate  dell'attestazione  di  un
versamento  di L.  20.000 sul  c.c.p. n.  4028 intestato  a Direzione
generale motorizzazione civile e T.C. - Imposta di bollo - Roma.