Art. 2.
  1. La  quota di  ecopunti che verra'  assegnata a  ciascuna impresa
sara'   calcolata  tenendo   conto   dei   transiti  effettuati   dal
richiedente,  risultanti  al  sistema   informatico,  nel  periodo  1
dicembre 1998-31 gennaio  1999 e proiettando tale dato  per il numero
dei mesi mancanti alla fine dell'anno.