Art. 3. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, assegnatari fissi di ecopunti per l'anno 1999, che alla data del 30 aprile 1999 hanno utilizzato almeno il 90% della propria assegnazione annua, possono dietro presentazione di apposita domanda, ottenere un'ulteriore quota di ecopunti. 2. Nei limiti della sopravvenienza attiva, la quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sara' determinata sulla base della media mensile dei primi quattro mesi dell'anno 1999, in una quantita' che consenta il proseguimento dell'attivita' lavorativa per i successivi otto mesi. 3. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.