Art. 3.
  1. Le  imprese che  effettuano trasporto di  merci in  conto terzi,
assegnatari fissi di  ecopunti per l'anno 1999, che alla  data del 30
aprile 1999 hanno utilizzato almeno il 90% della propria assegnazione
annua,  possono dietro  presentazione di  apposita domanda,  ottenere
un'ulteriore quota di ecopunti.
  2. Nei limiti della sopravvenienza  attiva, la quota di ecopunti da
assegnare a ciascuna impresa sara' determinata sulla base della media
mensile dei primi  quattro mesi dell'anno 1999, in  una quantita' che
consenta il proseguimento dell'attivita'  lavorativa per i successivi
otto mesi.
  3.  Le  domande dovranno  essere  presentate  secondo le  modalita'
previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.