Art. 4. 1. Le imprese che effettuano trasporti eccezionali che comportano l'attraversamento del territorio austriaco, possono ottenere una quota di ecopunti per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita domanda e nei limiti della sopravvenienza attiva. 2. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto. 3. Alla domanda dovra' essere allegata una dichiarazione compilata dall'impresa nella quale sia indicato che si tratta di trasporto eccezionale autorizzato e sia quantificato il numero dei transiti che dovranno essere effettuati nel corso dell'anno.