Art. 4.
  1. Le  imprese che effettuano trasporti  eccezionali che comportano
l'attraversamento  del  territorio  austriaco, possono  ottenere  una
quota di ecopunti  per l'anno 1999, dietro  presentazione di apposita
domanda e nei limiti della sopravvenienza attiva.
  2.  Le  domande dovranno  essere  presentate  secondo le  modalita'
previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.
  3. Alla domanda dovra'  essere allegata una dichiarazione compilata
dall'impresa  nella quale  sia indicato  che si  tratta di  trasporto
eccezionale autorizzato e sia quantificato il numero dei transiti che
dovranno essere effettuati nel corso dell'anno.