Art. 5.
  1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, non
titolari di assegnazione di ecopunti  per il 1999, possono presentare
domanda  per  ottenere  una   quota  di  ecopunti  purche'  l'impresa
richiedente sia abilitata  ad effettuare autotrasporto internazionale
di  merci ed  utilizzi,  per il  transito  sul territorio  austriaco,
esclusivamente veicoli il cui consumo di ecopunti e' pari o inferiore
a 8.
  2. L'impresa  richiedente dovra',  inoltre, ottemperare a  tutte le
prescrizioni in materia di  richiesta di certificati di registrazione
e  di   installazione  delle   ecopiastrine  contenute   nel  decreto
dirigenziale 30 ottobre 1997.
  3. La  quota di  ecopunti che verra'  assegnata a  ciascuna impresa
sara' calcolata tenendo  conto del numero di  transiti indicati nella
domanda, nei limiti degli ecopunti disponibili.
  4.  Le  domande dovranno  essere  presentate  secondo le  modalita'
previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.