Art. 5. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, non titolari di assegnazione di ecopunti per il 1999, possono presentare domanda per ottenere una quota di ecopunti purche' l'impresa richiedente sia abilitata ad effettuare autotrasporto internazionale di merci ed utilizzi, per il transito sul territorio austriaco, esclusivamente veicoli il cui consumo di ecopunti e' pari o inferiore a 8. 2. L'impresa richiedente dovra', inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di richiesta di certificati di registrazione e di installazione delle ecopiastrine contenute nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997. 3. La quota di ecopunti che verra' assegnata a ciascuna impresa sara' calcolata tenendo conto del numero di transiti indicati nella domanda, nei limiti degli ecopunti disponibili. 4. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.