IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito
in  legge, con  modificazioni, dall'art.  1, comma  1, della  legge 3
agosto 1994, n. 483;
  Visto l'art. 32 della legge 24  gennaio 1979, n. 18, concernente la
"Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", come
modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina
dei  presidenti delle  sezioni  elettorali  istituite nel  territorio
degli   altri   Paesi   dell'Unione  europea   per   l'elezione   dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini della  nomina dei  presidenti delle  sezioni elettorali
istituite a  norma dell'art. 3  del decreto-legge 24 giugno  1994, n.
408, convertito  in legge, con  modificazioni, dall'art. 1,  comma 1,
della legge 3 agosto 1994, n.  483, gli uffici consolari, entro il 10
maggio 1999, trasmettono  alla cancelleria della Corte  di appello di
Roma l'elenco degli elettori, residenti  nel Paese in cui e' compresa
la  circoscrizione consolare,  che abbiano  un livello  di conoscenza
della  lingua  italiana  idoneo all'espletamento  della  funzione  di
presidente di  seggio, eta' non  superiore ai  70 anni e  non abbiano
presentato  domanda per  votare  per i  rappresentanti al  Parlamento
europeo dello Stato membro di residenza.
  2.  Ai  fini del  giudizio  di  idoneita'  di  cui al  primo  comma
dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per
ciascun nominativo, il titolo  di studio, la professione, l'eventuale
precedente  espletamento  di  altro   incarico  di  presidente  o  di
scrutatore nonche',  ove possibile,  brevi ragguagli  sulla capacita'
organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha
esplicitamente espresso il relativo gradimento.
  3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a
quello   delle  sezioni   elettorali   istituite  nell'ambito   della
circoscrizione consolare.
  4. La cancelleria della Corte di  appello di Roma, sulla base degli
elementi  di  cui  al  secondo comma  del  presente  articolo,  forma
l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.
  5. La nomina dei presidenti  delle sezioni elettorali e' effettuata
dal presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 1999
fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.
  6. L'elenco,  unitamente al  provvedimento di nomina,  e' trasmesso
immediatamente ai  rispettivi uffici  consolari, che  provvederanno a
darne comunicazione agli interessati,  ai sensi dell'art. 32, secondo
comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.