IL DIRETTORE GENERALE
  del  Dipartimento per  le politiche  di  sviluppo e  di coesione  -
servizio centrale di segreteria del CIPE
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1970, n.  281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il
quale e'  stato stabilito che,  a decorrere dall'anno 1991,  il fondo
per il finanziamento  dei programmi regionali di sviluppo,  di cui al
citato art.  9 della legge  n. 281/1970,  e' costituito da  una quota
fissa e da una quota variabile;
  Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa
e' pari a quella assegnata nell'anno 1990;
  Considerato che le disposizioni recante dal richiamato art. 3 della
legge  n. 158/1990  consentono  di procedere,  a decorrere  dall'anno
1991,  all'assegnazione delle  somme  relative alla  quota fissa  del
fondo regionale  mediante impegno dei medesimi  importi stabiliti nel
1990;
  Vista la  delibera CIPE  28 giugno  1990 di  assegnazione nell'anno
1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;
  Visto l'art. 3,  comma 1, della legge n. 549/1995  - recante misure
di razionalizzazione  della finanza  pubblica - il  quale stabilisce,
tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a
favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni
di  cui alla  tabella  B  allegata alla  legge,  fra  i quali  quelli
previsti dall'art.  9, della legge 16  maggio 1970, n. 281  e art. 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Vista la  legge di  bilancio n.  454 del 23  dicembre 1998,  per il
1999, che, tra  l'altro, comprende lo stanziamento della  somma di L.
4.651.000.000  relativa  alla  quota   fissa,  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera  a) della sopracitata legge n. 158/1990
a titolo di limiti d'impegno  destinati a contributi per interessi su
mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;
  Ritenuto   di  dover   impegnare   la  somma   complessiva  di   L.
4.651.000.000  a favore  delle  regioni a  statuto  speciale e  delle
province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma  di L. 4.651.000.000, a  valere sul fondo 1999,  ex art. 9
della legge  n. 281/1970,  a titolo  di limite  d'impegno, annuliata'
1999, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il
programma di  completamento degli ospedali civili  e psichiatrici, di
cui  alla legge  n. 574/65,  e' impegnata  a favore  delle regioni  a
statuto speciale e delle province  autonome di Trento e Bolzano, come
segue:
   Regioni e provincie autonome          Importi (in lire)
            --                                  --
Provincia autonoma Trento                   424.000.000
Provincia autonoma Bolzano                  411.000.000
Valle d'Aosta                               134.000.000
Friuli-Venezia Giulia                       562.000.000
Sicilia                                   2.797.000.000
Sardegna                                    323.000.000
                                          _____________
            Totale ............           4.651.000.000