Art. 2. Il fabbricante della gru dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata. Il citato dispositivo e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della risoluzione IMO A. 689 (17). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1999 Il comandante generale: Ferraro