Art. 2.
  Il fabbricante  della gru dovra' fornire  all'acquirente il manuale
per  l'addestramento  e per  la  manutenzione  come prescritto  dalle
regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.
  Il citato  dispositivo e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti dalle  regole 5  e 48.1 del  capitolo III  della convenzione
sopracitata e della sezione 6 della parte II della risoluzione IMO A.
689 (17).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro