Art. 2.
  Il fabbricante  dell'imbarcazione dovra' fornire  all'acquirente il
manuale  per  l'addestramento e  per  la  manutenzione a  bordo  come
prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come
emendata.
  La predetta imbarcazione e' soggetta alle verifiche ed ai controlli
previsti  dalla   regola  5   del  capitolo  III   della  convenzione
sopracitata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro