Art. 2. Il fabbricante dell'imbarcazione dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata. La predetta imbarcazione e' soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1999 Il comandante generale: Ferraro