Art. 3.
  1.  Per   quanto  non  espressamente  previsto   dall'ordinanza  di
affidamento  dei lavori  n.  72/97 piu'  volte  citata nonche'  dalla
presente  ordinanza,  si  richiamano  tutte  le  leggi  generali  che
regolano l'esecuzione  delle opere  pubbliche e  le norme  del codice
civile in quanto applicabili.
   Cagliari, 1 aprile 1999
                                  Il Commissario governativo: Palomba