Art. 3. 1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 72/97 piu' volte citata nonche' dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. Cagliari, 1 aprile 1999 Il Commissario governativo: Palomba