IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il decreto-legge  23 gennaio  1993, n.  16, convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto  il decreto-legge  28 giugno  1995, n.  250, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 8  agosto  1995,  n. 349,  recante,  fra
l'altro,  disposizioni  in  materia tributaria  ed,  in  particolare,
l'art. 3-bis, che - per  l'estinzione dei crediti sul valore aggiunto
e  relativi   interessi,  risultanti  dalle   dichiarazioni  relative
all'anno 1992  presentate dai soggetti  di cui all'art. 11,  comma 1,
del  citato decreto-legge  n. 16  del 1993,  non rimborsati  mediante
assegnazione di  titoli di Stato alla  data di entrata in  vigore del
suddetto decreto-legge  n. 250 del  1995 - autorizza il  Ministro del
tesoro  ad   emettere  ulteriori   titoli  di  Stato   aventi  libera
circolazione  fino  all'importo massimo  di  lire  400 miliardi,  con
decorrenza 1 gennaio  1996 e durata dieci  anni, con caratteristiche,
modalita' e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1999, ed,
in particolare, il quarto comma dell'art.  3, con cui si e' stabilito
il  limite massimo  di  emissione dei  prestiti  pubblici per  l'anno
stesso, al netto di quelli da  rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il proprio decreto n.  594687 del 9 novembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 270  del 18 novembre 1995,  come risulta
modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  182 del 5 agosto 1996 e  dal decreto n. 473447
del 27 novembre 1998, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
17 dicembre 1998,  con il quale, in applicazione  dell'art. 3-bis del
citato decreto-legge n.  250 del 1995, si e' provveduto  a fissare le
caratteristiche dei titoli  di cui alla norma  stessa, stabilendo che
ai  soggetti creditori  d'imposta verranno  assegnati certificati  di
credito del Tesoro  decennali, con godimento 1 gennaio  1996, a tasso
d'interesse variabile,  da determinarsi  con le  modalita' di  cui al
decreto stesso,  ed, in  particolare, l'art. 2,  ove si  prevede, tra
l'altro, che i certificati di  credito verranno emessi per un importo
corrispondente  all'ammontare   complessivo  dei   crediti  d'imposta
risultante  dagli elenchi  dei contribuenti  trasmessi dal  Ministero
delle finanze  arrotondando, quando necessario, l'importo  di ciascun
credito con le modalita' ivi indicate;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
  n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 10 settembre 1996;
  n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  45 del  24 febbraio  1997,  come risulta  modificato dal  decreto
ministeriale n. 179269 del 10  giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997;
  n. 179618 del  22 luglio 1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 31 luglio 1997;
  n. 471821 del  30 aprile 1998, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 15 maggio 1998,
  con i quali sono state  disposte, in attuazione dell'articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 250 del 1995, emissioni di certificati di
credito del Tesoro, per  complessive L. 122.497.000.000 ad estinzione
di crediti d'imposta per L. 122.387.630.000;
  Vista la  lettera in data 25  marzo 1999 con la  quale il Ministero
delle  finanze,   in  attuazione   dell'articolo  3-bis   del  citato
decreto-legge  n. 250  del  1995, ha  trasmesso  un apposito  elenco,
facente  parte integrante  del  presente decreto,  riguardante n.  18
contribuenti,  titolari di  crediti  per I.V.A.  relativi al  periodo
d'imposta 1992, cui dovranno  essere assegnati certificati di credito
del  Tesoro per  3.148.000  euro, tenuto  conto degli  arrotondamenti
effettuati per l'importo complessivo di L. 20.254.000;
  Ritenuto,  pertanto, che  occorre  procedere  all'emissione di  una
quinta  tranche   dei  certificati  di  cui   sopra,  per  l'importo,
debitamente  arrotondato, di  complessivi 3.148.000  euro (pari  a L.
6.095.377.960),  e che  a  fronte di  tale  emissione verra'  versato
all'entrata del bilancio statale la  suddetta somma di L. 20.254.000,
nonche' l'importo  di L. 6.075.123.960,  pari alla differenza  fra la
somma  predetta  ed il  controvalore  in  lire italiane  dell'importo
emesso;
                              Decreta:
                               Art 1.
  Ai  sensi  dell'art. 38  della  legge  30  marzo  1981, n.  119,  e
successive modificazioni,  e per le  finalita' di cui  all'art. 3-bis
del decreto-legge  28 giugno 1995,  n. 250, convertito nella  legge 8
agosto 1995, n. 349, e' disposta l'emissione di una quinta tranche di
certificati  di credito  del Tesoro  al portatore,  per l'importo  di
nominali 3.148.000 euro da  assegnare ai soggetti creditori d'imposta
indicati  nell'elenco allegato  al  presente  decreto, alle  seguenti
condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
  tasso  d'interesse semestrale:  variabile, da  determinarsi con  le
modalita' di cui  all'art. 1 del decreto ministeriale  del 9 novembre
1995, citato nelle premesse.