Art. 3. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati e' rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. Il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la gestione accentrata della Banca d'Italia, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.