Art. 3.
  Ai  sensi dell'art.  39 del  decreto legislativo  n. 213  del 1998,
citato  nelle  premesse,  l'importo   assegnato  dei  certificati  e'
rappresentato  da  iscrizioni  contabili; tali  iscrizioni  contabili
continuano  a godere  dello stesso  trattamento fiscale,  comprese le
agevolazioni e  le esenzioni  che la  vigente normativa  riconosce ai
titoli di Stato.
  Il  capitale   nominale  assegnato   agli  aventi   diritto  verra'
riconosciuto mediante accreditamento nei  conti di deposito in titoli
presso la  gestione accentrata  della Banca d'Italia,  intestati agli
intermediari  finanziari indicati  nell'elenco  allegato al  presente
decreto,  i quali  accrediteranno  i relativi  importi  nei conti  di
deposito intrattenuti con gli aventi diritto.