Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1 luglio ed al 1 gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime due semestralita' dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato secondo le modalita' dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale. Per le semestralita' scadute dal 1 luglio 1996 al 1 gennaio 1999, il calcolo degli interessi verra' effettuato con le modalita' indicate nel terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 settembre 1996, citato nelle premesse. Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine.