Art. 5.
  Gli interessi sui  certificati di credito sono  corrisposti in rate
semestrali posticipate  al 1  luglio ed  al 1  gennaio di  ogni anno.
All'atto dell'assegnazione  verranno corrisposti agli  aventi diritto
gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
  Gli interessi  semestrali sono  pagati agli aventi  diritto tenendo
conto delle disposizioni di cui  al citato decreto legislativo n. 239
del 1996; in applicazione dell'art.  12, primo comma, lettera a), del
medesimo decreto  legislativo, gli interessi relativi  alle prime due
semestralita'  dei certificati  di  credito  verranno corrisposti  al
netto  della   ritenuta  fiscale   del  12,50%   di  cui   al  citato
decreto-legge n. 556 del 1986.
  Il  calcolo degli  interessi  semestrali e'  effettuato secondo  le
modalita' dall'art. 5  del decreto ministeriale del  30 novembre 1998
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 290 del 12  dicembre 1998. Ai
fini  dei  pagamenti,  i  valori risultanti  da  detto  calcolo  sono
arrotondati alla seconda cifra decimale. Per le semestralita' scadute
dal  1 luglio  1996 al  1 gennaio  1999, il  calcolo degli  interessi
verra' effettuato con le modalita' indicate nel terzo comma dell'art.
5 del decreto ministeriale 3 settembre 1996, citato nelle premesse.
  Gli eventuali accreditamenti in  lire sono effettuati moltiplicando
il valore  in euro degli  interessi, cosi' come determinato  al comma
precedente,  per il  rapporto  di  conversione permanente  lira/euro,
arrotondando, ove necessario, il  risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.