Art. 7.
  Presso la filiale della  Banca d'Italia territorialmente competente
verra' aperto un conto di deposito  accentrato in titoli a nome degli
enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato
al presente decreto  e per gli importi attribuiti.  In detti depositi
verranno accreditati i certificati di cui al precedente articolo 1.