L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 aprile 1999; Premesso che: l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') ha avviato, con delibera 23 aprile 1998, n. 40/98 (di seguito: delibera n. 40/98), procedimento per la formazione del provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, delle tariffe del servizio gas cosi' come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); l'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 per l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana (di seguito: deliberazione n. 41/98) ha modificato il terzo, quarto e quinto comma del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 25 novembre 1991; la deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 1999 n. 26/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 dispone che l'art. 1 della deliberazione n. 41/98 trova applicazione fino al 30 aprile 1999; Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626; Visto: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/1993), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997; Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso del procedimento per la formazione del provvedimento di cui alla delibera n. 40/98; Ritenuto che: sia necessario introdurre nuovi criteri di indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, tali da riflettere l'andamento dei mercati delle materie prime energetiche; i criteri, a tal fine individuati nell'ambito del procedimento per la formazione delle tariffe del servizio del gas cosi' come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, siano coerenti con la metodologia tariffaria stabilita dal provvedimento CIP n. 16/1993 e sue successive modifiche e integrazioni; Delibera: Art. 1. Indicizzazione delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana per la parte relativa al costo della materia prima. 1.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana sono aggiornate il primo giorno di ciascun bimestre, con inizio dei bimestri il 1 gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi. 1.2. Prima dell'inizio di ciascun bimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I t composto da: It = a . GASOLIO(t)/GASOLIO0+b.BTZ(t)/BTZ(o)+c.GREGGIO(t)/GREGGIO(0) dove: a) a e' il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,49; b) GASOLIO t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parita' lira/euro (1936,27); c) GASOLIO 0 e' il valore base di GASOLIO, relativo al periodo 24 giugno-23 dicembre 1998, pari a 186,8 L/kg; d) b e' il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38; e) BTZ t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in L/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parita' lira/euro (1936,27); f) BTZ(0) e' il valore base di BTZ relativo al periodo 24 giugno-23 dicembre 1998, pari a 126,3 L/kg; g) c e' il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0,13; h) GREGGIO(t) e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il settimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni FOB breakeven prices dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in L/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi e applicando la parita' lira/euro (1936,27); i) GREGGIO(0) e' il valore base di GREGGIO relativo al periodo 24 giugno-23 dicembre 1998, pari a 162,75 L/kg. 1.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I(t) in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I(t)-1), ossia se: It-It-1 _______ > 0, 05 It-1 n le tariffe sono aggiornate apportando una variazione (Delta)T, positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula: PCS (delta)T= q x PM0 X (It-It-1) x ____ (L/mc) 9200 dove: a) PM0 e' il valore base del costo medio di acquisto del gas naturale da parte dei soggetti esercenti il servizio di distribuzione, riconosciuto in tariffa, relativo al bimestre gennaiofebbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento corrispondente a 9200 kcal/mc standard; b) q e' un coefficiente pari a 0,38 che misura la quota di PM0 sottoposta ad indicizzazione, tenendo conto del gas non contabilizzato; c) PCS e' il potere calorifico superiore misurato in kcal/mc standard. Quando il suo valore effettivo non si discosta di oltre il 5% dal valore di riferimento, pari a 9200 kcal/mc standard, si assume quest'ultimo valore.