L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 aprile 1999;
  Premesso che:
  l'Autorita'  per   l'energia  elettrica  e  il   gas  (di  seguito:
l'Autorita') ha  avviato, con delibera  23 aprile 1998, n.  40/98 (di
seguito:  delibera  n. 40/98),  procedimento  per  la formazione  del
provvedimento in materia di  fissazione e aggiornamento, in relazione
all'andamento del mercato, delle tariffe  del servizio gas cosi' come
previsto dall'art. 2,  comma 12, lettera e), della  legge 14 novembre
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
  l'art.  1 della  deliberazione  dell'Autorita' 23  aprile 1998,  n.
41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 100
del 2 maggio  1998 per l'adeguamento periodico delle  tariffe dei gas
provenienti da metano e distribuiti  a mezzo rete urbana (di seguito:
deliberazione n. 41/98) ha modificato il terzo, quarto e quinto comma
del  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi  14
novembre  1991, n.  25/1991,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 275 del 25 novembre 1991;
  la  deliberazione   dell'Autorita'  25   febbraio  1999   n.  26/99
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  48 del 27
febbraio 1999 dispone che l'art. 1 della deliberazione n. 41/98 trova
applicazione fino al 30 aprile 1999;
  Visti il  decreto legislativo  luogotenenziale 19 ottobre  1944, n.
347,  il decreto  legislativo  del Capo  provvisorio  dello Stato  22
ottobre 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1968, n. 626;
  Visto:
  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale  dei  prezzi  23
dicembre 1993, n. 16/1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/1993),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 303 del 28
dicembre   1993,   come   modificato   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  4  agosto  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 184 dell'8
agosto 1994 e dal decreto  del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  19  novembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale  dei  prezzi  14
novembre 1991,  n. 25,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  - serie
generale - n.  276 del 25 novembre 1991, come  modificato dal decreto
del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  13
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
97 del 28 aprile 1997;
  Considerate le  informazioni e  gli elementi  conoscitivi acquisiti
nel corso del procedimento per la formazione del provvedimento di cui
alla delibera n. 40/98;
  Ritenuto che:
  sia  necessario introdurre  nuovi criteri  di indicizzazione  delle
tariffe,  per la  parte relativa  al costo  della materia  prima, nel
servizio di  distribuzione dei gas  a mezzo  di reti urbane,  tali da
riflettere l'andamento dei mercati delle materie prime energetiche;
  i criteri, a tal fine  individuati nell'ambito del procedimento per
la formazione delle tariffe del  servizio del gas cosi' come previsto
dall'art. 2,  comma 12,  lettera e), della  legge n.  481/1995, siano
coerenti con  la metodologia  tariffaria stabilita  dal provvedimento
CIP n. 16/1993 e sue successive modifiche e integrazioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Indicizzazione delle  tariffe del gas naturale  distribuito a mezzo
di rete urbana per la parte relativa al costo della materia prima.
  1.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana
sono aggiornate il  primo giorno di ciascun bimestre,  con inizio dei
bimestri  il  1  gennaio  di   ciascun  anno,  al  verificarsi  delle
condizioni previste nei seguenti commi.
  1.2. Prima dell'inizio di ciascun bimestre viene calcolato l'indice
dei prezzi di riferimento I t composto da:
It = a . GASOLIO(t)/GASOLIO0+b.BTZ(t)/BTZ(o)+c.GREGGIO(t)/GREGGIO(0)
dove:
  a) a e' il peso attribuito  all'indice del prezzo del gasolio, pari
a 0,49;
  b) GASOLIO t e' la media,  riferita al periodo intercorrente tra il
settimo  ed il  penultimo mese  precedente la  data di  aggiornamento
delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del
gasolio 0.2, pubblicate da Platt's  Oilgram Price Report, espresse in
dollari per tonnellata metrica e  trasformate in L/kg considerando la
media   mensile  dei   valori  del   cambio  euro/dollaro   calcolata
dall'Ufficio  italiano  cambi  e   applicando  la  parita'  lira/euro
(1936,27);
  c) GASOLIO 0  e' il valore base di GASOLIO,  relativo al periodo 24
giugno-23 dicembre 1998, pari a 186,8 L/kg;
  d)  b  e'  il  peso  attribuito  all'indice  del  prezzo  dell'olio
combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38;
  e) BTZ  t e'  la media,  riferita al  periodo intercorrente  tra il
settimo ed  il penultimo  mese precedente  la data  di aggiornamento,
delle  medie  mensili  delle   quotazioni  CIF  Med  Basis  dell'olio
combustibile a basso  tenore di zolfo, pubblicate  da Platt's Oilgram
Price  Report,   espresse  in   dollari  per  tonnellata   metrica  e
trasformate in  L/kg, considerando  la media  mensile dei  valori del
cambio   euro/dollaro  calcolata   dall'Ufficio   italiano  cambi   e
applicando la parita' lira/euro (1936,27);
  f)  BTZ(0)  e'  il  valore  base    di  BTZ  relativo al periodo 24
giugno-23 dicembre 1998, pari a 126,3 L/kg;
  g) c e' il peso attribuito  all'indice del prezzo del greggio, pari
a 0,13;
  h) GREGGIO(t) e' la media,  riferita al periodo  intercorrente  tra
il  settimo  ed    il  penultimo    mese  precedente    la  data   di
aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni    FOB  breakeven
prices  dei  greggi  Arab   Light, Iranian   Light, Kirkuk,   Kuwait,
Murban,   Saharan Blend, Zuetina  e    Brass  Blend    pubblicate  da
Platt's  Oilgram    Price  Report,  espresse  in dollari per barile e
trasformate in L/kg sulla base di un coefficiente pari  a 7,4  barili
per  tonnellata metrica, considerando la  media  mensile  dei  valori
del  cambio  euro/dollaro  calcolata dall'Ufficio  italiano  cambi  e
applicando  la  parita'  lira/euro (1936,27);
  i) GREGGIO(0) e' il valore  base di GREGGIO relativo  al periodo 24
giugno-23 dicembre 1998, pari a 162,75 L/kg.
  1.3. Nel  caso in cui si  registrino variazioni dell'indice I(t) in
aumento  o diminuzione,  maggiori  del 5%  rispetto  al valore  preso
precedentemente a riferimento (I(t)-1), ossia se:
               It-It-1
               _______ > 0, 05
                 It-1
     n
  le tariffe sono aggiornate apportando una variazione (Delta)T,
positiva o
negativa, calcolata mediante la seguente formula:
                                PCS
(delta)T= q x PM0 X (It-It-1) x ____ (L/mc)
                                9200
dove:
  a)  PM0 e'   il valore  base del  costo medio  di acquisto  del gas
naturale   da   parte  dei   soggetti   esercenti   il  servizio   di
distribuzione,   riconosciuto  in   tariffa,  relativo   al  bimestre
gennaiofebbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con
potere  calorifico superiore  di  riferimento  corrispondente a  9200
kcal/mc standard;
  b) q  e' un coefficiente pari  a 0,38 che  misura la quota di   PM0
sottoposta   ad   indicizzazione,   tenendo   conto   del   gas   non
contabilizzato;
  c)  PCS  e' il  potere  calorifico  superiore misurato  in  kcal/mc
standard. Quando il suo valore effettivo  non si discosta di oltre il
5% dal valore di riferimento, pari a 9200 kcal/mc standard, si assume
quest'ultimo valore.