Art. 3. Pubblicazione degli aggiornamenti tariffari 3.1. Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane devono indicare le tariffe aggiornate nei documenti di fatturazione inviati agli utenti, e provvedono a dare adeguata pubblicizzazione degli aggiornamenti tariffari. 3.2. Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane sono tenuti a comunicare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una volta l'anno, nel mese di gennaio, le tariffe aggiornate e le variazioni apportate nei dodici mesi precendenti. Essi sono altresi' contestualmente tenuti a pubblicare le tariffe in vigore nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.