Art. 3.
             Pubblicazione degli aggiornamenti tariffari
  3.1. Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di
reti urbane  devono indicare le  tariffe aggiornate nei  documenti di
fatturazione  inviati  agli  utenti,  e provvedono  a  dare  adeguata
pubblicizzazione degli aggiornamenti tariffari.
  3.2. Gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di
reti  urbane sono  tenuti  a comunicare  all'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas una volta  l'anno, nel mese di gennaio, le tariffe
aggiornate  e le  variazioni apportate  nei dodici  mesi precendenti.
Essi sono altresi' contestualmente tenuti  a pubblicare le tariffe in
vigore  nel  Bollettino ufficiale  della  regione  o della  provincia
autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.