IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpito dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1998 concernente la proroga dello stato di emergenza per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Lombardia, Toscana, Veneto ed Umbria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Imperia per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 settembre al 1 ottobre 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socioambientale e di protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996; Vista l'ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; Vista l'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 2 aprile 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998; Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998; Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; Vista l'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998; Vista l'ordinanza n. 2804 del 3 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998; Vista l'ordinanza n. 2854 del 1 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998; Vista l'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998; Vista l'ordinanza n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998; Vista l'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999; Considerato che nei territori colpiti da calamita' naturali vi e' la necessita' inderogabile di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Sentita la regione Campania; Dispone: Art. 1. 1. Per le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 i cui progetti definitivi o esecutivi non sono ancora stati affidati o approvati dal commissario delegato, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, lo stesso si avvale per gli aspetti operativi di sorveglianza, e per assicurare le funzioni di ingegnere capo dei lavori, con riferimento a specifici ambiti territoriali di intervento e tipologie di opere, oltre che della propria struttura anche del provveditorato regionale per le opere pubbliche, degli uffici regionali del genio civile competenti e degli enti locali tenuto conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998. 2. Il commissario delegato assicura, alle amministrazioni di cui al comma 1, il necessario supporto per la fornitura di servizi di ingegneria e informatici comprensivi anche delle indagini geotecniche, prove di laboratorio e rilievi aerofotogrammetici e topografici, per la progettazione, la direzione dei lavori, la valutazione di congruita' tecnicoeconomica, gli studi di impatto ambientale e ogni altra attivita' tecnicoamministrativa accessoria. A tal fine il commissario delegato provvede entro il 15 maggio 1999: a) a definire, per uno stesso ambito territoriale e/o bacino idrografico, l'elenco degli interventi previsti dal piano per i quali non sono state ancora avviate le attivita' progettuali o conferiti gli incarichi relativi ai progetti definitivi ed esecutivi, in modo da costituire pacchetti di interventi omogenei ed interconnessi per i quali conferire gli incarichi ai soggetti e con le modalita' indicate al successivo punto c); b) a definire, in relazione all'utilizzo dei fondi comunitari, i tempi di attuazione delle attivita' di cui al punto a) prevedendo anche gli interventi per i quali possono essere assunte obbligazioni contrattualmente vincolanti entro il 31 dicembre 1999; c) affidare gli incarichi di cui al precedente punto a), mediante trattativa privata a mezzo gara informale fra almeno cinque soggetti scelti fra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere d), e), f) e g), della legge 18 novembre 1998, n. 415, sulla base di documentata esperienza nel settore degli interventi da progettare. I soggetti di cui sopra debbono possedere i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 6 della legge n. 415/1988. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per l'espletamento dei compiti loro assegnati dal commissario oltre che dei servizi di cui al comma 2 anche del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del C.N.R., con particolare riferimento alle unita' operative dell'Universita' di Salerno, che assicura le seguenti attivita': a) monitoraggio dei versanti finalizzato alla eventuale revisione della soglia pluviometrica per definire le azioni previste dal piano di emergenza; b) riperimetrazione delle aree a rischio tenuto conto degli effetti delle opere realizzate, con individuazione degli edifici da delocalizzare; c) verifiche delle soluzioni progettuali o di tipologie di interventi sui versanti a mezzo modelli matematici o fisici effettuati avvalendosi di laboratori universitari specializzati e/o privati; d) consulenza specialistica sulle indagini e sui progetti da redigere di cui al comma 2, lettera a). Il Sottosegretario di Stato alla protezione civile, su proposta del Presidente del G.N.D.C.I., corredata da un programma delle attivita', individua la composizione del nucleo di esperti da utilizzare per le diverse attivita' sopraindicate. Il Dipartimento della protezione civile provvede a perfezionare e disciplinare i rapporti con il G.N.D.C.I., per le finalita' suddette al quale e' corrisposto per tutte le attivita' sopraindicate un compenso complessivo pari all'1 per cento dell'importo dei lavori oltre all'IVA se dovuta, e agli oneri relativi ai monitoraggi e alle prove su modello fisico, definendo anche modalita' e tempi di erogazione del compenso. Al relativo onere si fa fronte con i fondi assegnati al commissario delegato di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il commissario delegato provvede alla liquidazione di compensi. 4. Per la prosecuzione delle attivita' dei presidi territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, e all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2789/1998 l'unita' operativa del G.N.D.C. presso l'Universita' di Salerno e' autorizzata a rinnovare o stipulare contratti con le procedure di cui ai medesimi articoli, per un numero massimo di 25 unita' e fino al 31 dicembre 1999. L'attivita' di presidio dovra' essere svolta in stretto coordinamento, quanto per gli aspetti operativi con l'ingegnere delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/1998 e con il comitato tecnicoscientifico e per gli aspetti scientifici e progettuali con il nucleo di esperti del G.N.D.C. di cui al precedente comma 3. Per l'attivita' di cui al presente comma e' assegnata all'Universita' di Salerno un ulteriore stanziamento di lire 1,300 milioni. 5. Per tutti i compiti affidatigli il commissario delegato e' coadiuvato da un comitato tecnicoscientifico composto da 10 esperti, nominati d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con compiti consultivi, di in dirizzo progettuale, tecnicoamministrativo, e di coordinamento e controllo delle attivita' progettuali. Il comitato esprime parere sui progetti di cui al precedente commi 1 e 2. Per i compiti di indirizzo e coordinamento generale delle progettazioni il comitato provvede, per gli interventi tecnicamente piu' complessi e tipologicamente significativi, ove necessario, anche alla redazione di schemi progettuali preliminari, alla progettazione preliminare di elementi tipologici o alla redazione di specifiche tecniche ed elaborati amministrativi tipo da trasferire ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e al nucleo di esperti di cui al precedente comma 3 per lo sviluppo delle successive fasi di indagine e progettazioni. Al comitato partecipano per assicurare la continuita' dei compiti istruttori, su invito del Presidente, i rappresentanti delle amministrazioni che gia' facevano parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il commissario determina i compensi da corrispondere ed assicura il rimborso delle spese sostenute per le attivita' progettuali con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2863/1998 e' soppresso. 6. Il comitato di cui al comma precedente provvede altresi': a) ad esprimere parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnicoeconomici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Qualora le varianti rientrino nei limiti di cui al citato art. 25 della legge n. 109/1994, il parere e' dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta in ciascuno dei casi sopraindicati il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di affidamento definitivo dei lavori e assume l'eventuale maggiore impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori; b) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative ai lavori appaltati qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori. Il commissario delegato adotta il provvedimento di approvazione della perizia e del maggiore impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate dall'amministrazione responsabile della sorveglianza su parere dell'ingegnere capo dei lavori e il commissario delegato provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo supplivo ecceda l'impegno di spesa gia' assunto dal commissario e sia contenuto entro il 20 per cento dell'importo netto dei lavori, le perizie previo parere dell'ingegnere capo e istruttoria dell'amministrazione responsabile della sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato, il quale assume anche il maggiore impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. 7. Il commissario delegato, o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore, qualora sia necessaria l'acquisizione di una molteplicita' di pareri approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato o il soggetto attuatore puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3 l'approvazione dei progetti da parte del commissario, in conseguenza degli esiti della conferenza dei servizi, avviene anche per la variante agli strumenti urbanistici vigenti e per la conseguente applicazione di vincoli, anche temporanei di salvaguardia. 8. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 9. All'affidamento dei lavori provvede il commissario delegato o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi requisiti di legge, e capacita' tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere. 10. Ad assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), provvede la commissione di alta vigilanza gia' costituita ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 2787/1998. La commissione e' integrata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile e da un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato che svolgono funzioni di segreteria, alla cui nomina provvede il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile che stabilisce anche il relativo compenso che gravera' sulle disponibilita' di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni. 11. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnicoamministrativo, composte da tre membri, provvede il commissario delegato. Il Dipartimento della protezione civile designa il presidente. Alla liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il soggetto attuatore dei lavori. 12. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2787/1998 e' abrogato e sostituito dal presente articolo. Sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data della presente ordinanza. 13. Nei casi in cui la linea della perimetrazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 ricade in corrispondenza di un'asse stradale rientrano nell'area perimetrata anche le unita' immobiliari poste sul fronte edificato immediatamente esterno alla linea medesima.