IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto  il decreto-legge  11 giugno  1998, n.  180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nel  territorio delle  regioni  Marche  ed Umbria  colpito
dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle  avversita'   atmosferiche  e  dagli  eventi   alluvionali  con
conseguenti dissesti idrogeologici;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18 giugno  1998 concernente la  proroga dello stato di  emergenza per
gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Lombardia,
Toscana, Veneto ed Umbria;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio della provincia di  Imperia per gli eventi alluvionali
verificatisi nei giorni dal 27 settembre al 1 ottobre 1998;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
19  febbraio  1999,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nel territorio  della citta' di Roma e  provincia in ordine
alla situazione di crisi socioambientale e di protezione civile;
  Vista l'ordinanza  n. 2477 del  19 novembre 1996,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 281  del 30 novembre
1996;
  Vista l'ordinanza  n. 2508 del  22 febbraio 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 48 del  27 febbraio
1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2544  del 27  marzo  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 2 aprile 1997;
  Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2741  del 30  gennaio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  30 del  6 febbraio
1998;
  Vista l'ordinanza  n. 2742  del 6  febbraio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 33 del  10 febbraio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2787 del  21 maggio  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  120 del  26 maggio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2789 del  15 giugno  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  141 del  19 giugno
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2794 del  27 giugno  1998, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 155  del 6  luglio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2804  del 3  luglio  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 160  dell'11 luglio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2854 del  1 ottobre  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  236 del  9 ottobre
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2863 dell'8  ottobre 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1998;
  Vista l'ordinanza  n. 2887 del  30 novembre 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 286 del  7 dicembre
1998;
  Vista l'ordinanza  n. 2947 del  24 febbraio 1999,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999;
  Considerato che nei  territori colpiti da calamita'  naturali vi e'
la necessita' inderogabile di adottare ulteriori misure straordinarie
per favorire il superamento della fase di emergenza;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
  Sentita la regione Campania;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per  le attivita'  connesse alla realizzazione  degli interventi
previsti dal  piano di cui all'art.  2 dell'ordinanza n. 2787  del 21
maggio 1998  i cui  progetti definitivi o  esecutivi non  sono ancora
stati affidati  o approvati  dal commissario  delegato, alla  data di
entrata in vigore  della presente ordinanza, lo stesso  si avvale per
gli aspetti operativi  di sorveglianza, e per  assicurare le funzioni
di  ingegnere capo  dei lavori,  con riferimento  a specifici  ambiti
territoriali  di intervento  e tipologie  di opere,  oltre che  della
propria  struttura anche  del provveditorato  regionale per  le opere
pubbliche, degli uffici regionali del genio civile competenti e degli
enti  locali  tenuto conto  delle  indicazioni  del comitato  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998.
  2. Il commissario delegato assicura, alle amministrazioni di cui al
comma  1, il  necessario  supporto  per la  fornitura  di servizi  di
ingegneria   e   informatici   comprensivi   anche   delle   indagini
geotecniche,  prove di  laboratorio  e  rilievi aerofotogrammetici  e
topografici,  per  la  progettazione,  la direzione  dei  lavori,  la
valutazione  di congruita'  tecnicoeconomica,  gli  studi di  impatto
ambientale e ogni altra attivita' tecnicoamministrativa accessoria. A
tal fine il commissario delegato provvede entro il 15 maggio 1999:
  a)  a  definire, per  uno  stesso  ambito territoriale  e/o  bacino
idrografico, l'elenco degli interventi previsti dal piano per i quali
non sono  state ancora avviate  le attivita' progettuali  o conferiti
gli incarichi relativi  ai progetti definitivi ed  esecutivi, in modo
da costituire pacchetti di interventi omogenei ed interconnessi per i
quali conferire gli incarichi ai soggetti e con le modalita' indicate
al successivo punto c);
  b) a  definire, in relazione  all'utilizzo dei fondi  comunitari, i
tempi di  attuazione delle  attivita' di cui  al punto  a) prevedendo
anche gli interventi per i  quali possono essere assunte obbligazioni
contrattualmente vincolanti entro il 31 dicembre 1999;
  c) affidare gli  incarichi di cui al precedente  punto a), mediante
trattativa privata a mezzo gara  informale fra almeno cinque soggetti
scelti fra quelli  di cui all'art. 6,  comma 2, lettere d),  e), f) e
g), della legge  18 novembre 1998, n. 415, sulla  base di documentata
esperienza nel settore degli interventi  da progettare. I soggetti di
cui sopra debbono possedere i requisiti  di cui al comma 7 del citato
art. 6 della legge n. 415/1988.
  3.  Le  amministrazioni  di  cui   al  comma  1  si  avvalgono  per
l'espletamento dei  compiti loro assegnati dal  commissario oltre che
dei  servizi di  cui al  comma 2  anche del  Gruppo nazionale  difesa
catastrofi  idrogeologiche (G.N.D.C.I.)  del C.N.R.,  con particolare
riferimento alle  unita' operative  dell'Universita' di  Salerno, che
assicura le seguenti attivita':
  a) monitoraggio  dei versanti finalizzato alla  eventuale revisione
della soglia pluviometrica per definire  le azioni previste dal piano
di emergenza;
  b) riperimetrazione delle aree a rischio tenuto conto degli effetti
delle  opere   realizzate,  con   individuazione  degli   edifici  da
delocalizzare;
  c)  verifiche  delle  soluzioni   progettuali  o  di  tipologie  di
interventi  sui   versanti  a  mezzo  modelli   matematici  o  fisici
effettuati avvalendosi  di laboratori universitari  specializzati e/o
privati;
  d)  consulenza  specialistica  sulle  indagini e  sui  progetti  da
redigere di cui al comma 2, lettera a).
  Il Sottosegretario di Stato alla protezione civile, su proposta del
Presidente del G.N.D.C.I., corredata da un programma delle attivita',
individua la composizione del nucleo  di esperti da utilizzare per le
diverse  attivita' sopraindicate.  Il  Dipartimento della  protezione
civile  provvede a  perfezionare  e disciplinare  i  rapporti con  il
G.N.D.C.I., per  le finalita'  suddette al  quale e'  corrisposto per
tutte le  attivita' sopraindicate un compenso  complessivo pari all'1
per cento  dell'importo dei  lavori oltre all'IVA  se dovuta,  e agli
oneri  relativi  ai  monitoraggi  e alle  prove  su  modello  fisico,
definendo  anche modalita'  e tempi  di erogazione  del compenso.  Al
relativo  onere si  fa fronte  con i  fondi assegnati  al commissario
delegato  di   cui  all'art.  23  dell'ordinanza   n.  2787/1998.  Il
commissario delegato provvede alla liquidazione di compensi.
  4. Per la prosecuzione delle  attivita' dei presidi territoriali di
cui all'art. 4,  comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998,  e all'art. 2,
comma 2, dell'ordinanza n.  2789/1998 l'unita' operativa del G.N.D.C.
presso  l'Universita'  di  Salerno   e'  autorizzata  a  rinnovare  o
stipulare contratti con le procedure di cui ai medesimi articoli, per
un  numero  massimo  di  25  unita'  e  fino  al  31  dicembre  1999.
L'attivita'   di   presidio   dovra'   essere   svolta   in   stretto
coordinamento,  quanto  per  gli aspetti  operativi  con  l'ingegnere
delegato di  cui all'art. 6,  comma 3, dell'ordinanza n.  2863/1998 e
con il  comitato tecnicoscientifico e  per gli aspetti  scientifici e
progettuali  con  il  nucleo  di  esperti  del  G.N.D.C.  di  cui  al
precedente  comma 3.  Per l'attivita'  di  cui al  presente comma  e'
assegnata  all'Universita' di  Salerno un  ulteriore stanziamento  di
lire 1,300 milioni.
  5.  Per tutti  i  compiti affidatigli  il  commissario delegato  e'
coadiuvato da un comitato  tecnicoscientifico composto da 10 esperti,
nominati   d'intesa  con   il   Sottosegretario  di   Stato  per   il
coordinamento della protezione civile,  con compiti consultivi, di in
dirizzo  progettuale,  tecnicoamministrativo,  e di  coordinamento  e
controllo delle attivita' progettuali. Il comitato esprime parere sui
progetti di cui al precedente commi 1 e 2. Per i compiti di indirizzo
e coordinamento  generale delle  progettazioni il  comitato provvede,
per  gli interventi  tecnicamente  piu'  complessi e  tipologicamente
significativi,  ove  necessario,  anche   alla  redazione  di  schemi
progettuali preliminari,  alla progettazione preliminare  di elementi
tipologici  o  alla redazione  di  specifiche  tecniche ed  elaborati
amministrativi  tipo da  trasferire ai  soggetti di  cui all'art.  1,
comma 2, e al  nucleo di esperti di cui al precedente  comma 3 per lo
sviluppo  delle  successive  fasi  di indagine  e  progettazioni.  Al
comitato  partecipano  per  assicurare  la  continuita'  dei  compiti
istruttori,  su   invito  del  Presidente,  i   rappresentanti  delle
amministrazioni che gia'  facevano parte del gruppo di  lavoro di cui
all'art. 4  dell'ordinanza n.  2787/1998. Il commissario  determina i
compensi  da  corrispondere  ed  assicura  il  rimborso  delle  spese
sostenute per le  attivita' progettuali con oneri a  carico dei fondi
di cui all'art. 23 dell'ordinanza  n. 2787/1998. Il comma 2 dell'art.
6 dell'ordinanza n. 2863/1998 e' soppresso.
  6. Il comitato di cui al comma precedente provvede altresi':
  a) ad esprimere  parere anche sui progetti  esecutivi acquisiti dal
commissario  ai  sensi  dell'art.  19, lettera  b),  della  legge  11
febbraio 1994, n. 109, e  successive modifiche e integrazioni qualora
comportino  adeguamenti  tecnicoeconomici   sostanziali  rispetto  al
progetto definitivo posto a base  d'affidamento che non rientrino nei
limiti  di  quanto  previsto  dall'art.  25  della  citata  legge  n.
109/1994. Qualora le  varianti rientrino nei limiti di  cui al citato
art.   25   della   legge   n.    109/1994,   il   parere   e'   dato
dall'amministrazione   responsabile    della   sorveglianza   sentito
l'ingegnere capo  dei lavori. Il  commissario adotta in  ciascuno dei
casi  sopraindicati il  provvedimento  di  approvazione del  progetto
esecutivo e di affidamento definitivo dei lavori e assume l'eventuale
maggiore impegno di spesa. Nel  caso di non approvazione motivata del
progetto  esecutivo non  si  procede  all'affidamento definitivo  dei
lavori;
  b) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative ai lavori
appaltati  qualora  l'importo  suppletivo  ecceda  il  20  per  cento
dell'importo  netto dei  lavori.  Il commissario  delegato adotta  il
provvedimento di approvazione della perizia e del maggiore impegno di
spesa  e  provvede  all'affidamento  dei maggiori  lavori.  Nei  casi
previsti  dall'art.  25 della  legge  11  febbraio  1994, n.  109,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  le  perizie  sono  approvate
dall'amministrazione  responsabile   della  sorveglianza   su  parere
dell'ingegnere capo dei  lavori e il commissario  delegato provvede a
rideterminare il quadro di spesa.  Nei casi in cui l'importo supplivo
ecceda  l'impegno  di  spesa  gia'  assunto  dal  commissario  e  sia
contenuto entro  il 20  per cento dell'importo  netto dei  lavori, le
perizie   previo    parere   dell'ingegnere   capo    e   istruttoria
dell'amministrazione responsabile della  sorveglianza, sono approvate
dal commissario delegato,  il quale assume anche  il maggiore impegno
di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori.
  7. Il commissario delegato,  o l'amministrazione pubblica che opera
come soggetto attuatore, qualora sia necessaria l'acquisizione di una
molteplicita'  di  pareri approva  i  progetti  previa conferenza  di
servizi  da  attuarsi entro  sette  giorni  dalla disponibilita'  dei
progetti.  Qualora alla  conferenza di  servizi il  rappresentante di
un'amministrazione  invitata sia  risultato  assente  o comunque  non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo  dalla presenza  della  totalita' delle  amministrazioni
invitate  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.  Il dissenso manifestato in  sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni    progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso. Il  commissario delegato  o il soggetto  attuatore puo'
comunque  assumere  la  determinazione di  conclusione  positiva  del
procedimento. Nel  caso di  motivato dissenso da  una amministrazione
preposta  alla   tutela  ambientale   paesaggisticoterritoriale,  del
patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini,
la determinazione  del commissario delegato o  del soggetto attuatore
e' subordinata, in deroga all'art. 14,  comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241,  come sostituito dall'art. 17, comma 3,  della legge 15
maggio 1997,  n. 127,  all'assenso del  Ministro competente  che deve
esprimersi  entro sette  giorni  dalla  richiesta. Avvalendosi  delle
deroghe di  cui al successivo  art. 3 l'approvazione dei  progetti da
parte del  commissario, in  conseguenza degli esiti  della conferenza
dei servizi, avviene anche per la variante agli strumenti urbanistici
vigenti  e   per  la  conseguente  applicazione   di  vincoli,  anche
temporanei di salvaguardia.
  8. I  pareri, visti e  nullaosta relativi agli  interventi previsti
nel piano  che si  dovessero rendere necessari  anche successivamente
alla  conferenza di  servizi di  cui al  comma precedente,  in deroga
all'art. 17,  comma 24, della  legge 15  maggio 1997, n.  127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale  termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  9. All'affidamento  dei lavori  provvede il commissario  delegato o
l'amministrazione  pubblica  che  opera  come  soggetto  attuatore  a
trattativa privata  mediante gara  informale, invitando un  numero di
ditte,  non  inferiore  a  quindici, aventi  requisiti  di  legge,  e
capacita' tecnica  e operativa  tale da assicurare,  anche attraverso
lavoro notturno  e festivo, tempi  rapidi per la  realizzazione delle
opere.
  10. Ad  assicurare il controllo  e la vigilanza  sull'insieme delle
attivita' svolte dai  soggetti di cui al precedente  comma 2, lettere
a) e c), provvede la commissione di alta vigilanza gia' costituita ai
sensi  dell'art.   5,  comma  6,  dell'ordinanza   n.  2787/1998.  La
commissione e' integrata da  un rappresentante del Dipartimento della
protezione  civile  e da  un  rappresentante  del Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato  che svolgono funzioni di segreteria,
alla  cui  nomina  provvede  il   Sottosegretario  di  Stato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile   che  stabilisce  anche  il
relativo compenso  che gravera' sulle disponibilita'  di cui all'art.
23 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni.
  11.     Alla    nomina     delle     commissioni    di     collaudo
tecnicoamministrativo,   composte   da   tre  membri,   provvede   il
commissario delegato. Il Dipartimento della protezione civile designa
il   presidente.  Alla   liquidazione  del   compenso  spettante   ai
collaudatori, calcolato  ai sensi  dell'ordinanza n. 2029/FPC  del 30
ottobre  1990, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale,  n.  262 del  9
novembre 1990, provvede il soggetto attuatore dei lavori.
  12. L'art. 5  dell'ordinanza n. 2787/1998 e'  abrogato e sostituito
dal presente  articolo. Sono  fatti salvi  gli effetti  prodotti alla
data della presente ordinanza.
  13. Nei  casi in  cui la linea  della perimetrazione  effettuata ai
sensi dell'art.  1, comma  2, dell'ordinanza  n. 2787/1998  ricade in
corrispondenza  di un'asse  stradale rientrano  nell'area perimetrata
anche le unita' immobiliari poste sul fronte edificato immediatamente
esterno alla linea medesima.