Art. 12.
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione  degli articoli 1, 2, 4 e
11  della  presente ordinanza  ammontanti  a  lire 31.457.476.000  si
provvede  con  le  disponibilita' dell'unita'  previsionale  di  base
6.2.1.2. "Fondo  della protezione  civile" dello stato  di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino