Art. 12. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 31.457.476.000 si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1999 Il Ministro: Russo Jervolino